Le fonti del diritto
Definizione: sono gli atti, deliberati da particolari soggetti pubblici e secondo particolari procedure, che producono, modificano o abrogano (eliminano) norme giuridiche.
-La pluralità
Una caratteristica di tutti gli ordinamenti giuridici moderni è che esistono molti tipi di fonti del diritto,
cioè le norme giuridiche possono essere prodotte attraverso atti diversi e da parte di soggetti o
organi pubblici diversi
-Le fonti del diritto italiano
Codice Civile afferma che “Sono fonti del diritto: 1) le leggi, 2) i regolamenti, 3) le norme corporative, 4) gli usi”. Tale articolo, contenuto nelle disposizioni preliminari del Codice emanato
nel 1942, tuttora vigente, è tuttavia ormai superato.
Le fonti del diritto sono attualmente molto più numerose.
I principi
La costituzione italiana
E’ la legge fondamentale dello Stato che contiene i principi essenziali che stanno alla base dell’ordinamento giuridico: essa riconosce e tutela i diritti dell’individuo e stabilisce l’organizzazione dello Stato, definendo elimitandone i poteri.
-La storia
La Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il 1° Gennaio 1948, è un documento
composto da 139 articoli, che stabilisce i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello stato
italiano. Tali principi riguardano sia i rapporti tra i cittadini e lo stato, sia l’organizzazione dei
pubblici poteri. E’ al vertice della gerarchia delle fonti del diritto.
La Costituzione è stata formulata dall’Assemblea Costituente, organo eletto dal popolo il 2 Giugno
1946 in concomitanza con il referendum istituzionale. La Costituzione italiana va a sostituire lo
Statuto Albertino (che, emanato nel 1848, fu la “costituzione” del neonato stato italiano – 1861).
La Costituzione è formata da 139 articoli più una serie di disposizione transitorie e finali,
disposizioni che servono un po’ da “scivolo” per passare da un sistema governativo ad un altro,
ovvero dalla monarchia alla repubblica. Esempio di disposizione transitoria e finale recentemente
abrogata: esilio dei Savoia (ex-monarchi).
-La struttura
Le norme della Costituzione sono distribuite in tre “capitoli”:
i “Principi fondamentali” (artt. da 1 a 12) che contiene i principi cardine cui si ispira tutto il nostro sistema giuridico: rispetto dei diritti umani – prima fra tutti la libertà, uguaglianza e solidarietà; forma di stato e di governo (l’Italia è una Repubblica democratica); importanza del lavoro; unità dello Stato ma promozione delle autonomie locali e tutela delle minoranze linguistiche; laicità dello Stato e rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose; tutela del patrimonio storico, artistico e naturale del nostro Paese; internazionalismo; la bandiera tricolore. “Parte Prima: Diritti e doveri dei cittadini” (artt. da 13 a 54) che detta un disciplina dettagliata in materia di diritti e libertà fondamentali, distinguendo fra rapporti civili, etico-sociali,
economici e politici. “Parte seconda: Ordinamento della Repubblica” (artt. da 55 a 139) che regola l’organizzazione dello Stato, individuando gli organi principali dello Stato e definendone i poteri
-Le differenze con lo statuto albertino
Le fonti del diritto
STIVEN MANI
Created on September 16, 2025
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Le fonti del diritto
Definizione: sono gli atti, deliberati da particolari soggetti pubblici e secondo particolari procedure, che producono, modificano o abrogano (eliminano) norme giuridiche.
-La pluralità
Una caratteristica di tutti gli ordinamenti giuridici moderni è che esistono molti tipi di fonti del diritto, cioè le norme giuridiche possono essere prodotte attraverso atti diversi e da parte di soggetti o organi pubblici diversi
-Le fonti del diritto italiano
Codice Civile afferma che “Sono fonti del diritto: 1) le leggi, 2) i regolamenti, 3) le norme corporative, 4) gli usi”. Tale articolo, contenuto nelle disposizioni preliminari del Codice emanato nel 1942, tuttora vigente, è tuttavia ormai superato. Le fonti del diritto sono attualmente molto più numerose.
I principi
La costituzione italiana
E’ la legge fondamentale dello Stato che contiene i principi essenziali che stanno alla base dell’ordinamento giuridico: essa riconosce e tutela i diritti dell’individuo e stabilisce l’organizzazione dello Stato, definendo elimitandone i poteri.
-La storia
La Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il 1° Gennaio 1948, è un documento composto da 139 articoli, che stabilisce i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello stato italiano. Tali principi riguardano sia i rapporti tra i cittadini e lo stato, sia l’organizzazione dei pubblici poteri. E’ al vertice della gerarchia delle fonti del diritto. La Costituzione è stata formulata dall’Assemblea Costituente, organo eletto dal popolo il 2 Giugno 1946 in concomitanza con il referendum istituzionale. La Costituzione italiana va a sostituire lo Statuto Albertino (che, emanato nel 1848, fu la “costituzione” del neonato stato italiano – 1861). La Costituzione è formata da 139 articoli più una serie di disposizione transitorie e finali, disposizioni che servono un po’ da “scivolo” per passare da un sistema governativo ad un altro, ovvero dalla monarchia alla repubblica. Esempio di disposizione transitoria e finale recentemente abrogata: esilio dei Savoia (ex-monarchi).
-La struttura
Le norme della Costituzione sono distribuite in tre “capitoli”: i “Principi fondamentali” (artt. da 1 a 12) che contiene i principi cardine cui si ispira tutto il nostro sistema giuridico: rispetto dei diritti umani – prima fra tutti la libertà, uguaglianza e solidarietà; forma di stato e di governo (l’Italia è una Repubblica democratica); importanza del lavoro; unità dello Stato ma promozione delle autonomie locali e tutela delle minoranze linguistiche; laicità dello Stato e rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose; tutela del patrimonio storico, artistico e naturale del nostro Paese; internazionalismo; la bandiera tricolore. “Parte Prima: Diritti e doveri dei cittadini” (artt. da 13 a 54) che detta un disciplina dettagliata in materia di diritti e libertà fondamentali, distinguendo fra rapporti civili, etico-sociali, economici e politici. “Parte seconda: Ordinamento della Repubblica” (artt. da 55 a 139) che regola l’organizzazione dello Stato, individuando gli organi principali dello Stato e definendone i poteri
-Le differenze con lo statuto albertino