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Presentazione diritti e doveri dei lavoratori
Federico Mazzone
Created on November 28, 2024
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Transcript
Diritti e doveri dei lavoratori
Ne è derivata l'affermazione di una serie di diritti per il lavoratore di cui i principali sono: retribuzione: la Costituzione stabilisce che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa; orario di lavoro: la durata dell'orario normale di lavoro è fissata per legge in un massimo di 40 ore settimanali (tuttavia i CCNL possono prevedere una durata inferiore). Le ore di lavoro effettuate in più fino al limite legale di 40 ore saranno considerate lavoro supplementare mentre quelle oltre le 40 ore saranno considerate straordinario. Sebbene non esplicitata dalla normativa in vigore, la durata giornaliera della prestazione lavorativa non può superare le 13 ore (la durata minima del riposo giornaliero è infatti fissata ad almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore). La durata massima dell'orario di lavoro settimanale è stabilita dalla contrattazione collettiva ma non può superare in ogni caso la durata media di 48 ore settimanali, comprensive dello straordinario. Lo straordinario deve essere contenuto ed è subordinato all'attuazione di determinate procedure; riposo settimanale: il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive (in pratica dopo 6 giorni di lavoro vi è normalmente un giorno di riposo), di regola coincidente con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero (pari a 11 ore). ferie e festività: per legge a ciascun lavoratore deve essere garantito un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo periodi di differimento più ampi previsti dalla contrattazione collettiva. congedo matrimoniale: tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto, in occasione di matrimonio avente validità civile, ad un congedo retribuito, la cui durata generalmente è stabilita in 15 giorni (di calendario). Il congedo spetta anche agli apprendisti. maternità/paternità: il Testo unico per la tutela ed il sostegno della maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001) prevede varie forme di tutela in materia che vanno dal divieto, in via generale, di licenziamento della lavoratrice madre dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno del bambino (e, in certi casi, del padre lavoratore) alla garanzia di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di uno facoltativo a discrezione della lavoratrice, di una serie di permessi retribuiti e/o non retribuiti per l'assistenza e la cura del bambino (con particolare attenzione ai figli portatori di handicap). malattie e infortuni sul lavoro/malattie professionali: in caso di malattia o infortunio sul lavoro/malattie professionali viene garantita la conservazione del posto di lavoro per il tempo stabilito. Nel caso di malattia il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione, o un'indennità, nella misura e per il tempo determinati dalla legge, con eventuale integrazione del datore di lavoro stabilita dai contratti collettivi. In caso di infortunio o malattia professionale, i primi quattro giorni (comprensivi del giorno stesso di infortunio) sono retribuiti dal datore di lavoro. sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro deve attuare le misure necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro attività sindacale: il lavoratore ha diritto di aderire ad associazioni sindacali, di manifestare il proprio pensiero e di svolgere attività sindacale; sciopero: è un diritto, la retribuzione viene sospesa durante il periodo di sciopero; richiamo alle armi: per i lavoratori dipendenti che vengono richiamati alle armi è prevista la conservazione del posto di lavoro parità uomo – donna: alla donna lavoratrice spettano gli stessi diritti che spettano al lavoratore uomo.
I diritti dei lavoratori
I doveri dei lavoratori
Ogni lavoratore subordinato ha dei doveri nei confronti del suo datore di lavoro, che integrano l'obbligazione lavorativa perché specificano le modalità della prestazione lavorativa: dovere di diligenza (art. 2104 c.c.): s’intende l’accuratezza e l’impegno che il lavoratore deve mettere nella realizzazione della prestazione, fornendo al datore un metro di valutazione oggettivo rispetto al suo operato. La qualità della prestazione dovuta va giudicata in base alle mansioni richieste ed alle capacità ed esperienze del lavoratore. D'altra parte le esigenze del datore devono essere soddisfatte per intero e l’attività del dipendente deve essere coordinata col restante lavoro dei colleghi. Insito nel dovere di diligenza vi è la collaborazione, che trova fondamento anche nel dovere di esecuzione secondo buona fede, poiché il lavoratore non solo adempie i doveri nascenti dal contratto di lavoro mettendo formalmente a disposizione dell'imprenditore le sue energie lavorative, ma è necessario ed indispensabile che il suo comportamento sia tale da rendere possibile al datore di lavoro l'uso effettivo e proficuo di queste energie, ciò si realizza anche mediante l'integrazione tra gli apporti dei singoli operatori nel contesto unitario della funzione o servizio cui la prestazione lavorativa inerisce; dovere di obbedienza: ossia l’obbligo di osservare le disposizioni che il datore impartisce per la corretta esecuzione del lavoro; dovere di fedeltà: per cui il dipendente deve mantenere un comportamento fidato rispetto al titolare dell’impresa, tutelandone in qualsiasi modo gli affari. Per questo motivo, egli non deve porsi in concorrenza con l’imprenditore per cui lavora, evitando di creare pregiudizio all’attività in cui egli stesso è cointeressato per mezzo del contratto.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Il titolo III della Costituzione disciplina in generale i rapporti economici e contiene le disposizioni fondamentali in materia di rapporti di lavoro e di regime giuridico della proprietà. L'affermazione dello Stato sociale ed il riconoscimento dei suoi principi va integrata e resa compatibile con la logica dell'economia di mercato proclamata dal costituente. L'articolo in esame ha più che altro natura programmatica, sancendo innanzitutto che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme. La formazione dei lavoratori viene spesso realizzata dall'ordinamento unitamente a quella scolastica. Infatti, una volta conclusa la scuola dell'obbligo (34 Cost.), tra le possibilità che si presentano ai singoli vi è quella di intraprendere cicli di studi professionalizzanti, cioè tendenti ad una formazione che consenta un immediato inserimento del mondo del lavoro. In questo caso l'ordinamento deve essere inteso in un'accezione ampia, che comprende non solo lo Stato centrale ma anche le Regioni, gli altri enti territoriali e le istituzioni sovranazionali. Per quanto riguarda il comma tre, viene sancita la promozione di accordi ed organizzazioni internazionali tesi alla tutela ed allo sviluppo del lavoro. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea tiene in grande considerazione il lavoro, soprattutto agli articoli 29, 30 e 31 relativi, rispettivamente, all'accesso ai servizi di collocamento, alla tutela per licenziamenti ingiustificati ed alle condizioni di lavoro.
Articolo 35
L'articolo in esame sancisce innanzitutto il principio della giusta retribuzione, secondo il quale vi deve essere proporzione tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro prestato e secondo cui la retribuzione debba essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Il secondo comma stabilisce invece una riserva di legge per determinare la durata massima della giornata lavorativa. Ad oggi il limite massimo stabilito è, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, quello delle 40 ore settimanali (salvo particolari categorie di lavoratori, come le donne o i minori, o certe tipologie di lavoro). In passato, negli ordinamenti non democratici, mancava un tetto all'orario lavorativo e ciò rendeva possibile lo sfruttamento dei lavoratori, anche minori. Il terzo comma sancisce il medesimo principio della riserva di legge per quanto concerne il diritto al riposo settimanale e le ferie annuali, ed alla loro irrinunciabilità. Sia il riposo settimanale, sia le ferie annuali sono previsti allo scopo di consentire al lavoratore di realizzare la propria persona anche in relazione ai suoi interessi ed ai suoi rapporti famigliari, nonchè di riposare e recuperare le forze. L'irrinunciabilità di essi comporta che ogni clausola contrattuale che dovesse eliminarli sarebbe nulla ex art.1418 c.c..
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Articolo 36
Anche il lavoro minorile è circondato da particolari cautele, volte a garantire sia che lo sviluppo fisico e mentale del minore non sia pregiudicato sia che la sua prestazione lavorativa non possa essere sfruttata (pertanto, ad esempio, non può essere utilizzato per lavori pericolosi, faticosi o insalubri, ed ha diritto, a parità di ore di lavoro, alla medesima retribuzione corrisposta agli adulti). E' importante considerare che il lavoro minorile gode di una tutela autonoma, cioè diversa da quella predisposta, pur nella medesima norma, per il lavoro femminile, e speciale rispetto a quella ordinaria dei lavoratori.
Il titolo III della Costituzione disciplina in generale i rapporti economici e contiene le disposizioni fondamentali in materia di rapporti di lavoro e di regime giuridico della proprietà. L'affermazione dello Stato sociale ed il riconoscimento dei suoi principi va integrata e resa compatibile con la logica dell'economia di mercato proclamata dal costituente. L'articolo in esame sancisce innanzitutto il principio di parità tra uomo e donna in ambito lavorativo.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Articolo 37
L'articolo in esame tutela più nello specifico il principio della sicurezza sociale. In base ad esso l'autorità statale deve salvaguardare la dignità umana nelle situazioni di bisogna, garantendo a tutti i cittadini i mezzi minimi per vivere, tutelando la salute e rimuovendo tutti quegli ostacoli economici e sociali che impediscono lo sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione alla vita pubblica. Essa si sostanzia in prestazioni economiche e sanitarie per tutelare, oltre che dai rischi lavorativi di infortuni, invalidità ecc., da eventi naturali quali la vecchiaia. Si tratta di una previdenza sociale obbligatoria, che grava in parte sullo Stato ed in parte sui datori di lavoro, salvo che i lavoratori scelgano di integrare queste misure con forme private di tutela. Lo scopo della previdenza sociale è quello di consentire al soggetto una vita dignitosa. Nel tempo, peraltro, si sono susseguite numerose disposizioni di legge volte a limitare o condizionare il diritto a queste forme di tutela e tali interventi sono stati ritenuti legittimi per la necessità di contemperare questo diritto con le risorse finanziarie disponibili. Per quanto concerne i minorati e gli inabili, la particolare situazione di svantaggio in cui si trovano comporta che ad essi è costituzionalmente attribuito il diritto all'avviamento professionale. In esecuzione di ciò il legislatore ha emanato la l. 23 marzo 1999, n. 68, attuata con D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 con i quali, in particolare, ha stabilito che ogni datore di lavoro è tenuto ad assumere lavoratori affetti da disabilità (in misura variabile a seconda dei dipendenti che l'azienda impiega).
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera