ART. 2048
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto
SECONDA SITUAZIONE
PRIMA SITUAZIONE
Immagina un minore che, mentre gioca a calcio in una piazza, colpisce accidentalmente una vetrina di una banca e la rompe. In questo caso, la banca potrebbe richiedere il risarcimento del danno ai genitori del minore. Se i genitori non possono dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare che il figlio compisse tale azione, potrebbero essere considerati responsabili per il danno causato dal minore, ai sensi dell'articolo 2048 del Codice Civile.
In questo caso, i genitori potrebbero essere chiamati a rispondere per il danno subito dalla banca, a meno che non riescano a dimostrare di aver esercitato una vigilanza adeguata sul figlio, impedendo il comportamento dannoso.
Una situazione tipica in cui si applica l’articolo 2048 potrebbe essere la seguente:
• Un bambino lancia una pietra contro una finestra di un’abitazione, rompendola. In questo caso, i genitori del bambino potrebbero essere ritenuti civilmente responsabili e obbligati a risarcire i danni al proprietario della finestra.
Spiegazione della responsabilità
• Genitori: Sono responsabili dei danni causati dai figli minori se non dimostrano di aver vigilato adeguatamente o di non aver potuto impedire l’evento.
• Precettori o insegnanti: Possono essere ritenuti responsabili se il danno si verifica sotto la loro vigilanza (ad esempio, durante l’orario scolastico), sempre con possibilità di dimostrare di non avere colpa.
PRECETTO
Il precetto è:"non far compiere atti illeciti". Il padre e la madre o il tutore nei confrotni dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. I precettori e coloro che insegnano un mestiere nei confronti dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza
LA SANZIONE
L'articolo 2048 prevede una sanzione con funzione riparatoria di tipo pecuniaria:RISARCIMENTO DEL DANNO
CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA
- OBBLIGATORIA: Perché le persone indicate dai commi 1 e 2 sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto
VALUTAZIONE DEI DANNI
ART.(2056)
IL RISARCIMENTO DOVUTO AL DANNEGGIATO SI DEVE DETERMINARE SECONDO LA DISPOSIZIONE DEGLI ARTICOLI 1223, 1226, 1227
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Giulio Ciaccio
Created on November 23, 2024
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ART. 2048
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto
SECONDA SITUAZIONE
PRIMA SITUAZIONE
Immagina un minore che, mentre gioca a calcio in una piazza, colpisce accidentalmente una vetrina di una banca e la rompe. In questo caso, la banca potrebbe richiedere il risarcimento del danno ai genitori del minore. Se i genitori non possono dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare che il figlio compisse tale azione, potrebbero essere considerati responsabili per il danno causato dal minore, ai sensi dell'articolo 2048 del Codice Civile. In questo caso, i genitori potrebbero essere chiamati a rispondere per il danno subito dalla banca, a meno che non riescano a dimostrare di aver esercitato una vigilanza adeguata sul figlio, impedendo il comportamento dannoso.
Una situazione tipica in cui si applica l’articolo 2048 potrebbe essere la seguente: • Un bambino lancia una pietra contro una finestra di un’abitazione, rompendola. In questo caso, i genitori del bambino potrebbero essere ritenuti civilmente responsabili e obbligati a risarcire i danni al proprietario della finestra. Spiegazione della responsabilità • Genitori: Sono responsabili dei danni causati dai figli minori se non dimostrano di aver vigilato adeguatamente o di non aver potuto impedire l’evento. • Precettori o insegnanti: Possono essere ritenuti responsabili se il danno si verifica sotto la loro vigilanza (ad esempio, durante l’orario scolastico), sempre con possibilità di dimostrare di non avere colpa.
PRECETTO
Il precetto è:"non far compiere atti illeciti". Il padre e la madre o il tutore nei confrotni dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. I precettori e coloro che insegnano un mestiere nei confronti dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza
LA SANZIONE
L'articolo 2048 prevede una sanzione con funzione riparatoria di tipo pecuniaria:RISARCIMENTO DEL DANNO
CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA
VALUTAZIONE DEI DANNI
ART.(2056)
IL RISARCIMENTO DOVUTO AL DANNEGGIATO SI DEVE DETERMINARE SECONDO LA DISPOSIZIONE DEGLI ARTICOLI 1223, 1226, 1227