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Pagani Valentina, Leang Mayura e Cavalli Selene

Valentina Pagani

Created on March 6, 2026

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Transcript

Revenge Porn: La tutela legale in Italia

Pagani Valentina, Leang Mayura e Cavalli Selene

Cos'è il "Revenge Porn" e le cause

Definizione

Le cause

Questo fenomeno ha raggiunto dimensioni epidemiche nell'era digitale, colpendo prevalentemente donne ma interessando anche uomini. Il termine "revenge" (vendetta) indica spesso il contesto: una separazione conflittuale, un rifiuto o una rottura che spinge l'autore a diffondere contenuti che erano stati condivisi in contesti privati e di fiducia.

Il revenge porn — o diffusione non consensuale di immagini intime — consiste nella condivisione pubblica di foto o video a contenuto sessuale esplicito senza il consenso della persona ritratta, spesso come atto di ritorsione o controllo.

Il "Codice Rosso"

L’ordinamento giuridico italiano non prevedeva fino ad agosto 2019 nessuna norma penale che punisse il “ Revenge Porn”. Questi casi erano sanzionati, facendo riferimento a norme penali riguardanti: - Diffamazione ( art. 595 c.p.) - Estorsione ( art. 629 c.p.) - Violazione della privacy ( art. 167, art. 167-bis, art. 167-ter Decreto Legislativo 2003/196) Il vuoto legislativo è colmato per effetto dell’art. 612-ter del Codice Penale italiano, introdotto dal "Codice Rosso" (L. 69/2019) , che ha introdotto la nuova fattispecie di “ Revenge pornography”. Il 17 luglio 2019, il Parlamento ha approvato questa Legge composta da 21 articoli. L’obiettivo è quello di tutelare le vittime di violenze, soprattutto donne e minori. In particolare, il revenge porn è stato introdotto nel codice in seguito ai casi che abbiamo modo di sentire nelle cronache quotidiane.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio."

Spiegazione

Questo articolo si suddivide in 5 commi:il comma 1 punisce chiunque sottragga o realizza e poi diffonda materiale sessuale senza il consenso della persona rappresentata il comma 2 punisce chi ha ricevuto volontariamente il materiale e lo ha poi diffuso senza il consenso il comma 3 inasprisce la pena nel caso in cui a commettere il reato sia il coniuge o l’ex coniuge il comma 4 aumenta la pena nel caso di vittime in condizioni di inferiorità psichica o fisica o di donne in stato di gravidanza il comma 5 aumenta la pena nel caso in cui è un atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso in quanto donna, o in relazione al suo rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo il comma 6 ricalca l’art. 612-bis (atti persecutori, stalking), portando il termine per la proposizione di querela fino a sei mesi, che viene resa revocabile solo durante il processo.

L'art. 144 bis

L'art. 144-bis del Codice Privacy (introdotto nel 2021) permette a chiunque, inclusi i minori sopra i 14 anni, di segnalare al Garante Privacy il rischio concreto di diffusione non consensuale di immagini o video intimi. Questa norma d'urgenza mira a bloccare preventivamente la diffusione online prima che avvenga, differenziandosi dall'art. 612-ter c.p. che punisce il fatto già avvenuto.Punti chiave dell'Art. 144-bis: - Tutela preventiva: Non è necessario che il video sia già online; basta il fondato timore che venga diffuso. - Segnalazione: L'interessato (o genitori/tutori per minori) può segnalare il pericolo di diffusione al Garante, prima ancora che il materiale venga reso pubblico, per la protezione dei dati personali. - Minori: Se la vittima è minore, la segnalazione può essere effettuata anche dai genitori o tutori. - Procedura d'urgenza: Il Garante interviene entro 48 ore per bloccare la diffusione sulle piattaforme digitali. - Non punibilità: L'invio di materiale intimo al Garante per attivare la tutela non costituisce reato di diffusione illecita (art. 612-ter c.p.) da parte della vittima. L'obiettivo è arginare il fenomeno del revenge porn, garantendo una protezione più rapida ed efficace rispetto alla sola azione penale.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è una legge molto importante in Italia perché tutela la privacy e i dati personali delle persone. Questo decreto stabilisce che i dati che riguardano una persona – come foto, video o informazioni private – devono essere trattati con rispetto e possono essere utilizzati o diffusi solo con il consenso della persona interessata. Il decreto è molto collegato al problema del revenge porn: Le immagini intime o private di una persona sono infatti considerate dati personali sensibili. Diffonderle senza il permesso della persona ritratta significa violare il suo diritto alla privacy. In particolare, l’articolo 167 del decreto legislativo 196/2003 punisce il trattamento illecito dei dati personali. Questo significa che chi raccoglie, utilizza o diffonde dati personali senza autorizzazione, causando un danno alla persona coinvolta, può essere punito dalla legge. Questa norma serve a proteggere la dignità, la riservatezza e l’identità delle persone, soprattutto nell’era digitale, dove foto e video possono diffondersi molto velocemente attraverso internet e i social network.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è una legge molto importante in Italia perché tutela la privacy e i dati personali delle persone. Questo decreto stabilisce che i dati che riguardano una persona – come foto, video o informazioni private – devono essere trattati con rispetto e possono essere utilizzati o diffusi solo con il consenso della persona interessata. Il decreto è molto collegato al problema del revenge porn, come quello mostrato nella serie Nudes su RaiPlay. Le immagini intime o private di una persona sono infatti considerate dati personali sensibili. Diffonderle senza il permesso della persona ritratta significa violare il suo diritto alla privacy. In particolare, l’articolo 167 del decreto legislativo 196/2003 punisce il trattamento illecito dei dati personali. Questo significa che chi raccoglie, utilizza o diffonde dati personali senza autorizzazione, causando un danno alla persona coinvolta, può essere punito dalla legge. Questa norma serve a proteggere la dignità, la riservatezza e l’identità delle persone, soprattutto nell’era digitale, dove foto e video possono diffondersi molto velocemente attraverso internet e i social network.

Strumenti di Tutela e Prevenzione per le Vittime

Denuncia penale

Ricorso civile urgente

Segnalazione al Garante

Centri antiviolenza

Querela ex art. 612 ter c.p. — procedibile a querela di parte, salvo aggravanti. Termine: 6 mesi dal fatto

Richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 33 bis c.c. per la rimozione immediata dei contenuti

Reclamo al Garante per la Privacy (D.Lgs. 196/2003) per violazione del trattamento dei dati personali

Rete nazionale di centri antiviolenza e case rifugio per supporto psicologico, legale e di reinserimento sociale

Commento alla serie Nudes

Nella serie Nudes, disponibile su RaiPlay, le storie di Vittorio e Sofia mostrano due situazioni diverse ma collegate allo stesso problema: la diffusione di immagini intime online e le conseguenze che questo può avere nella vita reale. La storia di Vittorio mostra come spesso i ragazzi non si rendano conto della gravità delle proprie azioni sui social. Vittorio condivide contenuti intimi senza riflettere sulle conseguenze e su quanto questo possa ferire e danneggiare un’altra persona. Il suo comportamento fa capire che dietro uno schermo è facile dimenticare il rispetto per gli altri, ma la legge considera queste azioni molto serie. La storia di Sofia, invece, mette in evidenza il punto di vista della vittima. Quando le sue immagini private iniziano a circolare online senza il suo consenso, la sua vita cambia completamente: prova vergogna, paura del giudizio degli altri e difficoltà nei rapporti con amici e compagni di scuola. Questo fa capire quanto la diffusione di immagini intime possa colpire la dignità e la libertà di una persona. Uno degli aspetti più inquietanti e dolorosi di queste vicende è che, spesso, a diffondere in rete foto e filmini, non sono sconosciuti, ma persone vicine alla vittima (amici, fidanzati, ex), che hanno più facilmente accesso a quel materiale e che scelgono di condividerlo spinti da motivi diversi: la gelosia, il rancore, l’invidia, l’odio per una relazione finita o mai iniziata. Infatti bisogna sapere riconoscere e imparare a gestire rabbia e altre emozioni che possono far travalicare i confini.