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Death Talks

Giacomo Bergamaschi

Created on February 6, 2024

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Transcript

Debate d'Istituto "II.S. Pacinotti-Belmesseri" 2023-24

Death Talks

Il quadro giuridico in Italia
Casi concreti e concetti di base
Intro

1) Cos'è la "tanatologia"?

2) Perchè è importante parlare della morte?

Thanatos

"La morte è certa. L'ora, il dove, il come incerto..."
"Pensa alla morte bene, per viver e morire bene..."
"Fà bene sin che hai tempo!"
"Quel che tu sei io fui, quel che io son sarai..."

«Ripensare la morte e il rapporto con essa, darle un senso, comporta anche una modifica profonda dell’atteggiamento verso la vita».

piergiorgio welby

ELUANA ENGLARO

charlie gard

PASSIVA - rifiuto delle cure - lasciar morire - sospensione dell'accanimento terapeutico
ATTIVA - eutanasia propriamente detta - eutanasia "lenitiva" o "indiretta" - eutanasia eugenetica
EUTANASIA, parola di derivazione greca, letteralmente significa "buona" (<eu>) "morte" (<thanatos>)
TRATTAMENTO SANITARIO I trattamenti sanitari di supporto al mantenimento in vita della persona gravemente malata possono spaziare da apparecchi esterni per la sostituzione integrale o parziale di funzioni vitali (es. ventilatore, emodialisi, apparecchi di vario tipo per supportare la funzione di pompa cardiaca, ecc), a dispositivi impiantati per “protezione” dalla insorgenza di Eventi Avversi (es. pacemaker cardiaci, defibrillatori automatici, ecc), a dispositivi esterni o impiantati per la erogazione di farmaci o di stimolazioni elettriche per il trattamento di patologie che richiedono particolari infusioni o neurostimolazioni (es. diabete, m. di Parkinson, Dolore Neuropatico, ecc). (Fonte: Associazione Luca Coscioni)
TRATTAMENTO DI SOSTEGNO VITALE Possono essere qualificati come “trattamenti di sostegno vitale”, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente, l’insieme integrato di trattamenti sanitari medico-infermieristici che mantengono in vita pazienti “cronicamente critici” e non un singolo apparecchio/presidio/farmaco. (Fonte: Associazione Luca Coscioni)
Art. 580. del Codice Penale - Istigazione o aiuto al suicidio "Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, e' punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima (...)".
LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale "Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una (A) persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, (B) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, (C) ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, (D) previo parere del comitato etico territorialmente competente".

RIFERIMENTI GIURIDICI UTILI

Articolo 13 della Costituzione della Repubblica Italiana La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [...]. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [...].
Articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea «Art. 1 (Dignita' umana). - 1. La dignita' umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. «Art. 2 (Diritto alla vita). - 1. Ogni persona ha diritto alla vita. - 2. Nessuno puo' essere condannato alla pena di morte, ne' giustiziato.
Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea «Art. 3 (Diritto all'integrita' della persona). - 1.Ogni persona ha diritto alla propria integrita' fisica e psichica. - 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalita' definite dalla legge; b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.».
FILMOGRAFIA SUL TEMA
  • Io prima di te (2016)
  • One Million Dollar Baby (2004)
  • Alabama Monroe (2012)