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pacchetti turistici oggetto, parti, obbligazioni

Aura Mazzacurati

Created on November 27, 2024

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PACCHETTI TURISTICI OGGETTO, PARTI E OBBLIGAZIONI

OGGETTO DEL PACCHETTO

Come previsto dall'art. 33 del Codice del Turismo, OGGETTO DEL PACCHETTO TURISTICO è la combinazione di almeno due servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, a determinate condizioni. Ecco le CONDIZIONI:- i servizi devono essere combinati da un unico professionista; - i servizi devono essere acquistati presso un unico punto vendita (anche on line) e a un prezzo forfettario; - i servizi devono essere venduti sotto la denominazione "pacchetto"; - deve trattarsi di due servizi principali e non un servizio principale e uno accessorio a meno che quest'ultimo non sia rilevante, ovvero rappresenti almeno il 25% del valore complessivo del pacchetto.

DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI: CONTRATTO ASIMMETRICO

Presupposto fondamentale. Quando si parla di pacchetti turistici, il legislatore parte dal presupposto che vi sia uno squilibrio tra le parti e il turista è la parte debole. Vi sono altri contratti asimmetrici dove vi è uno sbilanciamento tra le parti es. i contratti di lavoro subordinato o quelli previsti dal codice del consumo. Per questo, nel caso dei pacchetti turistici, sono previste una serie di tutele per il turista.

OBBLIGAZIONI DELL'OPERATORE TURISTICO

Particolare importanza rivestono gli OBBLIGHI INFORMATIVI. Oltre a predisporre un MODULO INFORMATIVO STANDARD, gli operatori turistici devono: - indicare le caratteristiche principali dei serivizi turistici (destinazione, itinerario, alloggio, trasporto, pasti, escursioni...); - indicare nome e recapiti dell'organizzatore e venditore; - indicare il prezzo totale del pacchetto, comprensivo di tutti gli importi; - indicare il numero minimo dei partecipanti previsti dal pacchetto; - dare inforomazioni circa i passaporti, visti e misure sanitarie del paese; - dare informazioni sulle facoltà di recesso del viaggiatore e protezione in caso di insolvenza dell'organizzatore o venditore; - altri obblighi informativi previsti dal codice del turismo.

UNA TUTELA PARTICOLAR PER IL TURISTA

Le informazioni indicate precedentemente, costituiscono PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO TURISTICO, nel senso che devono essere riportate per intero nel contratto e non possono essere modificate salvo accordo esplicito tra le parti. Inoltre il professionista deve fornire al turista, appena possibile, copia del contratto o cartaceo o comnuque su supporto durevole. SONO PREVISTE SANZIONI A CURA DELL'AGCM (AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO) per il professionista che omette le informazioni fin ora indicate. Per questo le associazioni di categoria degli operatori turistici, hanno elaborato un modello unico di "Proposta di compravendita di pacchetto/servizio turistico".

MODIFICHE AL CONTRATTO

L'operatore turistico può modificare il contratto in modo significativo solo per necessità e dando comunicazione al turista almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se l'aumento dipende da motivi tassativamente indicati dalla legge (es. aumento costo carburante, aumento tasse...). Se l'aumento è superiore al 8% il cliente può recedere. Per altre modifiche occorre che l'operatore si sia riservato tale diritto nel contratto e tali modifiche siano di scarsa importanza. Diversamente, il cliente può recedere con diritto di rimborso e risarcimento di eventuali danni.

DIRITTO DI RECESSO

INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE TURISTICO

MANCANZA DI CONFORMITA' DEL PACCHETTO - l'operatore deve porvi rimedio entro un tempo ragionevole anche se causato da altri fornitori turistici a meno che non sia impossibile rimeidare o sia eccessivamente oneroso; - oppure rimborso spese o, se il difetto è rilevante, il cliente può chiedere la risoluzione del contratto e risarcimento del danno. IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA L'operatore deve offrire soluzioni alternative di qualità equivalente o superiori ma senza supplemento oppure riduzione del prezzo.

DANNO DA VACANZA ROVINATA

Oltre alla risoluzione del contratto, se il danno non è di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 C.C., può essere chiesto anche il DANNO DA VACANZA ROVINATA ovvero il danno "correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e irripetibilità dell'occasione perduta" (Codice del Turismo). Non si tratta, quindi della sola perdita patrimoniale da inadempimento ma anche dello stress e del disagio prodotti da tale evento. Per questo gli operatori turistici hanno l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile.