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ART. 2048

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto

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PRIMA SITUAZIONE

SECONDA SITUAZIONE

Una situazione tipica in cui si applica l’articolo 2048 potrebbe essere la seguente: • Un bambino lancia una pietra contro una finestra di un’abitazione, rompendola. In questo caso, i genitori del bambino potrebbero essere ritenuti civilmente responsabili e obbligati a risarcire i danni al proprietario della finestra. Spiegazione della responsabilità • Genitori: Sono responsabili dei danni causati dai figli minori se non dimostrano di aver vigilato adeguatamente o di non aver potuto impedire l’evento. • Precettori o insegnanti: Possono essere ritenuti responsabili se il danno si verifica sotto la loro vigilanza (ad esempio, durante l’orario scolastico), sempre con possibilità di dimostrare di non avere colpa.

Immagina un minore che, mentre gioca a calcio in una piazza, colpisce accidentalmente una vetrina di una banca e la rompe. In questo caso, la banca potrebbe richiedere il risarcimento del danno ai genitori del minore. Se i genitori non possono dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare che il figlio compisse tale azione, potrebbero essere considerati responsabili per il danno causato dal minore, ai sensi dell'articolo 2048 del Codice Civile. In questo caso, i genitori potrebbero essere chiamati a rispondere per il danno subito dalla banca, a meno che non riescano a dimostrare di aver esercitato una vigilanza adeguata sul figlio, impedendo il comportamento dannoso.

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Il precetto è:"non far compiere atti illeciti". Il padre e la madre o il tutore nei confrotni dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.I precettori e coloro che insegnano un mestiere nei confronti dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza

PRECETTO

LA SANZIONE

L'articolo 2048 prevede una sanzione con funzione riparatoria di tipo pecuniaria:RISARCIMENTO DEL DANNO

CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA

  • OBBLIGATORIA: Perché le persone indicate dai commi 1 e 2 sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto

VALUTAZIONE DEI DANNI

IL RISARCIMENTO DOVUTO AL DANNEGGIATO SI DEVE DETERMINARE SECONDO LA DISPOSIZIONE DEGLI ARTICOLI 1223, 1226, 1227

RISARCIMENTO DEL DANNO: Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO: Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE: Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è' diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

ART.(2056)