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Transcript

Statuto Albertino 1848

Legge Casatti 1929

Legge n°18618/07/2003

IRC

Accordo di villa Madama 1984

Multietnicità delle scuole 2024

Orkida Hyka , Claudia Notarnicola

Scegliere di frequentare l'ora di religioneA norma del Concordato, l'insegnamento della religione cattolica è una disciplina assicurata nelle scuole di ogni ordine e grado e sottoposta alla scelta da partedella famiglia o dello studente. Si sceglie tra un SI o un NO unicamente all'inizio di ciascun ciclo scolastico.

Multietnicita delle scuole 2024

L'articolo 1 dello Statuto albertino del 1848, che sarà poi legge fondamentale del Regno d'Italia fino al 1948, proclama la religione cattolica apostolica e romana «sola religione dello Stato», attribuendo agli altri culti la qualifica di «tollerati conformemente alle leggi

Statuto Albertino 1848

Coincide sulle norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado

Legge n°186

https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/L.%2018%20luglio%202003,%20n.%20186.pdf

CoL'accordo di Villa Madama è costituito da una serie di punti con cui si intende «regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia». Consta di quattordici articoli, i quali intendono affermare e tutelare:Art 1: L'indipendenza e la sovranità dei due ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato costituzionale (Art. 7 della Costituzione).Art 2: Le garanzie in ordine alla missione salvifica, educativa e evangelica della Chiesa cattolica.Art 3: Le garanzie in merito alla libera organizzazione ecclesiastica in Italia.Art 4: Immunità e privilegi per figure ecclesiastiche.Art 5: Gli edifici di culto che non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti o violati da forza pubblica se non per casi di "urgente necessità".Art 6: Le festività religiose.Art 7: Le nuove discipline degli enti ecclesiastici.Art 8: Gli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica.Art 9: L'istituzione di scuole e la parificazione delle stesse alle scuole pubbliche.Art 10: La parificazione delle qualifiche e dei diplomi ottenuti nelle scuole ecclesiastiche.Art 11: L'assistenza spirituale.Art 12: Il patrimonio artistico e religioso.Art 13: La volontà in merito al valore giuridico del nuovo Accordo.Art 14: In caso di difficoltà interpretative o applicative, vi s'impone ai due contraenti di risolvere in maniera amichevole tali divergenze, per il tramite di un'apposita commissione paritetica.La scambio degli strumenti di ratifica, che ai sensi dell'articolo 13 rende efficace il trattato, è avvenuto il 3 giugno 1985 subtitle

L'Accordo Villa Madama

Legge c.d. Casati disponeva l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, prevedendo la dispensa per gli alunni non cattolici.

Legge Casati