Irc
Orkida Hyka
Created on October 19, 2024
More creations to inspire you
BEYONCÉ
Horizontal infographics
DEMOCRATIC CANDIDATES NOV DEBATE
Horizontal infographics
ONE MINUTE ON THE INTERNET
Horizontal infographics
SITTING BULL
Horizontal infographics
RUGBY WORLD CUP 2019
Horizontal infographics
GRETA THUNBERG
Horizontal infographics
FIRE FIGHTER
Horizontal infographics
Transcript
Statuto Albertino 1848
Legge Casatti 1929
Legge n°18618/07/2003
IRC
Accordo di villa Madama 1984
Multietnicità delle scuole 2024
Orkida Hyka , Claudia Notarnicola
Scegliere di frequentare l'ora di religioneA norma del Concordato, l'insegnamento della religione cattolica è una disciplina assicurata nelle scuole di ogni ordine e grado e sottoposta alla scelta da partedella famiglia o dello studente. Si sceglie tra un SI o un NO unicamente all'inizio di ciascun ciclo scolastico.
Multietnicita delle scuole 2024
L'articolo 1 dello Statuto albertino del 1848, che sarà poi legge fondamentale del Regno d'Italia fino al 1948, proclama la religione cattolica apostolica e romana «sola religione dello Stato», attribuendo agli altri culti la qualifica di «tollerati conformemente alle leggi
Statuto Albertino 1848
Coincide sulle norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado
Legge n°186
https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/L.%2018%20luglio%202003,%20n.%20186.pdf
CoL'accordo di Villa Madama è costituito da una serie di punti con cui si intende «regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia». Consta di quattordici articoli, i quali intendono affermare e tutelare:Art 1: L'indipendenza e la sovranità dei due ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato costituzionale (Art. 7 della Costituzione).Art 2: Le garanzie in ordine alla missione salvifica, educativa e evangelica della Chiesa cattolica.Art 3: Le garanzie in merito alla libera organizzazione ecclesiastica in Italia.Art 4: Immunità e privilegi per figure ecclesiastiche.Art 5: Gli edifici di culto che non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti o violati da forza pubblica se non per casi di "urgente necessità".Art 6: Le festività religiose.Art 7: Le nuove discipline degli enti ecclesiastici.Art 8: Gli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica.Art 9: L'istituzione di scuole e la parificazione delle stesse alle scuole pubbliche.Art 10: La parificazione delle qualifiche e dei diplomi ottenuti nelle scuole ecclesiastiche.Art 11: L'assistenza spirituale.Art 12: Il patrimonio artistico e religioso.Art 13: La volontà in merito al valore giuridico del nuovo Accordo.Art 14: In caso di difficoltà interpretative o applicative, vi s'impone ai due contraenti di risolvere in maniera amichevole tali divergenze, per il tramite di un'apposita commissione paritetica.La scambio degli strumenti di ratifica, che ai sensi dell'articolo 13 rende efficace il trattato, è avvenuto il 3 giugno 1985 subtitle
L'Accordo Villa Madama
Legge c.d. Casati disponeva l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, prevedendo la dispensa per gli alunni non cattolici.
Legge Casati