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Transcript

Federico MartorelloAlessio VerdecchiaGeremia Iesari

ARTT. 7-8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale

Articolo 8
Articolo 7

INDICE

La Chiesa e lo Stato sono entità auntonome e indipendenti.

  • Il trattato riconosce lo Stato del Vaticano
  • L'Italia deve ripagare la perdita dei territori
  • Regolare i dettagli tra lo stato e la Chiesa

Il settimo articolo è srettamente legato ai patti lateranensi che sono stati firmati l'11 febbraio 1929 che snon serviti a sistemare la "questione romana". I patti Prevedevano tre punti principali:

Art 7
La Libertà delle confessioni religiose significa innanzitutto possibilità, per i cittadini che professano una certa religione , di farlo pubblicamente, anche costituendo una struttura organizzata e autonoma, nel rispetto dei diritti fondamentali.Inoltre, in applicazione del principio di eguaglianza, non è possibile nè aattribuire privilegi nè penalizzare una Chiesa rispetto alle altre.
Art 8
INDICE

https://www.fondfranceschi.it/costituzione/articolo-8-della-costituzione-italiana-il-commento/

https://www.altalex.com/guide/patti-lateranensi

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art7#:~:text=Lo%20Stato%20e%20la%20Chiesa,richiedono%20procedimento%20di%20revisione%20costituzionale.