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UDA 1 fase 2

IMAN AMRANI

Created on November 25, 2024

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UDA 1 FASE 2

Varie tipologie di imprese e imprenditori

By Iman A., Omar, Alessandro, Nikita

INTRODUZIONE

Gli imprenditori e le imprese possono essere classificati in base a diversi criteri, tra cui la dimensione, il settore di attività, lo stile di gestione, il modello economico e la forma giuridica.

IMPRENDITORE

IMPRENDITORE AGRICOLO

IMPRENDITORE COMMERCIALE

PICCOLI IMPRENDITORI

IMPRENDITORE ARTIGIANO

IMPRENDITORI COLLETTIVI

IMPRESE

IMPRESA INDIVIDUALE

LA SOCIETA' DI PERSONE

LA SOCIETA' DI CAPITALI

LA START-UP INNOVATIVA

LA COOPERATIVA

CONTO CORRENTE

SITOGRAFIA

FINE

INDICE

Imprenditore

Il Codice Civile italiano, agli articoli 2082 e seguenti, definisce l’imprenditore come chi esercita un’attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni e servizi. La legge distingue diverse categorie di imprenditori in base alla natura, dimensione e organizzazione dell’attività. Le principali categorie sono: imprenditori agricoli, che operano nel settore agricolo; imprenditori commerciali, che si dedicano al commercio di beni e servizi; imprenditori artigiani, che svolgono attività produttive manuali su piccola scala; e piccoli imprenditori, che gestiscono attività di modeste dimensioni.

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imprendiore agricolo

L’imprenditore agricolo, secondo l'art. 2135 del Codice Civile, è colui che esercita una delle seguenti attività:

  • coltivazione del fondo: produzione vegetale e miglioramento del terreno,
  • silvicoltura: gestione dei boschi per la produzione di legname,
  • allevamento di animali: riguarda l'allevamento di bestiame, anche intensivo
  • attività connesse: si tatta di attivtà che non rientrano con quelle elencate precedentemente ma hanno un ruolo importantissimo per supportarle come per esempio la trasformazione dei prodotti agricoli.
L’imprenditore agricolo non è soggetto a tutte le normative degli imprenditori commerciali, ad esempio non ha l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese (se non in una sezione speciale) e non è sottoposto a fallimento o concordato preventivo.

IMPRENDITORE COMMERCIALE

L’imprenditore commerciale, secondo l’art. 2195 del Codice Civile, è chi esercita una delle seguenti attività:

  • Attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi
  • Attività di intermediazione nella circolazione dei beni: come i commercianti e i distributori;
  • Attività di trasporto: su terra, acqua o aria, di persone o cose;
  • Attività bancarie e assicurative: tutte le operazioni relative alla raccolta e gestione di risparmi e fondi assicurativi;
  • Attività ausiliarie delle precedenti: ad esempio, le agenzie di servizi o consulenza che supportano le attività commerciali.
Rispetto all’imprenditore agricolo, l’imprenditore commerciale è soggetto a una regolamentazione più severa, tra cui l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, la tenuta di scritture contabili obbligatorie e l’assoggettamento a procedure concorsuali come il fallimento o il concordato preventivo in caso di difficoltà economiche.

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PICCOLI IMPRENDITORI

L’art. 2083 del Codice Civile definisce i piccoli imprenditori come coloro che esercitano un'attività principalmente personale e familiare, senza un'organizzazione complessa. In questa categoria rientrano:

  • coltivatori diretti del fondo: piccoli agricoltori che coltivano personalmente il loro terreno;
  • artigiani: piccoli imprenditori che esercitano un mestiere manuale;
  • commercianti: coloro che gestiscono negozi di piccole dimensioni;
  • imprenditori a conduzione familiare: chi organizza la propria attività con l’aiuto dei familiari, senza l’utilizzo di lavoratori dipendenti esterni.
I piccoli imprenditori sono soggetti a una normativa semplificata rispetto agli imprenditori di dimensioni maggiori, ad esempio non sono soggetti a fallimento e l’iscrizione al registro delle imprese avviene in una sezione speciale.

+ INFO

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IMPRENDITORE ARTIGIANO

L’imprenditore artigiano si distingue dall’imprenditore commerciale per il ruolo predominante del lavoro manuale. La legge n. 443/1985 definisce l’imprenditore artigiano come colui che esercita un’attività produttiva principalmente tramite il proprio lavoro e quello di familiari o di un numero limitato di dipendenti. Per essere considerato artigiano, l’imprenditore deve rispettare limiti dimensionali relativi al numero di dipendenti, che variano a seconda dell'attività. Gli artigiani non sono soggetti a procedure concorsuali come il fallimento, a meno che l’impresa non superi determinati parametri dimensionali. Devono iscriversi al registro delle imprese, ma come per i piccoli imprenditori, l’iscrizione avviene in una sezione speciale.

imprenditori collettivi

Oltre alle categorie di imprenditori individuali, il Codice Civile italiano riconosce anche gli imprenditori collettivi, che assumono la forma di società. Le principali forme di società previste sono:

  • Società di persone: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
  • Società di capitali : società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni.
In queste forme, l’impresa è gestita da un gruppo di persone o da un ente, che assume la **responsabilità giuridica e patrimoniale** dell’attività economica.

Imprese

Tra le diverse scelte da fare quando si decide di aprire un’attività c’è quella di individuare la forma giuridica più adatta. Si tratta di una decisione da valutare, per esempio, sulla base del tipo di attività, del capitale sociale minimo da versare e dalla responsabilità patrimoniale. Esistono diversi tipi di forma giuridica, ciascuna con le proprie caratteristiche e requisiti da rispettare.

impresa individuale

L'impresa individuale (o ditta individuale) è gestita da un unico titolare, che risponde illimitatamente e con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa.Per avviare un’impresa individuale:

  • È necessario aprire una Partita IVA.
  • Non è richiesto un capitale sociale, ma può essere utile finanziare l'impresa con un capitale iniziale per coprire le spese di avvio.
Inoltre, l'ordinamento italiano riconosce anche:
  • Impresa familiare (art. 230 bis c.c.), in cui l’impresa è individuale ma coinvolge i familiari del titolare, incluso il coniuge.
  • Impresa coniugale (art. 177 c.c.), in cui l’impresa individuale è gestita con la partecipazione del coniuge del titolare.

LA SOCIETà DI PERSONE

La società di persone è composta da più soci che rispondono personalmente e illimitatamente delle obbligazioni della società. Esistono tre tipi di società di persone:

  • Società semplice (S.s.)
  • Società in nome collettivo (S.n.c.)
  • Società in accomandita semplice (S.a.s.)
Questa è la forma giuridica più semplice da avviare e gestire, senza l'obbligo di un capitale sociale minimo (anche se è consigliabile un capitale iniziale per finanziare le spese di avvio).Per l'ordinamento italiano, la società di persone non ha personalità giuridica, quindi i soci rispondono personalmente con il loro patrimonio in caso di debiti non estinti dalla società.Nel caso della società in accomandita semplice:
  • Il socio accomandatario è il socio che amministra la società e risponde illimitatamente delle obbligazioni.
  • Il socio accomandante è il socio di capitale, che risponde solo nei limiti del capitale investito e non partecipa all'amministrazione.
Infine, la società semplice può essere unipersonale, con un solo socio. Tuttavia, se il numero di soci scende a uno, la pluralità deve essere ripristinata entro sei mesi, altrimenti la società si scioglie.

LA SOCIETà DI CAPITALI

Esistono quattro tipi di società di capitali:

  • Società per azioni (S.p.A.)
  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
  • Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)
  • Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
Le società di capitali hanno personalità giuridica, il che significa che socio e società sono separati. In caso di debiti, i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci, salvo situazioni particolari (come quando un socio ha causato l’insolvenza agendo come amministratore di fatto).
  • In queste società, la responsabilità del socio e il suo peso all'interno della società sono determinati dal capitale investito.
  • Le start-up innovative devono registrarsi come S.p.A., S.r.l., S.r.l.s. o S.a.p.a. per avviare la loro attività.
  • Inoltre, per le S.p.A., S.r.l. e S.r.l.s. è prevista la possibilità di essere unipersonale, con un solo socio. Queste società possono nascere con un unico socio o diventare a socio unico se le partecipazioni sono riunite in un solo socio.

La start-up innovativa

La start-up innovativa è una società di capitali che può essere costituita come S.r.l., S.r.l.s., S.p.A. o S.a.p.a., anche in forma cooperativa. Può essere a socio unico se costituita come S.r.l. o S.p.A..Per essere considerata una start-up innovativa, deve soddisfare specifici requisiti:

  • Costituita da meno di 60 mesi.
  • L'oggetto sociale deve essere esclusivo o prevalente nel sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico.
  • Deve reinvestire almeno il 15% dei ricavi in ricerca e sviluppo, o impiegare personale altamente qualificato, oppure avere almeno un brevetto o software registrato.
La sede della start-up può essere in Italia o in un paese UE. Se situata nell'UE, deve avere una sede produttiva o filiale in Italia con scopo dichiarato nello sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi.Le start-up innovative godono di vantaggi specifici, tra cui:
  • Esenzione dal pagamento dell’iscrizione al Registro delle Imprese, imposta di bollo e diritti di segreteria.
  • Non soggette a fallimento.
  • Possono ottenere maggiori finanziamenti rispetto ad altre forme giuridiche.

la cooperativa

La cooperativa è una società senza scopo di lucro che può essere costituita con capitale variabile. Non esiste un valore minimo da sottoscrivere, ma la quota pro capite di ogni socio deve essere almeno 25 €. Per avviare una cooperativa sono necessari almeno tre soci, organizzati secondo il principio democratico (un voto per socio, indipendentemente dal capitale investito). Nuovi soci possono essere ammessi in qualsiasi momento, senza bisogno di un notaio. La cooperativa ha personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, il che significa che, salvo casi specifici, è la società a rispondere delle obbligazioni e saldare i debiti, non i soci personalmente.

conto corrente

Per aprire un conto corrente bancario, sono necessari i seguenti adempimenti:

  • Presentare un documento di identità valido e il codice fiscale.
  • Fornire una prova di residenza (ad esempio, una bolletta).
  • Compilare il modulo di richiesta e firmare il contratto con la banca.
Le principali funzionalità di un conto corrente includono:
  • Deposito e prelievo di denaro.
  • Esecuzione di bonifici e pagamenti.
  • Gestione del saldo e delle transazioni (estratti conto, online banking).
  • Emissione di carte (debito/credito) e assegni.
Molti conti offrono anche l’home banking per gestire il conto online.

  • Impresa
  • Imprenditore

sitografia

FINE