EDU. CIVICA LA COSTITUZIONE (5 ANNO)
MARRAFFA
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Transcript
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
I PRINCIPI FONDAMENTALI E I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI
PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1-12)
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (artt. 13-54)
LINEA DEL TEMPO
CITAZIONE
DEFINIZIONE
LE CARATTERISTICHE
IL RUOLO DEL PRESIDENTE
BENIGNI E LA COSTITUZIONE
CONCLUSIONE
LE ISTITUZIONI
IndICE
Sandro Pertini, ex Presidente della Repubblica Italiana
“ Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi. ”
È la legge fondamentale dello Stato. Essa contiene le norme e i principi generali relativi all'organizzazione e al funzionamento dello Stato (inteso come gruppo sociale organizzato), in un determinato momento storico, nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini. Senza costituzione non c'è democrazia.
DEFINIZIONE di costituzione
1 gennaio 1948
22 dicembre 1947
2 giugno 1946
vince la Repubblica
L'assemblea Costituente
1947
1948
1946
Statuto Albertino
1848
LA STORIA DELLA COSTITUZIONE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (I-XVIII)
PARTE SECONDA : ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (Artt. 55-139)
LA NOSTRA COSTITUZIONE E' FORMATA DA:
- 139 articoli
- 18 disposizioni finali
Link
LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI
LA NOSTRA COSTITUZIONE E':
- LUNGA
- DIFFICILE DA MODIFICARE
- VOTATA (da un'assemblea eletta dal popolo)
PRINCIPI FONDAMENTALI (Artt. 1-12)
PARTE PRIMA : I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI (Artt. 13-54)
Artt. 1 - 12
PRINCIPI FONDAMENTALI
Link
I PRINCIPI FONDAMENTALI
Dall'articolo 1 all'articolo 12
I primi 12 articoli della Costituzione Italiana stabiliscono i principi fondamentali della Repubblica:
- sovranità popolare;
- centralità del lavoro;
- uguaglianza;
- tutela dei diritti umani;
- autonomia locale;
- libertà religiosa;
- promozione della cultura;
- ripudio della guerra;
- adesione al diritto internazionale.
ARTICOLO 8
ARTICOLO 5
ARTICOLO 6
ARTICOLO 11
Link
ARTICOLO 9
ARTICOLO 12
ARTICOLO 10
ARTICOLO 3
ARTICOLO 1
ARTICOLO 7
ARTICOLO 4
ARTICOLO 2
I PRINCIPI FONDAMENTALI
Dall'articolo 1 all'articolo 12
Artt. 13 - 54
PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI (artt. 48-54) Definisce i diritti politici (come il voto) e i doveri di fedeltà e difesa della Repubblica da parte dei cittadini.
TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI (artt. 35-47) Tutela il lavoro, garantisce il diritto a una retribuzione equa e regola la proprietà privata in funzione del bene comune.
TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI (artt. 29-34) Regola i diritti e i doveri legati alla famiglia, alla salute e all’istruzione, promuovendo il benessere collettivo.
TITOLO I - RAPPORTI CIVILI (artt. 13-28)Garantisce le libertà fondamentali (personale, di espressione, religiosa) e protegge i cittadini da abusi di potere.
Link
PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
La Parte Prima della Costituzione Italiana si intitola "Diritti e Doveri dei Cittadini" e comprende gli articoli dal 13 al 54. Questa parte è dedicata ai principi fondamentali che regolano i rapporti tra lo Stato e i cittadini, stabilendo diritti inviolabili e doveri fondamentali. Questa parte a sua volta si divide in quattro titoli, ovvero:
ARTICOLO 22
ARTICOLO 19
ARTICOLO 17
ARTICOLO 18
ARTICOLO 20
Link
ARTICOLO 27
ARTICOLO 25
ARTICOLO 23
ARTICOLO 28
ARTICOLO 26
ARTICOLO 24
ARTICOLO 15
ARTICOLO 13
ARTICOLO 21
ARTICOLO 16
ARTICOLO 14
PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I - RAPPORTI CIVILI (artt. 13-28)
ARTICOLO 31
Link
ARTICOLO 34
ARTICOLO 32
ARTICOLO 33
ARTICOLO 29
ARTICOLO 30
PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI (artt. 29-34)
ARTICOLO 42
ARTICOLO 41
ARTICOLO 39
ARTICOLO 40
Link
ARTICOLO 47
ARTICOLO 45
ARTICOLO 43
ARTICOLO 46
ARTICOLO 44
ARTICOLO 37
ARTICOLO 35
ARTICOLO 38
ARTICOLO 36
PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI (artt. 35-47)
Link
ARTICOLO 51
ARTICOLO 54
ARTICOLO 52
ARTICOLO 53
ARTICOLO 49
ARTICOLO 48
ARTICOLO 50
PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI (artt. 48-54)
Composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri.
POTERE ESECUTIVO: GOVERNO
Il Governo non viene eletto. Il Presidente affida il compito di formare un Governo al partito o alla coalizione di partiti che riescono ad avere la maggioranza in Parlamento.
Ha il compito di emanare le leggi ordinarie, vota la fiducia al governo e vota il presidente.
Potere legislativo: PARLAMENTO
Che si divide in:
- Senato
- Camera dei deputati
POTERE GIUDIZIARIO: MAGISTRATURA
Composto da Giudici e Magistrati
LE ISTITUZIONI
- Rappresentanza dello Stato: È il rappresentante dell'unità nazionale, ma non è il capo del governo.
- Durata del mandato: Resta in carica 7 anni. Gli ultimi due Presidenti, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, sono stati eletti per due volte.
- Scioglimento del Parlamento: Può sciogliere le Camere e indire nuove elezioni, al termine della legislatura o in caso di crisi politica (perdita della fiducia al Governo).
- Capo delle Forze Armate: Ha il comando simbolico delle Forze Armate dello Stato.
- Concessione della grazia: Può concedere grazie o commutare pene ai detenuti, su parere del Ministro della Giustizia.
- Impeachment: In caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione, può essere processato dalla Corte Costituzionale.
- Senatore a vita: Dopo il mandato, diventa senatore a vita, continuando a svolgere un ruolo istituzionale.
IL RUOLO DEL PRESIDENTE
Benigni: “La Costituzione come l'incipit di Volare” La Costituzione italiana è “uno schiaffo al potere, a tutti i poteri, viviamo in un Paese che può essere giusto e bello, ci fa sognare una realtà diversa da quella che abbiamo davanti agli occhi, un mondo senza violenza”.
BENIGNI E la costituzione
Anno Scolastico 2024/2025 Classe 5 ^D scienze applicate
LAVORO SVOLTO DA:
ANDREA CICALA SAMUELE GAGLIONE VALERIO LOVELLI SOFIA MARRAFFA FRANCESCO MORRONE
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
ARTICOLO 22
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
ARTICOLO 53
ARTICOLO 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
ARTICOLO 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
ARTICOLO 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
ARTICOLO 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
ARTICOLO 46
ARTICOLO 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
ARTICOLO 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
ARTICOLO 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
L'ASSEMBLEA COSTITUENTE
L'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946 insieme al referendum per scegliere tra Monarchia e Repubblica, aveva il compito di scrivere la nuova Costituzione italiana.
- Composizione: 556 membri, rappresentanti di diverse forze politiche (DC, PCI, PSI, ecc.).
- Lavoro: Dal 25 giugno 1946 al 22 dicembre 1947, elaborò la Costituzione attraverso dibattiti e commissioni (come la "Commissione dei 75").
- Risultato: La Costituzione venne approvata il 22 dicembre 1947 e entrò in vigore il 1° gennaio 1948, sancendo i principi fondamentali di democrazia, uguaglianza e diritti.
ARTICOLO 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
ARTICOLO 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
ARTICOLO 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
ARTICOLO 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Tutti i cittadini e le cittadine italiane sono chiamati a votare per:
2 GIUGNO 1946
- Scegliere se mantenere la monarchia (guidata dalla dinastia dei Savoia) o trasformare l’Italia in una Repubblica.
- Eleggere l’Assemblea Costituente, che avrebbe dovuto scrivere la nuova Costituzione.
ARTICOLO 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
ARTICOLO 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
ARTICOLO 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
ARTICOLO 34
La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
ARTICOLO 49
ARTICOLO 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
ARTICOLO 23
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
ARTICOLO 40
ARTICOLO 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
ARTICOLO 27
La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
ARTICOLO 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
ARTICOLO 14
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
ARTICOLO 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
ARTICOLO 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
ARTICOLO 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
ARTICOLO 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
ARTICOLO 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
ARTICOLO 13
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
ARTICOLO 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
ARTICOLO 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
ARTICOLO 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
ARTICOLO 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
ARTICOLO 41
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
ARTICOLO 20
ARTICOLO 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
ARTICOLO 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
ARTICOLO 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
ARTICOLO 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
ARTICOLO 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
ARTICOLO 50
ARTICOLO 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
ARTICOLO 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
ARTICOLO 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
ARTICOLO 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
ARTICOLO 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
ARTICOLO 19
ARTICOLO 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Era una costituzione:
- breve;
- facile da modificare;
- ottriata (concessa dall'alto).
Link al documento originale
LO STATUTO ALBERTINO
Costituzione concessa dal Re Carlo Alberto di Savoia al Regno di Piemonte e Sardegna nel 1848. Fu esteso nel 1861 al Regno d’Italia e successivamente a tutti i territori che ad esso si aggiunsero.
ARTICOLO 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
ARTICOLO 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
ARTICOLO 39
L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.