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Vittoria Zanfardino 1E AFM Materia: diritto e economia-educazione civica Professoressa: Brunella Zanni

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articolo 7 Cost.it

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [cfr. art. 138].

L'articolo 7

Inserendo tra i principi fondamentali gli articoli relativi ai rapporti con la chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose,questo articolo, sancisce l’indipendenza e l’autonomia reciproca di fronte a tutte le confessioni, ribadendo il principio di eguaglianza.

La religione cattolica era un tempo considerata la religione ufficiale dello Stato. Lo Statuto albertino stabiliva infatti che “La Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato” (art. 1).

Patti Lateranensi, stipulati tra la Santa Sede e lo Stato italiano l’11 febbraio 1929, posero fine al dissidio sulla scelta del modello di Stato italiano, laico o confessionale, e segnarono la nascita dello Stato del Vaticano. L’accordo comprendeva:

  • un Trattato in base al quale la Santa Sede riconosceva il Regno d’Italia con capitale Roma e a sua volta lo Stato italiano sanciva l’indipendenza del Papato;
  • -un Concordato con il quale venivano riconosciuti tra l’altro gli effetti civili del matrimonio religioso e l’obbligo dell’insegnamento della dottrina cattolica nella scuola. Il 18 febbraio 1984 è stato firmato il nuovo Concordato, in base al quale, tra l’altro, l’insegnamento della religione cattolica è diventato facoltativo e ognuno può scegliere di avvalersi o meno di tale insegnamento.

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  • StampaEtnea
  • La Costituzione
  • Wikipedia

BIBLIOGRAFIA

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