preambolo
art. 4 LA LIBERTA'
dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino 1789
ART. 11 LA LIBERTA'
GIUSTIZIA
cittadinanza e uguaglianza
preambolo
I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale,
considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro sempre i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo traggano maggior rispetto dal fatto di poter essere in ogni istante confrontati con il fine di ogni istituzione politica; affinché le proteste dei cittadini, fondate d’ora innanzi su principi semplici e incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti.
ART. 7
Art. 7. – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi
determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che
sollecitano, spediscono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari devono essere
puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto in virtù della legge deve obbedire
all’istante; opponendo resistenza si rende colpevole.
art.4
Art. 4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla legge.
art.6
Art. 6. – La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno
diritto di concorrere personalmente o mediante i loro rappresentanti alla sua
formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca.
Essendo tutti i cittadini uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte
le dignità, posti e impieghi pubblici, secondo le loro capacità, e senza altra
distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti.
Art. 1
Art. 1. – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni
sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
ART. 11
Art. 11. – La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti
più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare
liberamente, salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla
legge.
dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino 1789
Anna
Created on October 29, 2025
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preambolo
art. 4 LA LIBERTA'
dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino 1789
ART. 11 LA LIBERTA'
GIUSTIZIA
cittadinanza e uguaglianza
preambolo
I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro sempre i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo traggano maggior rispetto dal fatto di poter essere in ogni istante confrontati con il fine di ogni istituzione politica; affinché le proteste dei cittadini, fondate d’ora innanzi su principi semplici e incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti.
ART. 7
Art. 7. – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, spediscono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto in virtù della legge deve obbedire all’istante; opponendo resistenza si rende colpevole.
art.4
Art. 4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla legge.
art.6
Art. 6. – La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere personalmente o mediante i loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Essendo tutti i cittadini uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici, secondo le loro capacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti.
Art. 1
Art. 1. – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
ART. 11
Art. 11. – La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.