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LAVORO STATUTO ALBERTINO E COSTITUZIONE

Sofia Rosa Longoni

Created on February 27, 2026

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Transcript

A CURA DI SOFIA LONGONI e ARIANNA MICANTONI

CONFRoNTO STORICO

STATUTO ALBERTINO vs costituzione italiana

comandare o garantire?

il Re e il Presidente della Repubblica a confronto

Il ruolo del Capo dello Stato: continuità formale e rottura politica

la legittimazione

lo scoglimento delle camere

irresponsabilità e controfirma

la nomina dei ministri e il governo

Privilegio elitario o diritto del cittadino?

il lavoro nella politica

Il lavoro nella politica: da un'elité nobiliare al cittadino comune

accesso alla professione

onore e servizio pubblico

fedeltà e rappresentanza

Statuto Albertino

Costituzione

Art. 49: " I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria"

Art. 67: " Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato."

Statuto Albertino

Costituzione

Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 88: Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Statuto Albertino

Costituzione

Art. 54: "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge." Art. 28: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. [...]"

Art. 67: "I Ministri sono risponsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro. "

Statuto Albertino

Costituzione

Art. 50: "Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità". Art. 33: "Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti: [...]"

Art. 69: "I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge." Art. 51: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [...]"

Statuto Albertino

Costituzione

Art. 83: "Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri". Art. 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. Art 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Art. 2: "Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica".

Statuto Albertino

Costituzione

Art. 22: "La persona del Re è sacra ed inviolabile". Art 67: I Ministri sono risponsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

Art. 89: Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.Art. 90: Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Statuto Albertino

Costituzione

Art. 92: “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.”

Art. 65”Il Re nomina e revoca i suoi Ministri”