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Lounis Alessandro

Alessandro Lounis

Created on November 5, 2024

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Transcript

IL LAVORO MINORILE

Il legislatore ha inteso tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore minore d'età, attraverso una normativa protettiva speciale, per lo più DEROGATORIA della disciplina ordinaria del lavoro. La Costituzione all'art. 37, ha previsto che "la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme" e che "la legge stabilisce il limite d'età per il lavoro salariato". E’ stata quindi emanata la L. 977 \ 1967 sulla "tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti", la cui disciplina è stata poi integrata da norme successive, (D. Lgs. 345 / 1999 e D. Lgs. 262 / 2000). Il D.Lgs. 345/1999 stabilisce che L'ETÀ MINIMA DI AMMISSIONE ALL'IMPIEGO DEVE COINCIDERE CON QUELLA IN CUI CESSANO GLI OBBLIGHI SCOLASTICI, (l’obbligo scolastico corrisponde ai 16 anni). Il livello di protezione è graduato a seconda che si tratti di: - BAMBINI, cioè i minori che non hanno compiuto i 15 anni o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico; - ADOLESCENTI, cioè i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti, non più soggetti all'obbligo scolastico. Non trova invece applicazione nei confronti degli adolescenti addetti a lavori occasionali concernenti prestazioni non nocive e non pericolose rese in IMPRESE A CONDUZIONE FAMILIARE. L'art. 6 L. 977/67 (come novellato) stabilisce il DIVIETO DI ADIBIRE GLI ADOLESCENTI ALLE LAVORAZIONI E AI LAVORI POTENZIALMENTE PREGIUDIZIEVOLI PER IL PIENO SVILUPPO FISICO DEL MINORE, attività tassativamente indicate dalla legge stessa, (esposizione ad agenti fisici o chimici; manipolazione di materiali esplosivi; lavori di demolizione e in cave, miniere ...). Inoltre, è stabilito che la generale VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEL LAVORATORI, deve essere effettuata considerando gli specifici rischi per i lavoratori minori. Completa il quadro normativo, l'obbligo di valutare l'idoneità del minore attraverso visite mediche preassuntive e periodiche, (OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA).

REQUISITI DI ETA' E DI ISTRUZIONE
IL RAPPORTO DI LAVORO

In base al dettato dell' art. 36 Cost., ai minori lavoratori deve essere assicurata la PARITÀ DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO A PARITÀ DI LAVORO. Per quanto concerne l'orario di lavoro: - per i bambini, nei casi eccezionali visti, L'ORARIO DI LAVORO NON PUÒ SUPERARE LE 7 ORE GIORNALIERE E LE 35 ORE SETTIMANALI; - PER GLI ADOLESCENTI NON PUÒ SUPERARE LE 8 ORE GIORNALIERE E LE 40 ORE SETTIMANALI. Ai minori deve essere assicurato un PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE DI ALMENO 2 GIORNI, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. E’ inoltre VIETATO ADIBIRE AL LAVORO NOTTURNO I MINORI (bambini e adolescenti). 37

Il D.Lgs. 345/99 fissa L'ETÀ MINIMA PER L'AMMISSIONE AL LAVORO AL MOMENTO IN CUI IL MINORE HA CONCLUSO IL PERIODO DI ISTRUZIONE OBBLIGATORIA (CIOÈ 16 ANNI), STABILENDO CHE ESSA, COMUNQUE, NON PUÒ ESSERE INFERIORE AI 15 ANNI. PERTANTO È VIETATO ADIBIRE AL LAVORO BAMBINI, SALVO CHE IN ATTIVITÀ DI CARATTERE CULTURALE, SPORTIVO O PUBBLICITARIO E NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO, purché si tratti di attività che NON NE PREGIUDICHINO LA SICUREZZA, L'INTEGRITÀ PSICO- FISICA E LO SVILUPPO, LA FREQUENZA SCOLASTICA o la partecipazione a programmi di formazione professionale. Per la legittimità di tali rapporti di lavoro, è necessaria una DOPPIA AUTORIZZAZIONE, quella (assenso preventivo) dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale e quella della Direzione Provinciale del lavoro competente. Per determinare, quindi, il limite di età per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con minori occorre verificare la sussistenza di DUE REQUISITI: 1) IL COMPIMENTO DEL QUINDICESIMO ANNO DI ETÀ 2) L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE.

TUTELA DELLA GENITORIALITÀ NEL RAPPORTO DI LAVORO

Il DIVIETO È ANTICIPATO A TRE MESI dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Un 'ULTERIORE ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO può essere prescritta quando vi siano gravi complicanze della gravidanza; quando vi sia l'impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni non pregiudizievoli per la salute; quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Il periodo può essere PROROGATO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO quando le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Le lavoratrici hanno la facoltà di godere di un CONGEDO DI MATERNITÀ FLESSIBILE, posticipando il congedo al mese precedente la data presunta del parto e proseguendo nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale ed il medico competente, attestino che non vi siano controindicazioni per la salute. Anche al padre lavoratore è riconosciuto il CONGEDO DI PATERNITÀ, ovvero il DIRITTO AD ASSENTARSI DAL LAVORO PER TUTTA LA DURATA DEL CONGEDO DI MATERNITÀ O PER LA PARTE RESIDUA CHE SAREBBE SPETTATA ALLA LAVORATRICE, IN CASO DI MORTE O DI GRAVE INFERMITÀ DELLA MADRE OVVERO DI ABBANDONO O AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL BAMBINO AL PADRE. Per tutto il periodo del congedo di maternità e di paternità spetta alle lavoratrici o ai lavoratori un'INDENNITÀ GIORNALIERA, EROGATA DALL'INPS, PARI ALL'80% DELLA RETRIBUZIONE. Il congedo di maternità opera anche in caso di ADOZIONE o AFFIDAMENTO: può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o ottenuto in affidamento, un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento. Il congedo può essere utilizzato nei PRIMI CINQUE MESI SUCCESSIVI all'ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.

Il legislatore ha voluto EVITARE, ATTRAVERSO UNA NORMATIVA PROTEZIONISTICA SPECIALE, CHE POSSANO DERIVARE PER LA MADRE LAVORATRICE CONSEGUENZE DISCRIMINATORIE E PENALIZZANTI. L’art. 37 Cost. sancisce la PARITÀ NORMATIVA E RETRIBUTIVA, (quest'ultima a parità di lavoro) fra lavoratori e lavoratrici. Inoltre, devono essere assicurate condizioni di lavoro che garantiscano una SPECIALE ADEGUATA PROTEZIONE ALLA MADRE E AL BAMBINO. La materia è regolata da tre norme principali: - la L. 53 \ 2000, (CD.LEGGE SUI CONGEDI PARENTALI); - il TESTO UNICO PER LA TUTELA ED IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, (D. Lgs. 151 \ 2001); - il D. Lgs. 198 \ 2006, in materia di PARI OPPORTUNITA’. Tale normativa è finalizzata al sostegno della MATERNITÀ e della PATERNITA’", ad una più EQUA RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI, allo scopo di FAVORIRE PARI POSSIBILITÀ DI CARRIERA E DI GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA. L'art. 16 del Testo Unico prevede un PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA, CD. CONGEDO DI MATERNITÀ, in cui è fatto divieto assoluto di adibire al lavoro le donne e che normalmente si estende ai DUE MESI PRECEDENTI LA DATA PRESUNTA DEL PARTO E DURANTE I TRE MESI DOPO IL PARTO. L'astensione comprende comunque anche il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto, ove esso avvenga successivamente.

CONGEDI PARENTALI

L'art. 32 del T.U. in materia di congedi parentali prevede la CD. ASTENSIONE FACOLTATIVA: è previsto un CONGEDO FACOLTATIVO DELLA DURATA MASSIMA CUMULATIVA DI 10 MESI, FRUIBILE PER OGNI FIGLIO IN ALTERNATIVA DAL PADRE O DALLA MADRE, NEI PRIMI OTTO ANNI DI VITA DEL BAMBINO. In particolare il diritto di astenersi dal lavoro compete: 1) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; 2) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. 3) se vi è un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta FINO AL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, UN'INDENNITÀ PARI AL 30% DELLA RETRIBUZIONE per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi; per i periodi successivi a sei mesi l'indennità spetta solo se il reddito è inferiore ad una soglia stabilita per legge.

CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

Il T.U. prevede la possibilità per entrambi i genitori, ma alternativamente, di astenersi dal lavoro: 1) per figli di età inferiore a tre anni, per PERIODI CORRISPONDENTI ALLE MALATTIE PER DI CIASCUN FIGLIO; 2) per figli di età superiore a tre anni e fino a otto anni, nel limite di 5 GIORNI LAVORATIVI ALL'ANNO PER OGNI FIGLIO. Ai fini della fruizione del congedo la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a presentare al datore di lavoro un CERTIFICATO ATTESTANTE LA MALATTIA DEL BAMBINO rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale. I periodi di congedo per la malattia del figlio NON sono retribuiti. DURANTE IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, i lavoratori possono fruire di due periodi di riposo retribuiti, anche cumulabili durante la giornata, della durata di un'ora ciascuno, considerati a tutti gli effetti ore lavorative. Durante tali periodi la lavoratrice può uscire dall'azienda (PERMESSI PER ALLATTAMENTO). I periodi di riposo sono riconosciuti in casi particolari al padre.

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Alessandro Lounis 4EL