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leonardo longo
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Transcript
Diritto del lavoro
4EL
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Leonardo Longo
I DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO Il LAVORO è qualsiasi attività materiale o intellettuale che contribuisce alla produzione o allo scambio di beni o di servizi, destinati al soddisfacimento di bisogni individuali o collettivi. Sotto un profilo giuridico l'attività lavorativa si inquadra all'interno di un RAPPORTO GIURIDICO i cui soggetti sono, da un lato, chi presta il lavoro e, dall'altro, chi se ne avvantaggia per la realizzazione di un proprio interesse.
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Un RAPPORTO GIURIDICO è una relazione tra due o più parti regolata dal diritto, (ad esempio il matrimonio, il rapporto genitori – figli, il rapporto di lavoro). LAVORO RAPPORTO GIURIDICO TRA CHI PRESTA L’ATTIVITA’ LAVORATIVA E CHI LA RICHIEDE In base al TIPO DI RELAZIONE che si instaura tra prestatore di lavoro e colui che richiede la prestazione lavorativa, si possono distinguere tre tipi di rapporto di lavoro: RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, RAPPORTO DI LAVORO PARASUBORDINATO. All’interno del rapporto di lavoro subordinato si distingue il RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO e quello PUBBLICO, chiamato “PUBBLICO IMPIEGO”. PRIVATO SUBORDINATO PUBBLICO IMPIEGO I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PARASUBORDINATO
IL lavoro subordinato
IL LAVORO SUBORDINATO La definizione di lavoro subordinato si ricava da quella di lavoratore subordinato (art. 2094 c.c.). E’ prestatore di LAVORO SUBORDINATO chi si obbliga mediante RETRIBUZIONE a collaborare nell'impresa, prestando il proprio LAVORO INTELLETTUALE O MANUALE alle DIPENDENZE e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.). Il lavoro subordinato non è fenomeno esclusivo dell'impresa, potendo riguardare ANCHE SOGGETTI NON IMPRENDITORI, (si pensi al lavoro della collaboratrice domestica, alla
- PARTI DEL RAPPORTO: datore di lavoro e lavoratore subordinato, (si utilizza il termine “parte” per indicare che il datore di lavoro non necessariamente è una persona fisica, ma può essere un’organizzazione collettiva, come una società, un’associazione, ecc.); - SUBORDINAZIONE: il lavoratore collabora con l'imprenditore nello svolgimento dell'attività d'impresa in una posizione di DIPENDENZA GERARCHICA, vale a dire eseguendo gli ordini e rispettando la volontà del datore di lavoro. Il lavoratore è inserito in modo non occasionale, ma CONTINUATIVO nell'organizzazione dell'impresa, in POSIZIONE DI DIPENDENZA E SOTTO LA DIREZIONE, LA VIGILANZA E IL CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO, (RAPPORTO GERARCHICO). La presenza del VINCOLO DI SUBORDINAZIONE è considerata, (anche in giurisprudenza) l'elemento fondamentale da cui si desume l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato; - RETRIBUZIONE: il lavoratore ha diritto di percepire una retribuzione, (salario o stipendio) come corrispettivo dell'attività lavorativa prestata; - OBBLIGAZIONE DI MEZZI: la prestazione del lavoratore consiste nel mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative intellettuali o materiali. Si tratta di una PRESTAZIONE DI FARE: l’obbligazione del lavoratore NON È QUINDI