Want to make interactive content? It’s easy in Genially!

Over 30 million people build interactive content in Genially.

Check out what others have designed:

Transcript

  1. Formazione come diritto sociale
  2. Formazione continua
  3. Piano d'azione per l'istruzione digitale
  4. Formazione continua (articolo)
  5. Certificazione delle competenze (articolo)
  6. Diritto e libertà (articolo)
  7. Sistema duale
  8. Contratto di apprendistato
  9. Contratto di apprendistato (articolo)

Indice

Memorandum europeo sull'istruzione e la formazione permanente - 2000

Pilastro europeo dei diritti sociali - 2017

Pilastro europeo dei diritti sociali - 2017

Diritto

Politiche attive

Sistema duale

Costituzione

Statuto

Regioni

Apprendistato

Garanzia giovani

Congedi

RdC

Aggiornamento

Fondi paritetici

La formazione continua è un aspetto chiave del Diritto del Lavoro e della gestione delle risorse umane, mirato a garantire l'aggiornamento professionale dei lavoratori e a migliorare la competitività delle imprese.

Formazione continua
Studi in memoria di Matteo dell'Olio

6. Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro)Obbliga i datori di lavoro a garantire ai dipendenti una formazione continua e aggiornata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.7. Legge 107/2015 (La Buona Scuola)Introduce il principio della formazione permanente anche nel contesto dell’istruzione.Rafforza i percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) e promuove la collaborazione tra scuole, imprese e parti sociali per diffondere la cultura della formazione continua.8. Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022)Introduce il Fondo Nuove Competenze, destinato a finanziare la formazione dei lavoratori in caso di riconversione o aggiornamento delle competenze richieste dal mercato.Promuove la formazione continua come strumento per l’occupabilità e la competitività delle imprese.

3. Decreto Legislativo 276/2003 (Riforma Biagi)Riconosce e incentiva il diritto alla formazione continua come elemento fondamentale del rapporto di lavoro.Sottolinea il ruolo degli enti bilaterali e dei fondi interprofessionali nel finanziamento della formazione.4. Legge 92/2012 (Riforma Fornero)Necessità di un sistema della certificazione delle competenze e introduce il sistema nazionale di formazione continua.Valorizza l’apprendimento formale, non formale e informale.5. Decreto Legislativo 13/2013Questo decreto regola il sistema nazionale di certificazione delle competenze.Introduce la possibilità di riconoscere e validare le competenze acquisite tramite esperienze lavorative o formazione non formale e informale.Stabilisce il diritto del lavoratore a una formazione riconosciuta e spendibile sul mercato del lavoro.

1. Costituzione ItalianaArticolo 35: Promuove la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.2. Legge 53/2000Questa legge è uno dei pilastri per la formazione continua in Italia.Prevede che i lavoratori, occupati e non occupati, abbiano diritto di proseguire i percorsi di formazione durante tutto l’arco della vita.Promuove il diritto alla formazione tramite strumenti come:Congedi formativi (per motivi di studio o formazione).Finanziamenti pubblici per progetti di formazione.Introduce il principio secondo cui la formazione è parte integrante del welfare.

Studi in memoria di Matteo dell'Olio

Titolo di studio da massimo 1 anno

Max 6 mesi

Tirocini ordinistici

Tirocini curriculari

Tirocini formativi e di orientamento

Alternanza scuola lavoro

SISTEMA DUALE

CONTRATTO STANDARD

Il testo è un estratto di un intervento di Alberto Levi al Seminario di Bertinoro del 2018, incentrato sulla formazione continua dei lavoratori in Italia. Levi analizza la legislazione italiana sulla formazione, evidenziando la mancanza di una sua efficace implementazione nonostante la sua importanza per l'occupabilità, a partire dal "Contratto di Governo" tra Lega e Movimento 5 Stelle. Vengono esaminate le connessioni tra formazione e reddito di cittadinanza, il ruolo dei Centri per l'Impiego e la certificazione delle competenze, sottolineando le criticità del sistema e il ruolo positivo, ma parziale, svolto dalle parti sociali e dai fondi interprofessionali nel colmare queste lacune. In sintesi, il documento illustra la necessità di una riforma organica della formazione continua per migliorare l'inserimento e la riqualificazione professionale dei lavoratori italiani.

promuovere lo sviluppo di un ecosistema altamente efficiente di istruzione digitale. potere perseguire questa prima priorità implica: ❖ infrastrutture, connettività e apparecchiature digitali ❖ pianificazione e sviluppo efficaci delle capacità digitali, comprese le capacità organizzative aggiornate ❖ insegnanti e personale, coinvolto nell’istruzione e nella formazione, che abbiano dimestichezza con le tecnologie digitali e che siano competenti in materia ❖ contenuti di apprendimento di alta qualità, strumenti di facile utilizzo e piattaforme sicure che rispettino la privacy e le norme etiche

Oltre alle clausole penali e alle clausole di durata minima garantita, esistono altre soluzioni contrattuali che possono essere utilizzate per tutelare l'investimento dell'impresa nella formazione del lavoratore, garantendo al contempo un maggiore equilibrio tra gli interessi delle parti. Ad esempio:Accordi di rimborso: il lavoratore si impegna a rimborsare una parte dei costi della formazione in caso di dimissioni anticipate, con un piano di ammortamento in base alla durata del servizio prestato.Investimenti nella fidelizzazione: l'impresa adotta strategie per migliorare le condizioni di lavoro, le opportunità di crescita professionale e l'ambiente lavorativo, al fine di incentivare i lavoratori a rimanere in servizio.

Il sistema di incentivi economici e normativi per l’apprendistato è stato progettato per renderlo più attraente, con l’obiettivo di combattere la disoccupazione giovanile. Tuttavia, già con la legge n. 78 del 2014, il legislatore del Jobs Act ha dato un forte impulso anche ai contratti a termine, creando una sorta di concorrenza tra queste due forme contrattuali e il contratto a tutele crescenti. Questa "competizione" tra i contratti, iniziata con la Riforma Monti-Fornero, è stata ulteriormente consolidata dal Jobs Act.La Riforma Monti-Fornero aveva già reso il primo contratto a termine più semplice da utilizzare, eliminando il requisito di motivazioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive. Questo aveva reso tale contratto, nonostante l’aumento dei contributi, una scelta preferita dai datori di lavoro come primo passo per avviare nuovi rapporti di lavoro, mettendo in ombra l’apprendistato.Successivamente, il Jobs Act ha generalizzato questa regola di "acausalità" per i contratti a termine, rendendoli ancora più flessibili. Questo ha sollevato dubbi sulla coerenza della strategia normativa, poiché si rischia di indebolire il legame che dovrebbe esistere tra apprendistato e occupazione giovanile, come previsto dall’art. 41, comma 1, del decreto n. 81.

rendere i percorsi il più possibile orientativi e di qualità, rispondenti a standard di sicurezza elevati e coerenti con il percorso di apprendimento dello studente interessato, anche relativamente al territorio di riferimento.le opportunità di collocamento professionale, nonché la connessa capacità di assumereun ruolo attivo nel lavoro, nella vita sociale, e nel proprio contesto sociale dipendono non solo da competenze strettamente tecniche ma anche, in ugual misura, dall’acquisizione di abilità e competenze trasversali (soft skills o character skill)”, ragion per cui “si ritiene necessaria una ridefinizione dei documenti tecnici di accompagnamento all’attuazione delle attività di alternanza scuola-lavoro secondo l’orientamento della valorizzazione delle competenze trasversali.l’attuazione efficace dell’obbligo formativo e della effettiva partecipazione al mercato del lavoro richiede il rafforzamento qualitativo e quantitativo dei centri per l’impiego, tenendo anche conto della necessità di coordinarsi con il livello di governo regionale. Con l’espressa precisazione che tra gli aspetti più rilevanti da definire vi è quello di “individuare le competenze da formare, funzionali allo sviluppo delle diverse Regioni

Il decreto legislativo n. 81 ha formalizzato la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o trattamenti di disoccupazione. Questo segna una svolta significativa: l’obiettivo occupazionale generale prevale sull’originaria finalità specifica dell’apprendistato.L’età, tradizionalmente un elemento centrale per definire i destinatari dell’apprendistato, viene ora considerata irrilevante per questa tipologia contrattuale. In altre parole, l’apprendistato professionalizzante si distacca dalla sua storica associazione con i giovani, pur rimanendo definito dall’art. 41 del decreto legislativo n. 81 come uno strumento prioritariamente dedicato a loro.La scelta del legislatore è chiaramente orientata a includere nella "corsia preferenziale" dell’apprendistato professionalizzante anche coloro che, avendo perso il lavoro, necessitano di nuova formazione per essere ricollocati nel mercato del lavoro. Questo allargamento della platea dei destinatari riflette l’intento di ridurre il tasso di disoccupazione complessivo, offrendo opportunità di reinserimento tramite un contratto che combina formazione e occupazione.

La norma colma parzialmente il vuoto lasciato dall’abolizione del contratto di inserimento. Questo contratto, introdotto dal dl n. 276 del 2003, mirava a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di categorie svantaggiate, come disoccupati di lunga durata (tra i 29 e i 32 anni), lavoratori over 50 senza occupazione, persone inattive da almeno due anni, e donne residenti in aree con elevata disoccupazione femminile.La Riforma Biagi aveva incentivato il contratto di inserimento, estendendogli i benefici economici e normativi previsti per l’apprendistato, creando così un legame tra i due istituti, pur mantenendo distinte le loro finalità. L’introduzione della possibilità di utilizzare l’apprendistato per lavoratori disoccupati o in mobilità rischia però di alterare la natura stessa dell’apprendistato.L’apprendistato è un contratto "misto" originariamente pensato per i giovani. Applicare questo modello a lavoratori non più giovani, come definiti dalla legge, porta a una tensione concettuale: la formazione offerta a un adulto con esperienza non può di per sé giustificare l’inquadramento di quel rapporto nell’ambito dell’apprendistato, snaturandone così la finalità primaria.

La mancata partecipazione del lavoratore a percorsi formativi può costituire un inadempimento contrattuale. Tuttavia, il licenziamento dovrebbe essere considerato solo come extrema ratio, dopo aver valutato attentamente la gravità dell'inadempimento, il rispetto dei principi di proporzionalità e giustificatezza, e l'eventuale possibilità di ricorrere a soluzioni alternative.

Decreto Legislativo 276/2003 (Riforma Biagi)Introduce e incentiva l'uso di tirocini formativi e contratti di apprendistato per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Decreto Legislativo 81/2015 (Jobs Act)Contratto di apprendistato: Il contratto di apprendistato è uno dei principali strumenti di formazione continua. Si tratta di un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione professionale dei giovani. Esistono tre tipologie di apprendistato:

  1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (Art. 43)
  2. Apprendistato professionalizzante (Art. 44)
  3. Apprendistato di alta formazione e ricerca (Art. 45)
Durante il periodo di apprendistato, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire formazione sia interna che esterna all'azienda.

Articolo 35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, e cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. La formazione continua che non è solo un diritto dei lavoratori ma anche una responsabilità dello Stato nel garantire il loro sviluppo professionale.Articolo 3: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Questo principio è centrale nella promozione di politiche attive del lavoro, inclusa la formazione, al fine di consentire un'effettiva partecipazione alla vita sociale ed economica.

Articolo 1: stabilisce che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo articolo conferma il lavoro come diritto fondamentale, essenziale per la dignità della persona.Articolo 4: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto". Questo articolo evidenzia l'impegno dello Stato nel garantire che il diritto al lavoro diventi realtà, e implicitamente sottolinea l'importanza di strumenti come la formazione per permettere ai cittadini di inserirsi e permanere nel mercato del lavoro.

Patto per la Formazione È uno degli obblighi previsti per i beneficiari del RdC che non siano già in possesso di competenze adeguate per essere collocati immediatamente sul mercato del lavoro. Il Patto per la Formazione prevede la partecipazione a:

  • Corsi di riqualificazione professionale per sviluppare nuove competenze.
  • Percorsi formativi finalizzati a migliorare l’occupabilità del soggetto.

Art. 4 della Legge 26/2019: Stabilisce che i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, idonei al lavoro, devono iscriversi presso i Centri per l'Impiego e rendersi disponibili a partecipare a percorsi di formazione e riqualificazione professionale. Il mancato rispetto di tali obblighi può portare alla decadenza del beneficio.Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale: Il beneficiario è tenuto a firmare un "Patto per il lavoro" o un "Patto per l'inclusione sociale", che prevede anche la partecipazione a percorsi formativi o di aggiornamento.

Ci sono tre diverse prospettive: 1. le nuove opportunità, cioè dobbiamo partire dal presupposto che questa digitalizzazione che cambia il modo di pensare di qui in poi alla formazione grazie a queste potenzialità che l’uso della tecnologia ci consente, apre definire scenari in termini di opportunità che poco fa non avevamo 2. le nuove esigenze di tutela, a fronte di nuove emersioni 3. esigenza di regolazione fenomeno nuovo

Il documento presenta estratti da un libro di studi giuridici, "Formazione del lavoratore", a cura di Matteo Dell'Olio, edito nel 2008 da Giappichelli. Il testo analizza la formazione del lavoratore come diritto-dovere, evidenziando l'interesse dell'impresa in essa, non solo come debitore (obbligo di formazione), ma anche come creditore (beneficio derivante dalla formazione del lavoratore). Levi esplora gli strumenti giuridici per proteggere questo interesse, distinguendo la fase di svolgimento del rapporto da quella della sua cessazione, affrontando temi quali il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla formazione, le possibili sanzioni disciplinari per inadempimento e il diritto al risarcimento del danno in caso di recesso anticipato del lavoratore dopo un investimento formativo significativo da parte dell'azienda. Il tutto si inserisce in un dibattito più ampio sulla fidelizzazione del dipendente e sulla tutela dell'interesse dell'impresa in un mercato altamente competitivo.

La riforma Monti-Fornero ed il Jobs Act del 2012, riforma epocale del diritto del lavoro, ha modificato l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

Legge n. 25 del 1955Primo quadro normativo sull’apprendistato:

  • Introduce l’istituto come contratto per giovani lavoratori volto ad assicurare formazione e avviamento professionale.
  • Stabilisce il primo obbligo per il datore di lavoro di fornire una formazione pratica e teorica adeguata.
  • Prevede un limite massimo di età per l’assunzione come apprendista (all’epoca fino a 20 anni per gli uomini e 22 anni per le donne).

Legge 53/2000 art. 6Questa legge è uno dei pilastri per la formazione continua in Italia.Prevede che i lavoratori, occupati e non occupati, abbiano diritto di proseguire i percorsi di formazione durante tutto l’arco della vita.Promuove il diritto alla formazione tramite strumenti come:

  • Congedi formativi (per motivi di studio o formazione).
  • Finanziamenti pubblici per progetti di formazione.
  • Introduceil principio secondo cui la formazione è parte integrante del welfare.
Il tema della crucialità della formazione per il buon andamento e la fluidità del mercato del lavoro. La formazione, del resto, È una delle principali politiche attive del lavoro.

Obblighi formativi per i giovani (Garanzia Giovani)Garanzia Giovani è un programma europeo attuato in Italia per contrastare la disoccupazione giovanile, che include percorsi formativi obbligatori per i giovani NEET (Not in Education, Employment, or Training), ovvero coloro che non sono impegnati in percorsi di studio o lavoro. I giovani possono partecipare a corsi di formazione e tirocini formativi per migliorare le loro competenze e aumentare le possibilità di trovare un’occupazione.Regolamento (UE) n. 1304/2013 e attuazione italiana attraverso Decreti Ministeriali.

Welfare aziendale ammette anche iniziative di formazione permanente, realizzando quindi un’operazione win-win, dove alla riduzione del cuneo fiscale si somma il doppio vantaggio della convergenza di interessi: il lavoratore guadagna in competenza e, quindi, occupabilità; mentre l’impresa si avvantaggia della crescita professionale. trasformazione profonda del modo di lavorare e del modo di fare impresa, connessa alla rivoluzione tecnologica.il welfare riguarda “il generale benessere delle persone e della società”, non soltanto “con riferimento ai rischi sociali e ai bisogni ad essi collegati come la salute, (…) il reddito in età anziana, la disabilità e l’assistenza sociale”, ma anche in relazione all’occupazione e alla correlativa esigenza di formazione, lungo l’intero l’arco della vita professionale, di cui si fanno al contempo portatori i lavoratori, da un lato, ma anche le imprese, dall’altro.

Forme di welfare aziendale che - tra le più ampie e diverse tipologie declinate paiono ammettere anche iniziative di formazione permanente, realizzando quindi un'operazione win-win, dove alla riduzione del cuneo fiscale si somma il doppio vantaggio della convergenza di interessi: il lavoratore guadagna in competenza e, quindi, occupabilità; mentre l'impresa si avvantaggia della crescita professionale.

prevedono la creazione di un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze, che consenta al singolo di ottenere il formale riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, per permettere che i lavoratori possano vedersi riconosciute le competenze maturate, al fine di spenderle nel mercato del lavoro attuale.

In Italia, è stato introdotto e promosso attraverso vari strumenti normativi e programmi, tra cui:L’apprendistato: uno degli strumenti principali del sistema duale italiano, disciplinato dal D.lgs. 81/2015, che regola il contratto di apprendistato come contratto a causa mista. Alternanza scuola-lavoro: introdotta dalla Legge 107/2015 (la Buona Scuola), è una forma di tirocinio curriculare per gli studenti delle scuole secondarie superiori.Istituti Tecnici Superiori (ITS): offrono corsi di specializzazione tecnica post-diploma, basati su un forte legame con le imprese e le università.

Il sistema duale è un modello di formazione che combina apprendimento in aula e esperienza pratica sul posto di lavoro. Si basa sull'idea che la formazione teorica e l'istruzione scolastica possano essere integrate con l'esperienza lavorativa diretta, favorendo una più efficace transizione dalla scuola al lavoro e una migliore preparazione dei giovani per il mercato del lavoro.

La formazione, in quanto chiave per l’occupabilità, diventa il baricentro, che consente agli occupati di tenersi sempre aggiornati e, al tempo stesso, è molto importante per: ➢ i disoccupati: avevano un posto di lavoro e l’hanno perso ➢ gli inoccupati: non lavorano e non avevano, in precedenza, un posto di lavoro. Quindi si affacciano al mondo del lavoro per la prima volta In questo processo sono fondamentali i Centri per l’impiego, che fanno una profilatura ad hoc dell’interessato. Essi vanno a costruire un percorso individualizzato caratterizzato da diverse attività, che il destinatario elabora insieme all’operatore accreditato che lo prende in carico. La centralità della persona del lavoratore implica necessariamente la creazione di strumenti attraverso i quali il disoccupato/inoccupato venga reso consapevole, per esempio, per ciò che questa sede interessa, dei possibili percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, a lui attribuiti partendo dalle caratteristiche, attitudini e interessi personali.

Sviluppo e rafforzamento di politiche attive che facilitino l’occupazione, la ricollocazione ed adeguate misure di sostegno al reddito. Favorire, nell’ambito delle scuole secondarie di secondo grado e dell’università, la nascita di nuove figure professionali idonee alle competenze richieste dalla quarta rivoluzione industriale.

In Italia, la distinzione tra formazione formale, non formale e informale viene recepita attraverso una serie di normative che disciplinano l'apprendimento permanente, l'istruzione e la formazione professionale:Legge 92/2012: Introduce il "sistema nazionale di certificazione delle competenze". Formalizza il riconoscimento di competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.Decreto Legislativo 13/2013: Specifica i criteri per la certificazione delle competenze e dà una definizione precisa.

Nel 2020 è stata fatta una proposta del Ministro del lavoro, in occasione della giornata della digitalizzazione del 2020. In particolare, si è parlato della proposta di istituire un fascicolo per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro, rendendo più fruibili i dati dei lavoratori attraverso un percorso di digitalizzazione. Dovrebbe trattarsi di un fascicolo in cui collocare tutte le informazioni del cittadino: ➢ anagrafiche ➢ professionali ➢ formative ➢ le competenze acquisite

Congedo per formazione (Legge 53/2000, art. 5)I lavoratori possono richiedere un congedo non retribuito fino a un massimo di 11 mesi complessivi nell'arco della loro vita lavorativa per svolgere attività di formazione personale o professionale. Questo diritto è soggetto a determinate condizioni:Finalità del congedo: La formazione deve essere finalizzata al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento di un titolo di studio superiore o universitario, oppure al miglioramento delle proprie competenze professionali.Durata: Può essere richiesto in modo frazionato o continuativo, compatibilmente con le esigenze aziendali.Condizioni: Il lavoratore deve avere un'anzianità di servizio di almeno 5 anni presso lo stesso datore di lavoro.La concessione è subordinata alla possibilità per l'azienda di organizzare l'attività lavorativa in assenza del richiedente.

informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ISFOL, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l’impiego”, patrimonio sulla base del quale viene rilasciato il fascicolo elettronico del lavoratore, contenente tra le varie informazioni, anche quelle relative ai percorsi educativi e formativi. Il fascicolo elettronico del lavoratore “nasce già come supporto informativo parziale” in quanto in esso “saranno registrati solo i percorsi formativi, non le competenze sviluppate” (come invece era previsto per il libretto formativo), e soltanto i percorsi “erogati da enti accreditati ed inseriti nell’albo nazionale”

tre tipologie di apprendimento: ➢ l’apprendimento formale: si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università, che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio, una qualifica o un diploma professionale. Un qualcosa di tangibile, che può essere esibito e fatto valere in maniera concreta.➢ l’apprendimento non formale: si svolge al di fuori delle principali strutture d'istruzione e di formazione e, di solito, non porta a certificati ufficiali.➢ l’apprendimento informale: non necessariamente intenzionale e può pertanto non essere riconosciuto, a volte dallo stesso interessato, come apporto alle sue conoscenze e competenze.

Al fine di rendere più appetibili le due tipologie di apprendistato, il decreto n. 81 introduce il principio secondo il quale, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Mentre, per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.

la formazione continua come chiave per l'occupabilità Citiamo Luisa Galantino, nel 1986, scriveva che l'innovazione tecnologica avrebbe implicato la necessità di una formazione continua del lavoratore, al fine di scongiurare una rapida obsolescenza professionale, tanto che doveva ritenersi che la formazione dovesse penetrare, da quel momento in poi, nello schema causale del contratto di lavoro standard, al fine di tutelare nel tempo la professionalità e le effettive chance occupazionali del dipendente. Da una parte abbiamo che il datore di lavoro deve retribuire ma anche impartire la formazione e dall’altro lato è tenuto a lavorare, farlo bene e lasciarsi formare.

tre fasi in strettissima correlazione tra loro: dal context of education al context of work and profession. - La fase dell'apprendimento nella scuola e nell'università. - La fase dell'apprendimento finalizzata all'inserimento professionale. - La fase della formazione continua del lavoratore.La formazione è un’inclusione effettiva del cittadino nella società ed è un mezzo per consentire al cittadino di esprimere la propria personalità all’interno della società, concorrendo al progresso della società medesima. La formazione, intesa in senso ampio, è quindi un diritto del cittadino per consentirgli una piena cittadinanza, in termini inclusivi, e una piena cittadinanza, in termini espressivi della propria professionalità.

Forme di welfare aziendale che - tra le più ampie e diverse tipologie declinate paiono ammettere anche iniziative di formazione permanente, realizzando quindi un'operazione win-win, dove alla riduzione del cuneo fiscale si somma il doppio vantaggio della convergenza di interessi: il lavoratore guadagna in competenza e, quindi, occupabilità; mentre l'impresa si avvantaggia della crescita professionale.

La distinzione tra formazione formale, non formale e informale nasce a livello internazionale e viene poi recepita a livello legislativo in diversi Paesi, inclusa l'Italia. Questa tripartizione si afferma in modo significativo a partire dagli anni 2000.Origine a livello internazionaleUNESCO (1972): Già negli anni '70, l'UNESCO introduce il concetto di "educazione permanente" (lifelong education) e distingue 3 tipi di educazione.Unione Europea: Il concetto è ripreso nelle strategie europee per la promozione dell'apprendimento permanente (lifelong learning), in documenti come:"Memorandum sull'apprendimento permanente" (2000), che formalizza la distinzione tra i tre tipi di apprendimento.Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 su convalida dell'apprendimento non formale e informale.

I soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza, idonei al lavoro, devono partecipare a percorsi formativi obbligatori come parte del loro piano di inclusione lavorativa. Questo prevede che il beneficiario:

  • Accetti almeno tre offerte di lavoro congrue, entro il limite temporale previsto.
  • Partecipi a corsi di formazione professionale organizzati dai Centri per l'Impiego o da altri enti accreditati.
  • In alcuni casi, se non vi sono offerte di lavoro immediate, può essere indirizzato verso corsi di aggiornamento professionale per migliorare le proprie competenze e facilitare il reinserimento lavorativo.

Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (attuativo della riforma Biagi)Riforma dell’apprendistato:

  • Introduce tre tipologie di apprendistato simili a quelle attuali:
  1. Per il diritto-dovere di istruzione e formazione.
  2. Professionalizzante o di mestiere.
  3. Di alta formazione e ricerca.
  • Rafforza l’obbligo di un progetto formativo personalizzato e stabilisce il coinvolgimento delle Regioni per definire standard formativi.
  • Prevede l’estensione degli incentivi contributivi e normativi per favorire l’utilizzo dell’apprendistato.

l'autonomia contrattuale delle parti è soggetta a limiti per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali del lavoratore.la giurisprudenza italiana tende a privilegiare la libertà di lavoro del singolo rispetto all'interesse dell'impresa alla stabilità del rapporto. Di conseguenza, le clausole contrattuali che limitano la libertà di dimissioni del lavoratore, come le clausole di durata minima garantita o le clausole penali, devono essere valutate attentamente e devono rispettare i seguenti criteri:Previsione esplicita nel contratto: la clausola deve essere chiaramente formulata e non può essere imposta unilateralmente dal datore di lavoro.Proporzionalità: la penale deve essere commisurata all'investimento dell'impresa e al danno effettivamente subito a seguito della risoluzione anticipata del contratto.Rispetto dei diritti costituzionali: la clausola non può limitare in modo irragionevole la libertà di lavoro del singolo, garantita dall'articolo 4 della Costituzione Italiana.

Differimento di un anno dell'obbligo per gli studenti di svolgere il monte ore di alternanza stabilito. Questo significa che per un anno (l'anno scolastico 2018-2019), non era necessario aver completato il monte ore richiesto per accedere agli esami di maturità. Scopo della revisione:Rendere l'alternanza più coerente con gli obiettivi formativi di ciascun indirizzo di studi.Migliorare l’efficienza e la qualità dei percorsi, evitando sovraccarichi inutili e concentrandosi su esperienze effettivamente formative.

“Ripensare l’istruzione e la formazione per l’era digitale”.Il piano d’azione per l’istruzione digitale (2021-2027) delinea la visione della Commissione europea per un’istruzione digitale di alta qualità, inclusiva ed accessibile in Europa. È un invito ad agire per rafforzare la cooperazione a livello europeo al fine di:

  • imparare dalla crisi del COVID-19 durante la quale la tecnologia viene utilizzata su una scala senza precedenti nell’istruzione e nella formazione
  • adeguare i sistemi di istruzione e formazione all’era digitale.

La norma, introdotta già dalla legge n. 25 del 1955, prevede che, al termine del periodo di formazione, le parti possano recedere liberamente dal contratto in base all’art. 2118 del codice civile. Questo significa che, conclusa la formazione, il datore di lavoro non è vincolato dalle regole che limitano i licenziamenti e può interrompere unilateralmente il rapporto, senza particolari obblighi di forma o sostanza, salvo il rispetto del periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo. Tuttavia, questa libertà di recesso, esercitabile dalla fine del periodo di formazione, solleva qualche dubbio in termini di coerenza normativa.Per bilanciare questa possibilità, il legislatore, con la legge n. 92 del 2012, ha introdotto un obbligo di stabilizzazione, che si applica ai datori di lavoro con almeno 50 dipendenti. Secondo questa regola, per assumere nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, il datore deve aver confermato a tempo indeterminato, nei 36 mesi precedenti, almeno il 20% degli apprendisti già assunti. Oggi l’onere di stabilizzazione riguarda soltanto l’apprendistato professionalizzante e non più tutte e tre le tipologie.

È quindi essenziale adeguare i percorsi di studio e di formazione, integrare l'apprendimento scolastico e universitario con l'esperienza lavorativa, definire un ruolo più efficace dell'orientamento e armonizzare conoscenza e lavoro con percorsi di studio e di formazione più vicini al lavoro che cambia e alle nuove figure professionali. Per questo è fondamentale investire sull'alternanza scuola-lavoro, puntare sul rafforzamento delle competenze digitali (in linea con quanto suggerito dall'Europa per eliminare un gap che rischia di far restare scoperti, nei prossimi anni, tra i 500 e i 700 mila posti di lavoro nel campo dell'ICT), e attivare politiche attive di accompagnamento al lavoro.Senza trascurare la necessità di sviluppare strumenti innovativi di apprendimento e skilling continuo. L'evoluzione sempre più rapida delle tecnologie digitali rende infatti necessario ed urgente adeguare il sistema educativo verso una concezione di formazione continuativa (lifelong learning), fondamentale per adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato e formare persone sia per acquisire skill specifiche sia per sviluppare una mentalità flessibile, agile e innovativa, che metta il lavoratore in condizione di adattarsi ai cambiamenti del mercato.

Congedo per la Formazione ContinuaQuesta tipologia di congedo è finalizzata a promuovere il lifelong learning, consentendo ai lavoratori di proseguire percorsi di formazione durante l'intera vita professionale con l'obiettivo di accrescere le proprie competenze e conoscenze. A differenza del congedo per la formazione, il congedo per la formazione continua non ha una disciplina specifica nella legge e le sue modalità di fruizione sono generalmente definite dai contratti collettivi.La formazione continua può essere:Scelta liberamente dal lavoratore: In base ai propri interessi e alle proprie esigenze formative.Predisposta dall'azienda: Attraverso piani formativi aziendali o territoriali concordati con i sindacati, che definiscono gli obiettivi formativi, le modalità di erogazione e le risorse disponibili.

Legge 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città)Introduce il concetto del diritto individuale dei lavoratori alla formazione continua, finanziato attraverso specifici fondi. Prevede l’uso di permessi retribuiti per la partecipazione a corsi di formazione riconosciuti dalle autorità competenti. La legge sancisce il diritto del lavoratore a usufruire di congedi formativi.

Art. 2103 Codice Civile (Aggiornamento professionale)Il datore di lavoro ha l'obbligo di formare e aggiornare professionalmente i lavoratori, garantendo loro opportunità di sviluppo e di crescita professionale. L'articolo 2103 si riferisce alla tutela delle mansioni del lavoratore e prevede che, qualora vi siano cambiamenti tecnologici o organizzativi in azienda, il lavoratore debba essere adeguatamente formato per nuove mansioni equivalenti.

Legge 53/2000 art. 6Questa legge è uno dei pilastri per la formazione continua in Italia.Prevede che i lavoratori, occupati e non occupati, abbiano diritto di proseguire i percorsi di formazione durante tutto l’arco della vita.Promuove il diritto alla formazione tramite strumenti come:

  • Congedi formativi (per motivi di studio o formazione).
  • Finanziamenti pubblici per progetti di formazione.
  • Introduceil principio secondo cui la formazione è parte integrante del welfare.
Il tema della crucialità della formazione per il buon andamento e la fluidità del mercato del lavoro. La formazione, del resto, È una delle principali politiche attive del lavoro.

Il testo analizza le riforme apportate dal Jobs Act al contratto di apprendistato italiano, evidenziando le contraddizioni e le criticità introdotte. Si concentra sulla natura a tempo indeterminato del contratto, nonostante la possibilità di recesso libero al termine del periodo formativo, generando perplessità sulla sua effettiva conciliabilità con il cambiamento causale tra fase formativa e post-formativa. Un'ulteriore tematica affrontata è la finalità duplice del contratto, formativa e occupazionale, con il rischio di concorrenza con contratti a termine e a tutele crescenti. Infine, si esamina la semplificazione degli oneri per le imprese, tramite la forma scritta ad probationem e l'allentamento del vincolo di età, estendendo l'apprendistato anche a lavoratori in mobilità, pur mettendo in discussione l'essenza stessa dell'istituto.

il Fondo Interprofessionale Banche Assicurazioni dal 2013 ha istituito un sistema di certificazione delle competenze relative alle qualifiche delle banche commerciali, offrendo “a tutti i lavoratori gratuitamente l’opportunità di sostenere l’esame per la certificazione del proprio profilo professionale”.Strumento importante per vedere riconosciute le conoscenze e le capacità acquisite nel corso della propria vita lavorativa.

l’art. 7, comma 5, del decreto legge n. 4 del 2019 prevede come causa di decadenza dal reddito di cittadinanza il fatto di non partecipare, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione proposte al soggetto. Già dai tempi dell’indennità di mobilità del 1991, sanciva la cancellazione dalla lista di mobilità e la decadenza dai trattamenti per il lavoratore che rifiutasse “di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione” o che non lo frequentasse regolarmente. La stessa cosa, del resto, vale per il reddito di inclusione. Fino al 31 marzo 2019, a fronte di una situazione di marginalità – implica che i servizi sociali che si prendono in carico il soggetto gli propongano un percorso di formazione per uscire dalla marginalità. Con l’intesa che la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione comporta la decadenza dal beneficio.

In Italia, è stato introdotto e promosso attraverso vari strumenti normativi e programmi, tra cui:L’apprendistato: uno degli strumenti principali del sistema duale italiano, disciplinato dal D.lgs. 81/2015, che regola il contratto di apprendistato come contratto a causa mista. Alternanza scuola-lavoro: introdotta dalla Legge 107/2015 (la Buona Scuola), è una forma di tirocinio curriculare per gli studenti delle scuole secondarie superiori.Istituti Tecnici Superiori (ITS): offrono corsi di specializzazione tecnica post-diploma, basati su un forte legame con le imprese e le università.

Il sistema duale è un modello di formazione che combina apprendimento in aula e esperienza pratica sul posto di lavoro. Si basa sull'idea che la formazione teorica e l'istruzione scolastica possano essere integrate con l'esperienza lavorativa diretta, favorendo una più efficace transizione dalla scuola al lavoro e una migliore preparazione dei giovani per il mercato del lavoro.

Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)Art. 10: I lavoratori hanno il diritto a una formazione adeguata all'interno dell'impresa, specie per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.Art. 13: Garantisce che ogni eventuale cambiamento delle mansioni richieda una formazione adeguata.

Decreto Legislativo n. 81 del 2015 (art. 41)

  • Definizione dell’apprendistato: È un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
  • Tipologie di apprendistato:
  1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: tra i 15 e i 25 anni.
  2. Apprendistato professionalizzante: Per giovani tra i 18 e i 29 anni, esteso senza limiti di età per disoccupati e beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito.
  3. Apprendistato di alta formazione e ricerca: Per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, con finalità di conseguire titoli di studio superiori o per svolgere attività di ricerca.
  • Obblighi del datore di lavoro: Garantire una formazione adeguata (interna o esterna) e predisporre un piano formativo individuale.
  • Diritti del lavoratore: Retribuzione proporzionata al livello di formazione e possibilità di qualificazione professionale.

l'impresa può avere un interesse specifico alla formazione di un lavoratore, ad esempio quando investe in corsi specialistici per l'acquisizione di competenze difficili da reperire sul mercato. In questi casi, l'impresa ha un interesse legittimo a tutelare il proprio investimento, garantendo che il lavoratore formato rimanga in servizio per un periodo di tempo sufficiente a giustificare i costi sostenuti.come il caso delle compagnie aeree che finanziano corsi per l'ottenimento di brevetti per aerei più grandi ai propri piloti.In questi casi, l'impresa potrebbe utilizzare clausole contrattuali per tutelare il proprio investimento, come ad esempio:Clausole di durata minima garantita: Obbligano il lavoratore a rimanere in servizio per un periodo minimo prestabilito dopo la formazione.Clausole penali: Prevedono il pagamento di una penale da parte del lavoratore in caso di risoluzione anticipata del contratto

Ruolo centrale degli enti bilaterali: sono il principale strumento attraverso cui si finanzia e si promuove la formazione continua in Italia.La loro operatività si concretizza tramite i fondi interprofessionali, che favoriscono la diffusione della formazione a livello aziendale, regionale e settoriale.Il XVIII Rapporto sulla formazione continua dell’ANPAL conferma l’importanza crescente delle parti sociali. Esse non solo gestiscono i fondi, ma anche catalizzano la diffusione della cultura della formazione nelle imprese e tra i lavoratori. Le parti sociali svolgono un doppio ruolo: Nell’ambito dei fondi interprofessionali: promuovendo e finanziando piani formativi. A livello regionale: influenzando le politiche territoriali per la formazione.

welfare inteso come investimento sociale: cioè, non solo un costo, ma un modo per migliorare la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori, generando benefici per la società.Ruolo delle parti sociali e dei fondi paritetici:Le parti sociali (sindacati e associazioni datoriali) gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.Questi fondi, alimentati da contributi obbligatori, finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali. Le parti sociali concordano i contenuti e le priorità di questi interventi.

La formazione continua costa e il principale canale di finanziamento della formazione continua passa per gli enti bilaterali e la massiccia operatività dei fondi interprofessionali ne rappresenta la concretizzazione sul piano applicativo, attraverso la promozione di piani formativi aziendali, territoriali o settoriali, concordati con le parti sociali.

Esiste una bilateralità dell’interesse alla formazione, nel senso che non solo c’è l’interesse del lavoratore a formarsi, ma esiste anche l’interesse dell’imprenditore, per avere un lavoratore perfettamente formato. La dottrina ha sottolineato che, oggi, possiamo ritenere che la formazione sia penetrata nella struttura causale del contratto di lavoro subordinato standard. Se queste sono le conclusioni, quindi, la formazione non è soltanto un diritto del lavoratore, ma anche un dovere. A questo riguardo, bisogna affermare che nel diritto del lavoro, esistono tipologie di formazione obbligatoria (es. la sicurezza sul lavoro).Al di fuori della formazione obbligatoria, esiste un potere direttivo e di controllo sull’attività formativa? E un potere disciplinare?

A questo riguardo, l’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ha introdotto il fascicolo elettronico del lavoratore, che va a sostituire il libretto formativo del cittadino, nel quale, appunto, dovevano essere registrate “la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi dell’Unione europea in materia di apprendimento, purché riconosciute e certificate.

costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa (art. 42, comma 3, secondo periodo). Si tratta della tipizzazione legale di una specifica ipotesi di giustificato motivo di licenziamento, a conferma della centralità della formazione e, parallelamente, come contraltare rispetto al sistema delle sanzioni comminate al datore di lavoro, in caso di mancata erogazione della formazione medesima.

La Commissione europea esprime subito ciò che intende fare per perseguire questo obiettivo:

  • avviare un dialogo strategico con gli stati membri dell’UE per preparare una proposta di raccomandazione del consiglio sui fattori che favoriscono il successo dell’istruzione digitale entro il 2022:
  • proporre una raccomandazione del consiglio sull’apprendimento online e a distanza, per l’istruzione primaria e secondaria: l’obiettivo dovrebbe essere una visione comune, a livello dell’UE, di come rendere l’apprendimento a distanza, online e misto efficace, inclusivo e coinvolgente.
  • elaborare un quadro europeo dei contenuti dell’istruzione digitale, basato sulla diversità culturale e creativa europea, e avviare uno studio di fattibilità su un eventuale piattaforma europea di scambio: per condividere risorse online certificate e collegarsi con le piattaforme di istruzione esistenti.

Decreto Legislativo n. 167 del 2011 (Testo Unico dell’Apprendistato)Razionalizzazione delle norme sull’apprendistato:

  • Raccoglie in un unico testo normativo le disposizioni precedenti, semplificandole.
  • Conferma le tre tipologie principali di apprendistato.
  • Introduce la possibilità di definire dettagli applicativi attraverso contratti collettivi, lasciando maggior margine alla contrattazione.
  • Rafforza il ruolo degli enti bilaterali e delle Regioni nel monitoraggio e nella regolamentazione della formazione.

Le Regioni, nell’ambito delle loro competenze in materia di formazione e politiche attive del lavoro, promuovono percorsi di formazione professionale sia per i disoccupati che per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. La partecipazione ai corsi regionali è obbligatoria per i beneficiari del RdC, secondo quanto stabilito dai piani di formazione locali.Riferimento normativo: Art. 117 Costituzione, che attribuisce alle Regioni competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale.

Il Jobs Act ha stabilito che il contratto di apprendistato richieda la forma scritta solo come prova (ad probationem), con l’intento di rendere più flessibile e semplice la normativa per le imprese. Questo approccio si inserisce nella stessa linea di semplificazione già avviata nel 2014 con il decreto-legge n. 34, che aveva eliminato l’obbligo della forma scritta per il progetto formativo individuale. Tuttavia, durante la conversione in legge (legge n. 78/2014), si è reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di formalizzare per iscritto il piano formativo, anche se in modo sintetico e utilizzando modelli definiti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Questa previsione è stata confermata dal decreto n. 81 (art. 42, comma 1).Dal punto di vista pratico, la semplificazione del vincolo formale per il contratto di apprendistato può apparire comprensibile, poiché riduce gli oneri per le imprese. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, questa scelta si scontra con la necessità di predisporre un piano formativo individuale scritto, che rappresenta il fondamento dei contenuti formativi dell’apprendistato. Sebbene il legislatore non lo specifichi chiaramente, la redazione scritta del piano formativo è implicita, dato che deve essere basata su moduli e formulari della contrattazione collettiva o degli enti bilaterali.

Art. 18 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori)Protezione contro i licenziamenti:

  • Prevede la reintegrazione nel posto di lavoro o un risarcimento economico in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori in aziende con più di 15 dipendenti.
Rilevanza per gli apprendisti:
  • Gli apprendisti sono inclusi nelle tutele previste dall’art. 18 solo una volta superato il periodo formativo, momento in cui il contratto si trasforma in rapporto a tempo indeterminato.
  • Durante il periodo di apprendistato, il recesso è regolato dall’art. 2118 del codice civile, che consente il recesso al termine del periodo di formazione senza necessità di giusta causa o giustificato motivo, previa osservanza del preavviso.

sviluppare le competenze e le abilità digitali necessarie per la trasformazione digitale: ▪ elaborare orientamenti comuni per gli insegnanti e il personale didattico: volti a promuovere l’alfabetizzazione digitale e a contrastare la disinformazione attraverso l’istruzione e la formazione.▪ proporre un’ulteriore raccomandazione sul miglioramento dell’offerta di competenze digitali nell’istruzione e nella formazione: ciò comprenderebbe l’utilizzo degli strumenti dell’UE per investire nello sviluppo professionale degli insegnanti, per conseguire la condivisione delle migliori pratiche sui metodi didattici nell’istruzione informatica e di alta qualità, la collaborazione con l’industria per individuare e aggiornare le esigenze in termini di competenze man mano che emergono.

Sottoscrizione di apposito protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto (o con l’ente di ricerca, per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca) per stabilire nel dettaglio i contenuti e la durata dell’obbligo formativo datoriale.Al fine di semplificare gli oneri del datore di lavoro nell’esercizio della funzione formativa e di definire procedure e criteri che rendano uniforme sull’intero territorio nazionale le modalità di svolgimento della formazione, viene rimessa ad un apposito decreto ministeriale:

  • la determinazione dei “criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato” del primo tipo.
  • “requisiti delle imprese”, “monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato”
  • “del numero delle ore da effettuare in azienda”, nel “rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle province autonome”

Il primo principio 1 (di 20). Istruzione, formazione e apprendimento permanente Ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.

il Fondo Formazione PMI (FAPI) ha previsto la possibilità di utilizzare una “Smart Card competenze”, cioè un dispositivo di attestazione delle competenze attraverso il quale l’ente attuatore può progettare uno o più azioni formative in unità di competenze individuate all’interno di un profilo professionale descritto nel repertorio della propria Regione o in un repertorio a scelta tra quelli esistenti.

I Fondi Paritetici Interprofessionali sono strumenti finanziari che permettono alle aziende di finanziare la formazione continua per i dipendenti. Ogni azienda può aderire a uno di questi fondi per ottenere risorse da destinare a piani di aggiornamento e formazione, migliorando le competenze dei lavoratori senza costi aggiuntivi per l’impresa.

Legge 388/2000 (Fondi interprofessionali per la formazione continua)prevede la possibilità per le imprese di aderire ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua. Tali fondi permettono alle aziende di finanziare la formazione continua dei propri lavoratori attraverso risorse derivanti dallo 0,30% dei contributi obbligatori per la disoccupazione involontaria, noti anche come "contributo obbligatorio per la formazione continua".

Diritto alla FormazioneÈ normato a livello europeo attraverso la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea art. 14: Diritto all'istruzione e alla formazione professionale continua). A livello nazionale, il D.lgs. 81/2015 (Jobs Act) include tra i diritti dei lavoratori l'accesso alla formazione continua, in particolare in relazione alle novità normative sul contratto a tutele crescenti e all'apprendistato.

Formazione Continuaè il diritto dei lavoratori di accedere a opportunità di apprendimento e aggiornamento professionale per tutto l'arco della loro vita lavorativa. L’obiettivo è quello di migliorare le competenze e favorire l'occupabilità in un mercato del lavoro in continua evoluzione. È riconosciuta da normative nazionali ed europee come strumento per prevenire la disoccupazione e sostenere la crescita professionale.

Il Decreto Legislativo 150/2015 (riforma dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, collegato al Jobs Act) prevede che i disoccupati, inclusi i beneficiari del RdC, siano obbligati a partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro, che includono corsi di formazione e aggiornamento professionale. Le politiche attive del lavoro comprendono misure che agevolano l'inserimento nel mercato del lavoro, tra cui:

  • Corsi di formazione per disoccupati.
  • Percorsi di riqualificazione e aggiornamento professionale.

Politiche Attive del LavoroIncludono le attività di formazione, orientamento e riqualificazione professionale che supportano i lavoratori disoccupati o in transizione nel mercato del lavoro. Queste politiche sono fondamentali per sostenere l'occupazione, prevenire l'emarginazione sociale e promuovere la crescita economica.

le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ISFOL, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l’impiego, patrimonio sulla base del quale viene rilasciato il fascicolo elettronico del lavoratore, contenente tra le varie informazioni, anche quelle relative ai percorsi educativi e formativi.

Nascono nuovi bisogni e di conseguenza nuovi prodotti, e gli agenti che sapranno innovare per primi, beneficiando delle nuove tecnologie, avranno un notevole vantaggio di mercato. Assistiamo alla distruzione e alla contemporanea creazione di posti di lavoro, associata all'introduzione dei nuovi processi, così come a cambiamenti qualitativi e quantitativi nelle prestazioni lavorative. In questa irreversibile trasformazione a cui stiamo assistendo, la tecnologia può essere un'alleata, I corsi di formazione erogati online danno l'opportunità di raggiungere platee molto ampie, ma rappresentando uno strumento essenziale per l'aggiornamento professionale e per la diffusione di competenze di base. Di qui la necessità di un'azione organica in grado di assicurare a tutti servizi di riqualificazione delle competenze, anticipando i fabbisogni professionali e orientando la formazione sia di chi già lavora sia di chi è all'inizio del suo percorso di istruzione, in ottica complementare alla promozione degli investimenti tecnologici e all'aumento della ricerca di base e applicata.

“in ogni contesto regionale l’intervento sulla persona disoccupata o inoccupata avviene o avverrà, attraverso: a) il contatto con i Centri per l’Impiego per la stipula di un patto di servizio e l’attribuzione di una “profilatura” ad hoc; b) la costruzione di un percorso individuale caratterizzato da diverse attività, che il destinatario elabora insieme all’operatore accreditato che lo prende in carico”. Viene riconfermata, dunque, in tutto questo, la centralità della persona del lavoratore, che implica necessariamente la creazione “di strumenti attraverso i quali il disoccupato/inoccupato venga reso consapevole”, per esempio, per ciò che in questa sede interessa, “dei possibili percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, a lui attribuibili partendo dalle caratteristiche, attitudini e interessi personali.

art. 6 Legge 8 marzo 2000, n. 53, "Congedi per la formazione continua". Questa disposizione riconosce il diritto dei lavoratori, sia occupati che non occupati, a proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali. La legge prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurino un'offerta formativa articolata sul territorio, accreditata e in grado di consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi a livello nazionale ed europeo.

Congedi formativiI lavoratori hanno diritto a prendere congedi per formazione, come previsto dalla Legge 53/2000. Questo tipo di congedo permette di interrompere temporaneamente il rapporto di lavoro per partecipare a corsi di formazione professionale o di studio.

sottolinea la necessità di creare un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze, che consenta al singolo di ottenere il formale riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, per permettere che i lavoratori possano vedersi riconosciute le competenze maturate, al fine di spenderle nel mercato del lavoro.Già la riforma Biagi aveva previsto il libretto formativo del cittadino. Successivamente, dal libretto formativo del cittadino, si passa al fascicolo elettronico del lavoratore.

L’apprendistato: uno degli strumenti principali del sistema duale italiano, disciplinato dal D.lgs. 81/2015, che regola il contratto di apprendistato come contratto a causa mista, finalizzato sia all'apprendimento che alla prestazione lavorativa. Prevede diverse tipologie: apprendistato per la qualifica, apprendistato professionalizzante, e apprendistato di alta formazione e ricerca.

D.lgs. 150/2015 (Riforma delle politiche attive del lavoro): mira a migliorare il sistema delle politiche attive del lavoro, promuovendo strumenti come l'alternanza scuola-lavoro e il contratto di apprendistato.Legge 107/2015 (Buona Scuola): che ha introdotto obbligatoriamente l'alternanza scuola-lavoro nelle scuole superiori.Legge 92/2012 (Riforma Fornero): promuove la formazione continua e lo sviluppo delle competenze attraverso strumenti di politica attiva del lavoro.

L’UE può svolgere un ruolo attivo: ➢ individuando, condividendo e diffondendo le buone pratiche: raccolta di comportamenti giudicati utili in materia ➢ sostenendo gli Stati membri e il settore dell’istruzione e della formazione: con strumenti, quadri, orientamenti, competenze tecniche e ricerca.➢ creando un nuovo polo europeo dell’istruzione digitale: per collegare le iniziative e i soggetti nazionali e regionali nel campo dell’istruzione digitale