Bullismo e cyberbullismo
il bullismo è un comportamento aggressivo, intenzionale e ripetuto nel tempo, esercitato da una o più persone (bulli) su una vittima percepita come vulnerabile o più debole
il cyberbullismo è qualsiasi forma di pressione, aggressione o molestia realizzata per via telematica, con lo scopo intenzionale di isolare, umiliare o danneggiare la vittima, includendo la diffusione illecita di dati o contenuti online.
Legge 71/17
La legge 71/17 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” è nata per tutelare il diritto delle nuove generazioni di navigare in rete in modo sicuro, positivo e libero. Ma non solo: prevede linee di orientamento per contrastare il cyberbullismo all’interno delle scuole.La legge 70/2024 integra e rafforza la precedente normativa (Legge 71/2017) estendendo le tutele non solo al cyberbullismo, ma a tutte le forme di bullismo
reati del cyberbullo
reati del bullo
- Art. 581 (Percosse):calci o spintoni.
- Art. 582 (Lesioni personali): Ferite o traumi che richiedono cure mediche.
- Art. 610 (Violenza privata): Impedire fisicamente a qualcuno di passare o costringerlo a fare qualcosa contro la sua volontà.
- Art. 635 (Danneggiamento): Distruggere lo zaino, i libri o il telefono della vittima.
- Art. 612 (Minaccia): Intimidazioni verbali fatte a voce faccia a faccia.
- Art. 595 (Diffamazione aggravata): Offendere la vittima in una chat di gruppo o con post pubblici. È considerata più grave perché l'offesa raggiunge molte persone.
- Art. 612-ter (Revenge Porn): Diffondere foto o video intimi della vittima per umiliarla.
- Art. 612-bis (Stalking): Molestie incessanti via messaggi o chiamate che tolgono la tranquillità alla vittima.
Alcuni articoli si applicano in entrambi i casiArt. 612 (Minaccia): Può essere fatta sia a voce (bullismo) che tramite messaggio (cyberbullismo). Art. 612-bis (Atti persecutori): Spesso il bullo inizia a scuola e continua a tormentare la vittima online (il cosiddetto "cyberstalking").
Punizione dei reati di:
punizione: Reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.
punizione: Reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro.
Punizione: Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 206 a 2.065 euro.
Manipolazione (art.643 c.p)
Diffamazione Aggravata (Art. 595 c.p.)
Atti Persecutori - Stalking (Art. 612-bis c.p.)
Punizione: Sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro
Arresto fino a 6 mesio l'ammenda fino a 516 euro
Inguiria (art.594 c.p)
Molestia o disturbo alle persone(art.660 c.p)
Strumenti di Prevenzione Educativa e Scolastica
Peer Education: Coinvolgimento attivo degli studenti (es. studenti più grandi che formano i più giovani).
Formazione e Sensibilizzazione: Incontri con esperti, uso di materiali multimediali (es. film, libri) e sportelli psicologici.
Generazioni Connesse: Progetto per un uso sicuro di internet.
Gestione dei Contenuti: Segnalazione e rimozione di contenuti offensivi dai social media.
Educazione Digitale: Insegnare a non reagire, bloccare i bulli e documentare le prove.
Bullismo e cyberbullismo
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Created on March 3, 2026
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Bullismo e cyberbullismo
il bullismo è un comportamento aggressivo, intenzionale e ripetuto nel tempo, esercitato da una o più persone (bulli) su una vittima percepita come vulnerabile o più debole
il cyberbullismo è qualsiasi forma di pressione, aggressione o molestia realizzata per via telematica, con lo scopo intenzionale di isolare, umiliare o danneggiare la vittima, includendo la diffusione illecita di dati o contenuti online.
Legge 71/17
La legge 71/17 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” è nata per tutelare il diritto delle nuove generazioni di navigare in rete in modo sicuro, positivo e libero. Ma non solo: prevede linee di orientamento per contrastare il cyberbullismo all’interno delle scuole.La legge 70/2024 integra e rafforza la precedente normativa (Legge 71/2017) estendendo le tutele non solo al cyberbullismo, ma a tutte le forme di bullismo
reati del cyberbullo
reati del bullo
Alcuni articoli si applicano in entrambi i casiArt. 612 (Minaccia): Può essere fatta sia a voce (bullismo) che tramite messaggio (cyberbullismo). Art. 612-bis (Atti persecutori): Spesso il bullo inizia a scuola e continua a tormentare la vittima online (il cosiddetto "cyberstalking").
Punizione dei reati di:
punizione: Reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.
punizione: Reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro.
Punizione: Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 206 a 2.065 euro.
Manipolazione (art.643 c.p)
Diffamazione Aggravata (Art. 595 c.p.)
Atti Persecutori - Stalking (Art. 612-bis c.p.)
Punizione: Sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro
Arresto fino a 6 mesio l'ammenda fino a 516 euro
Inguiria (art.594 c.p)
Molestia o disturbo alle persone(art.660 c.p)
Strumenti di Prevenzione Educativa e Scolastica
Peer Education: Coinvolgimento attivo degli studenti (es. studenti più grandi che formano i più giovani).
Formazione e Sensibilizzazione: Incontri con esperti, uso di materiali multimediali (es. film, libri) e sportelli psicologici.
Generazioni Connesse: Progetto per un uso sicuro di internet.
Gestione dei Contenuti: Segnalazione e rimozione di contenuti offensivi dai social media.
Educazione Digitale: Insegnare a non reagire, bloccare i bulli e documentare le prove.