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il parlamento.pdf

Maria Antonietta Cam

Created on October 18, 2025

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Transcript

IL PARLAMENTO

Il Parlamento è l’espressione della democrazia rappresentativa; a esso spetta la funzione legislativa.

Il Parlamento è un organo

bicamerale, infatti è composto

da due “Camere” o “rami”: la Camera dei deputati

Le Camere, per quanto operino separatamente, svolgono le medesime funzioni e i loro membri vengono eletti con

e il Senato della Repubblica

(art. 55, c. 1, Cost.), che sonotalora indicati con il nomedei palazzi in cui hanno sede, rispettivamente Montecitorioe Palazzo Madama.

criteri pressoché analoghi.

BICAMERALISMO PERFETTO

Per essere eletti occorre aver compiuto 25 anni

PARLAMENTO

Cameradei deputati

400 componenti

un organo bicamerale

composto di

Senato della

200 componenti più

Repubblica

i membri non elettivi

Senatori a vita

Per essere eletti occorre aver compiuto 40anni

Con l’attuale legge elettorale (l. n. 165/2017) entrambe le Camere sono elette con un sistema misto: per 1/3 maggioritario e il restante 2/3 con il proporzionale.

La legislatura

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni (art. 60, c. 1, Cost.) e il periodo di tempo compreso tra una elezione e l’altra è denominato legislatura. Questa è la durata normale, ma può verificarsi anche uno scioglimento anticipato: in questo caso il Parlamento dura meno di 5 anni.

Il potere di scioglimento anticipato è un potere di garanzia del Presidente della Repubblica,in quanto serve a rimettere in funzione un sistema politico inceppato.

Il comma 2 dell’art. 88 Cost. stabilisce, però, che il Presidente della Repubblica non possa sciogliere anticipatamente le Camere negli ultimi 6 mesi del suo mandato settennale, periodo di tempo che viene definito semestre bianco.

È, tuttavia, prevista un’eccezione a questo divieto di carattere generale nel caso in cui il semestre bianco coincida in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura.

Rappresentanza politica e garanzie dei parlamentari

CIASCUNPARLAMENTARE

esercita

le sue funzioni senza vincolo di mandato

gode di

riceve

immunitàparlamentari

incompatibile con altre cariche(per esempio: Presidente della Repubblica o Consigliere dellaRegione)

un’indennità,non rinunciabile e stabilita per legge

consistono in

insindacabilitàper le opinioni espressee i voti dati

inviolabilità o immunità penale: la libertàpuò essere limitata solo previa autorizzazionea procedere della Camera d’appartenenza

che deve essere richiesta per

l’arresto, salvo il caso

perquisizione personale o domiciliare

l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, telematiche ed epistolari

della flagranza di reato

Le Camere decidono a maggioranza: semplice (applicata nella maggior parte dei casi), assoluta e qualificata

Esistono due metodi di votazione: il voto segreto e il voto

Palese è il voto per appello nominale, quando il deputato o il senatore deve dichiarare il suo voto apertamente.

Segreto è il voto anonimo (anche in formato elettronico).

Ciascuna Camera approva il proprio Regolamento interno con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ciascuna Camera elegge il proprio Presidente e l’Ufficio di presidenza.La principale differenza tra il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica consiste nel fatto che il primo presiede il Parlamento in seduta comune, mentre il secondo supplisceil Capo dello Stato nelle ipotesi di impedimento.

Nell’organizzazione del Parlamento, un ruolo di primaria importanza è svolto dai Gruppi parlamentari, ossia organi di ciascuna Camera formati da parlamentari dello stesso partito.

Le Commissioni parlamentari sono organi internidelle Camere. Sono composte da parlamentari di tutti i Gruppi, in proporzione al numero dei loro membri

Le Commissioni parlamentari permanenti sono organidi ciascuna Camera, costituite all’inizio della legislatura e destinate a rimanere in carica fino alla fine della stesse. Ogni commissione è competente per una materia specifica. Hanno un ruolo importante nel procedimento legislativo.

Le Commissioni parlamentari temporanee, invece, assolvono compiti specifici e durano in carica il tempo stabilito per l’adempimento della loro funzione (es. Commissioni d'inchiesta)

La legislazione ordinaria

La funzione legislativa spetta alle Camere che la esercitano collettivamente. Procedimento o iter legislativo= si compone di più fasi: - iniziativa legislativa, discussione o esame, approvazione, promulgazione e pubblicazione. L’iniziativa legislativa consiste nella presentazione di una proposta di legge al Presidente di una delle due Camere. Possono presentare proposte di legge: singoli parlamentari, Regioni, 50.000 elettori, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e il Governo.

Il procedimento ordinario, detto per Commissione referente (art. 72, c. 1, Cost.), prevede che il progetto di legge venga assegnato all’esame preliminare di una o più Commissioni permanenti competenti per materia (Commissione referente), che preparano una relazione presentata all'aula. L'approvazione in aula avviene discutendo e votando articolo per articolo e poi voto finale sull'intera legge. Una volta approvata da una Camera passa all'altra Camera.

La Costituzione ha previsto l’alternativa del procedimento legislativo decentrato, che implica che l’esame

e l’approvazionesi svolgano interamente nell’ambito

della Commissione competente (art. 72, c. 3, Cost.), la quale assume così un compito deliberativo o legislativo.

Con il procedimento per Commissione redigente, l’Assembleaparlamentare si garantisce almeno il voto finale sulla legge: alla

Commissione viene affidato un compito redigente che consiste nella

discussione e nell’approvazione dei singoli articoli, ma non nell’approvazione della legge nel suo complesso .

Dopo l’approvazione, la legge viene inviata al Presidentedella Repubblica per la promulgazione (art. 73 Cost.), con la quale egli ordina che la legge venga rispettata. è un controllo di regolarità e costituzionalità della legge. Possibilità di esercitare per una volta il veto sospensivo.

La legge promulgata viene pubblicata, a cura del Ministro della Giustizia, sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

La legge entra in vigore (cioè diviene obbligatorio osservarla) il 15°giorno

successivo alla pubblicazione. L’intervallo

di tempo tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore si denomina, con espressione latina, vacatio legis.

La legislazione costituzionale

Le leggi di revisione costituzionale sono quelle attraverso le quali è possibile modificare la Costituzione vigente. Le “altre leggi costituzionali” sono previste dalla Costituzione stessa come integrazione di sue disposizioni.

Il procedimento legislativo previsto per le leggi di revisione costituzionale

e le altre leggi costituzionali è analogo

a quello delle leggi ordinarie, ma aggravato, cioè reso più complesso.

500.000 elettori

ITER DI UNA LEGGE COSTITUZIONALE

5 Consigli

regionali

1/5 dei

componentidi una Camera

è caratterizzato da

iniziativa e prima approvazione secondoil procedimento della legge ordinaria(maggioranza relativa in entrambe le Camere)

viene pubblicata sullaGazzetta Ufficiale manon entra in vigore:rimane sospesa per 3 mesiconsentire un eventualereferendum, che puòessere richiesto da

la legge è approvata a

si passaquindi alla

maggioranza assoluta

seconda approvazionein entrambe le Camere,a intervallo non inferiorea 3 mesi

se

la legge è approvatada entrambe le Camere a maggioranzadei 2/3

viene promulgata

ed entra in vigore

Referendum abrogativo

Strumento di democrazia diretta. Ha la funzione di abrogare, cioè eliminare, in tutto o in parte una legge ordinaria. Deve essere richiesto da almeno 500.000 elettori, o 5 Consigli regionali. Bisogna rispondere si o no al quesito. è valido solo se si raggiunge il quorum: la metà più uno degli elettori. è escluso per: leggu di amnistia e indulto; leggi tributarie leggi di bilancio leggi di ratifica di trattati internazionali.

I poteri di indirizzo e di controllo

I parlamentari godono di poteri di indirizzo e controllo

nei confronti del Governo:Le interrogazioni sono domande che i parlamentari rivolgonoper iscritto al Governo o a un Ministro per conoscere se

determinati fatti siano veri e per sollecitare il Governo a dire

quanto sa su tali avvenimenti oppure, ancora, per scoprire se abbia preso o intenda prendere provvedimenti al riguardo.

Le interpellanze non riguardano fatti o avvenimenti, ma il comportamento del Governo in particolari circostanze. Esse

servono a discutere la responsabilità del Governo per le sue

azioni.

Per orientare e controllare l’azione del Governo, inoltre, le Camere possono adottare le mozioni: i parlamentari

che le propongono promuovono, infatti, una deliberazione

della Camera su un determinato argomento per chiedere al Governo di muoversi in una certa direzione. Tra le mozioni ricordiamo quella di sfiducia.