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Lavoro di gruppo di diritto 3G
Alice Ambrosini
Created on November 26, 2024
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Transcript
Libertà di circolazione e soggiorno, di riunione e di associazione
Alice Ambrosini, Riccardo Borotto, Ghizlan El Kheari, Gabriele Sartori
3G
INDICE
1. L’articolo 16: la libertà di circolazione e di soggiorno
2. Significato dell'articolo 16
3. Le possibili restrizioni
4. L’articolo 17: la libertà di riunione parte 1
5. Significato dell'articolo 17
6. L’articolo 17: la libertà di riunione parte 2
7. L’articolo 18: la libertà di associazione
8. L'articolo 18
9. Le associazioni vietate dalla legge
L’articolo 16: la libertà di circolazione e di soggiorno
L’articolo 16 della Costituzione italiana è una garanzia fondamentale del diritto alla libertà di movimento dei cittadini, riflettendo i valori democratici e di rispetto dei diritti umani. L'articolo dice che: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.
Significato dell'articolo 16
Uguaglianza
Limitazioni
Libertà di circolazione e di soggiorno
Non possono esserci discriminazioni nella possibilità di spostarsi liberamente all’interno del paese.
La norma prevede che la libertà di circolazione possa essere soggetta a limitazioni solamente per motivi di salute o di sicurezza pubblica, stabiliti dalla legge.
Ogni cittadino ha il diritto di circolare liberamente e di soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale.
Le possibili restrizioni
Le possibili restrizioni della libertà di circolazione possono ammettersi eccezionalmente, solo per legge. Restrizioni alla libertà di circolazione possono verificarsi per ragioni sanitarie o di sicurezza, poiché in tali casi l'interesse pubblico prevale su quello privato, come accade durante epidemie o nella ricerca di criminali pericolosi. Non è ammessa alcuna restrizione per ragioni politiche, a causa del ricordo del periodo del fascismo, quando gli oppositori venivano confinati in località isolate per impedire che le influenzassero i cittadini.
L’articolo 17: la libertà di riunione
parte 1
Il diritto di riunione è il numero 17 della Costituzione italiana. Esso stabilisce il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente senza bisogno di autorizzazioni, per discutere temi di interesse comune. L'articolo dice che: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
Significato dell'articolo 17
Vietare una riunione per motivi di sicurezza o incolumità pubblica
Preavviso delle autorità
Diritto di riunirsi pacificamente e senza armi
Le autorità competenti possono vietare una riunione, solamente in caso di motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Se una riunione avviene in luogo pubblico, i cittadini facenti parte di essa devono avvisare con preavviso la Polizia, non per richiedere il permesso ma per garantire sicurezza ed evitare disordini.
Tutti hanno il diritto di riunirsi con altre persone per esprimere le loro idee ed opinioni. Tutto ciò però deve essere svolto in modo pacifico e senza l'uso di armi.
L’articolo 17: la libertà di riunione
parte 2
La riunione è un raggruppamento di persone che si trovano in un preciso luogo per uno scopo comune che può essere di varia natura, come ad esempio uno scopo culturale, uno scientifico, uno politico, oppure di divertimento. Questo articolo della Costituzione fa una distinzione tra luogo aperto al pubblico e luogo pubblico. Un luogo pubblico è accessibile a tutti senza particolari limitazioni, come un parco o una piazza. Un luogo aperto al pubblico è accessibile a tutti ma con particolari condizioni, come possedere un invito, fare un’iscrizione oppure acquistare un biglietto, per esempio il cinema. Solo nel caso del luogo pubblico è necessario dare preavviso alle autorità di Polizia. Questo articolo garantisce una protezione fondamentale alla libertà di riunione, un diritto molto importante per una società democratica, poiché permette ai cittadini di esprimersi, manifestare opinioni politiche e sociali, e agire insieme per modificare delle regole o delle leggi.
L’articolo 18: la libertà di associazione
Il diritto di associazione è il numero 18 della Costituzione italiana.L'articolo dice che: “I cittadini hanno diritto di unirsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.
L'articolo 18
L'articolo 18 dice anche che il diritto di associazione è ammesso dalla Costituzione purché non si tratti di associazioni a delinquere, come mafia o camorra, di associazioni segrete e di associazioní che si propongono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. ASSOCIAZIONI VIETATE Le associazioni a delinquere sono vietate in quanto agiscono in contrasto con la legge. Le associazioni segrete sono proibite perché, a causa della loro segretezza, potrebbero interferire con l'attività degli organi pubblici e contrastare con il carattere democratico del nostro ordinamento. Le organizzazioni paramilitari sono invece vietate per i loro caratteri, che comprendono minaccia e violenza.
Le associazioni vietate dalla legge
I cittadini hanno diritto di unirsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Quindi ci si può riunire senza problemi, basta che non si tratti di associazioni con scopi criminali. •I cittadini possono creare e aderire ad associazioni senza dover chiedere autorizzazioni preventive allo Stato. • La libertà è garantita per tutti i tipi di associazioni, purché abbiano fini leciti. Limiti alla libertà di associazione• Fini vietati dalla legge penale: non sono consentite associazioni con scopi illegali, come il terrorismo, la criminalità organizzata o altre attività contrarie alla legge.• Associazioni segrete: sono vietate perché incompatibili con la trasparenza e la democrazia. • Organizzazioni di carattere militare con fini politici: sono proibite per evitare che gruppi armati possano minare l’ordine democratico.