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Presentazione Lavagna Animata DIRITTO ed Economia A046

Fabio Macheda

Created on March 30, 2024

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Riepilogo-Summary

Lezione simulata della materia Diritto ed economia per una classe terza di secondo grado di istruzione composta da 12 Studentesse e 8 Studenti. In classe possono esser presenti Studenti : -certificati con L. 104/92 comma 1 (meno grave) o comma 3 (casi gravi) (PEI differenziato o per ex ob. minimi oggi semplificato e quindi percorso b PEI modello nazionale per nuclei fondanti), - e/o Studenti con B.E.S. individuati dal CC per disagio socio economico, linguistico, culturale nonchè Studenti DSA (disturbi certificati specifici apprendimento come deficit linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, disturbo attenzione e iperattività. (per tutti questi Studenti si predispone un piano didattico personalizzato ). Nel primo caso in Classe è presente l'insegnante di sostegno. La pedagogia speciale consiste nell'attivare processi equitativi in contesti accoglienti e non stigmatizzanti (Linee guida per l'inclusione scolastica alunni con disabilità).

Nella categoria DSA rientrano tutti i disagi contemplati dalla Legge 170 dell'8 ottobre 2010, vale a dire discalculia, dislessia, disortografia e disgrafia in forma lieve, moderata o grave.

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e le successive circolari ministeriali. Tale direttiva ha lo scopo di tutelare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali garantendo loro il diritto di accedere a un apprendimento personalizzato, come previsto dalla Legge 53/2003

L'INCLUSIONE SCOLASTICA. Educare le differenze nell'uguaglianza

Inclusione significa rimuovere ogni barriera agli apprendimenti e alla partecipazione, con l'obiettivo di assicurare il successo scolastico per tutti gli allievi e per ciascuno al tempo stesso. Nella prospettiva didattico-pedagogica, inclusione è sostenuta da 4 assunti:1) il riconosimento della diversità come una ricchezza e non come un limite; 2) il contributo che tutti gli allievi devono e possono assicurare nel percorso verso il successo scolastico, promuovendo e assicurando la loro partecipazione; 3) la promozione di pratiche di didattica inclusiva per favorire la dimensione collaborativa e partecipativa di tutti gli allievi; 4) cambiamento: strategie capaci di assicurare il costante raccordo tra cultura e problemi della realtà in dinamico mutamento. La Legge 53/2003 e poi la L. 170/2010 ha stabilito che la presa in carico dell'alunno con BES è competenza di ciascun docente curriculare e di tutto il team docenti.

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PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA

Obiettivi della lezione e competenze disciplinari: imparare ad imparare nella coerenza didattica

Presentation

Diritto

Abstract:aZIENDA LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI

THE DISTINCTIVE SIGNS OF THE COMPANYDistinctive signs are elements that have the function of identifying a specific item entrepreneur, a specific place where the business is carried out, a specific product, for example differentiate them in the eyes of the consumer public. The fundamental distinctive signs are the company, the sign and the brand.

The Italian Constitution does not directly refer to "distinctive signs of the COMPANY"as a constitutional value. Nevertheless, it is possible to find a connection between the company and other constitutional provisionals. Indeed, if company is considered in its dimension, i.e. (id est) as a social phenomenom involving the exercise of fundamental rights (e.g. (exempli gratia) freedom of movement, free enterprise, cultural rights, etc.), and as public interest concerning the social utility, there is a need to balance all the different private and public interests involved. In this context, the constitutional court's case law has become of crucial importance since it has recognized the protection of environment and national cultural heritage as supreme values within the Italian legal system.

Start

2- Azienda: la tutela dei segni distintivi dell'impresa

5- Le tutele dei segni distintivi nell'ordinamento italiano

3- Relevant data

4- Approfonfimento: La Tesi di Laurea di Max Weber in Diritto Commerciale Il caso delle obbligazioni sociali in caso di spendita del nome aziendale

1- Le frasi-chiave Highlighted sentence

Le imprese attive presenti sul territorio italiano nel 2020 sono 4 milioni e 354 mila per un totale di 17 milioni 138mila addetti (Tavola 14.1 e Prospetto 14.1). Ad un aumento di circa 50 mila imprese è corrisposta una diminuzione di 300 mila addetti.28 lug 2022 IMPRESE - Istat Istat https://www.istat.it › storage › ASI › capitoli PDF

I segni distintivi dell'Azienda 1) Ditta art. 2563 ss CC 2) Insegna art. 2568 CC 3) Marchio art. 2569 ss CC

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Costituzione).

INDICE This is an INDEX

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Visura camerale ordinaria di ditta individuale

L'insegna

Il Marchio

I prerequisiti: Fonti del diritto e Magistratura.

Marchi famosi, oltre al rischio "confusione" tutelata anche la "diluizione" del brand La Corte di cassazione, sentenza n. 27217 depositata oggi, ha accolto (con rinvio) il ricorso di Gucci I marchi delle griffe più famose godono di una tutela rafforzata che va oltre il semplice rischio di "confusione" tra i prodotti. La "protezione" mira, infatti, ad evitare anche il rischio di "diluizione" o "corrosione" del brand ed a combattere il "parassitismo". Con questa motivazione la Corte di cassazione, sentenza n. 27217 depositata oggi, ha accolto il ricorso di Gucci che chiedeva l'annullamento per "difetto di novità" della registrazione di due marchi da parte di una società cinese. La Corte d'Appello, invece, pur riconoscendo la "somiglianza dei segni" nonché "l'alta rinomanza del marchio Gucci", aveva limitato la propria valutazione al solo "rischio confusorio" (sostanzialmente escludendolo per il riempimento in neretto della gobba della G). Così facendo però, scrive la Cassazione, ha omesso di considerare la tutela rafforzata prevista dal Dlgs 30/2005, in attuazione della direttiva CE 89/104. Ed ha anche trascurato gli approdi della giurisprudenza della Corte Ue secondo cui non è necessario un rischio confusione, essendo sufficiente "un nesso tra il segno e il marchio".

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di Francesco Machina Grifeo 07 Ottobre 2021

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/marchi-famosi-oltre-rischio-confusione-tutelata-anche-diluizione-brand-AEWIwKo?refresh_ce=1

LA LINEA DEL TEMPOlinea approfondimenti

Lavoro di coppia: nello spazio del piano cartesiano organizza una breve riflessione sulla consegna ricevuta (Quali sono i segni distintivi dell'Azienda?) mediante l'analisi dei fatti incardinati sulla linea del tempo; delineare almeno un profilo di approfondimento per uno dei segni distintivi dell'azienda.
1848 Lo Statuto Albertino

1861 UNITA' D'ITALIA

1942 il Codice Civile

1948 LA COSTITUZIONE

2563. (Ditta). L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore

Art. 29. - Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

art 2569 CC Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato(1). In mancanza di registrazione, il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571(2).

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 2564 si applicano all'insegna

art. 41 Cost.

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione [2598 n. 1] per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla [7, 2292](1). Per le imprese commerciali [2195] l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore [2188, 2314].

Ditta (art. 2563 ss. c.c.) Con il termine ditta si indica il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua impresa. È formato da un elemento necessario (cognome o sigla dell’imprenditore) e facoltativamente anche da un elemento di fantasia (parole liberamente scelte). Salvo il caso di trasferimento dell’azienda l’imprenditore non può adottare una ditta uguale o simile a quella usata da altro imprenditore. Quando c’è rischio di confusione una delle due ditte deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. L’obbligo di differenziazione grava: - sul titolare della ditta iscritta posteriormente al registro delle imprese; - sul titolare della ditta usata posteriormente (in caso di impresa non soggetta a registrazione). La ditta ha un proprio valore economico, costituendo un importante elemento del complesso aziendale: pertanto, il titolare può essere interessato a trasferirla ad un altro imprenditore realizzandone il valore di scambio, ma una ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda cui si riferisce. Se si tratta di un atto fra vivi la ditta passa all’acquirente solo con il consenso dell’alienante. In caso di morte dell’imprenditore la ditta si trasferisce automaticamente al successore.

Insegna (art. 2568 c.c.) Il segno o il complesso di segni che identificano i locali dove si esercita l’impresa si chiama insegna: essa ha particolare importanza per quelle aziende il cui servizio è offerto proprio nei locali medesimi. All’insegna sono applicate tutte le norme relative alla ditta. L'insegna deve avere una propria capacità distintiva, ossia deve presentare il requisito dell'originalità, deve corrispondere a verità e novità, ossia non deve provocare confusione, in riferimento all'oggetto e al luogo deputati all'attività, con l'insegna utilizzata da un altro imprenditore. Se sussistono tali requisiti, la tutela dell'insegna ha i medesimi connotati di quella spettante al marchio e alla ditta.

Marchio (art. 2569 ss. c.c.) Il segno distintivo che contraddistingue un determinato prodotto o servizio è chiamato marchio: esso può consistere in parole o in un disegno. Si distinguono vari tipi di marchio: - il marchio di fabbrica: si applica al prodotto dell’imprenditore responsabile della produzione; - il marchio di commercio: viene applicato dall’imprenditore che distribuisce ai consumatori il prodotto fabbricato da altri; - il marchio collettivo: viene creato da organismi aventi la funzione di garantire l’origine o la qualità di determinati prodotti o servizi (es. doc, dop, docg, ecc.) La tutela del marchio consiste in un'esclusiva: il titolare del marchio ha il diritto di essere l’unico a utilizzarlo. È però condizionata dal requisito della “novità”: chi adotta un marchio uguale o simile a quello già impiegato da altri non può godere di protezione. Il marchio riceve tutela a livello LOCALE, NAZIONALE e INTERNAZIONALE. A livello LOCALE, è tutelato con il preuso (dimostrando l'uso del marchio per primi con prove, come la pubblicità, volantini, ecc.). A livello NAZIONALE, con l'iscrizione nel registro dei marchi e dei brevetti a Roma, uso esclusivo per 10 anni. A livello INTERNAZIONALE, con l'iscrizione all'OMPI (organizzazione mondiale per la tutela delle attività intellettuali) a Ginevra

Lavoro di gruppo: lettura e commento in classe del testo proposto Obiettivo: creare la motivazione allo studio

Sulla storia delle società commerciali nel medioevo (Tesi di laurea di Max Weber in Diritto Commerciale del 1889) "I segni distintivi delle obbligazioni sociali fin da principio la contabilità ha svolto un ruolo importante . Una contabilità separata dell'attività commerciale si impone ed è indispensabile. Ma unitamente a tale segno distintivo incidentale doveva essercene uno essenziale per stabilire quali obbligazioni dovessero essere registrate a carico della società "

Contrarre in nome della società. "il semplice contrarre di un socio con la dichiarazione che egli contrae in nome della società è reputato sufficiente a vincolare i soci all'esterno quando viene usato il nome della compagnia(statuti della onoranda università dei mercanti di bologna 1509 tratto da tesi di laurea di Max Weber in diritto commerciale del 1889)"

Esclusione dei creditori particolari dalla soddisfazione sul patrimonio sociale . "se pertanto determinate obbligazioni contratte da un socio gravano sul patrimonio sociale (in caso di spendita del nome aziendale) allora (nel caso contrario) vale anche il principio speculare per cui questo non sarà toccato dalle altre obbligazioni del socio (cfr. pag. 263 della tesi) "

03

Gli statuti di albenga del 14°secolo

In maniera particolarmente chiara si esprimono anche gli statuti di Albenga del XIV secolo, i quali accordano al venditore un'azione a tutela dei propri beni venduti alla società, al socio o al suo rappresentante che ne spendesse il nome (rei vindicatio utilis) cfr. pag. 181 Tesi di Laurea di Max Weber in Diritto Commerciale del 1889

Tutela Civile

Contro eventuali contraffazioni del marchio l’imprenditore può esercitare: l’azione di usurpazione e di contraffazione con lo scopo di accertare la riproduzione abusiva. Possono essere adottate delle misure cautelari quali il sequestro preventivo, per evitare che i prodotti possano circolare. l’azione di rivendicazione (restituzione) l’azione inibitoria: per obbligare il colpevole a non utilizzare il marchio contraffatto l’azione di rimozione risarcimento danni

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Tutela penale

La tutela penale I segni distintivi dell’azienda sono tutelati dalla legge, e sono previste diverse sanzioni penali in merito al loro utilizzo non corretto.In modo particolare l’art. 473 c.p. sanzione la contraffazione e l’alterazione degli stessi, come possiamo leggere di seguito: Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 L’art. 474 c.p., invece punisce il commercio di prodotti con segni distintivi dell’azienda falsi: Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Infine, viene sanzionata la vendita o la circolazione di prodotti con segni distintivi che possono ingannare i consumatori, come previsto dall’art. 517 c.p.: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri , atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro

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l'Agenda ONU 2030

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Imparare a vivere, imparare a imparare, al fine di potere acquisire delle conoscenze nuove per tutta la durata della vita; e ancora, imparare a pensare in modo libero e critico, imparare ad amare il mondo e a renderlo più umano, imparare a illuminarsi attraverso il lavoro creativo» (Edgar Faure et al., Àpprendre à être)

La Costituzione della Repubblica Italiana 139 Articoli

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Rapporto sull'educazione pubblicato da Edgar Faure nel 1972

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Agli albori delle società commerciali la funzione dei segni distintivi dell'azienda era di garanzia per le compravendite; oggi sono ancora garanzia per imprese, mercato e consumatori e quali obiettivi dell'agenda 2030 possono interessare?
Lavoro di gruppo: analisi del testo e introduzione del pensiero di sintesi o critico

1848

linea del pensiero di sintesi e/o critico

Statuto Albertino

1942 il Codice Civile

14° Secolo Statuti Comunali italiani
1948 La Costituzione
linea del tempo
Segno distintivo della società: la spendita del nome
Ditta Insegna Marchi
Art. 41 La libertà d'impresa
linea degli approfondimenti

I am Fabio Macheda born in Albenga on 10.17.1981. I am married to my wife Maddalena, whom I met 24 years ago and have been married for 14 years. I have three children called Giovannipaolo, Carola and Francesco, aged 12, 10 and 8 respectively, and the eldest is in sixth, fifth and third grade. I graduated in Law from the University of Genoa and obtained two master's degrees in Innovation of Public Administration (first and second level) and 36 university training credits in management and organization of schools at an inclusive level. In 2008 I obtained the qualification to practice law at the Court of Appeal of Genoa and I am a lawyer at the Bar of Savona. Since 2008 I have been elected councilor of the Municipality of Laigueglia for two terms and since 2018 in the Municipality of Alassio, always with delegations to Education. During my administrative mandates I built a new middle school and spring nursery in Laigueglia, a new middle school in Alassio and a nursery school and a spring section are under construction. I am currently a support teacher at the Institute of Higher Hospitality Education in Alassio, teaching contact for the SHOAH, and second assistant to the School Director. The relationship with the students and their interest in school activities is a source of pride for me.

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Civile Marchi famosi, oltre al rischio "confusione" tutelata anche la "diluizione" del brand La Corte di cassazione, sentenza n. 27217 depositata oggi, ha accolto (con rinvio) il ricorso di Gucci di Francesco Machina Grifeo 07 Ottobre 2021 I marchi delle griffe più famose godono di una tutela rafforzata che va oltre il semplice rischio di "confusione" tra i prodotti. La "protezione" mira, infatti, ad evitare anche il rischio di "diluizione" o "corrosione" del brand ed a combattere il "parassitismo". Con questa motivazione la Corte di cassazione, sentenza n. 27217 depositata oggi, ha accolto (con rinvio) il ricorso di Gucci che chiedeva l'annullamento per "difetto di novità" della registrazione di due marchi da parte di una società cinese. La Corte d'Appello, invece, pur riconoscendo la "somiglianza dei segni" nonché "l'alta rinomanza del marchio Gucci", aveva limitato la propria valutazione al solo "rischio confusorio" (sostanzialmente escludendolo per il riempimento in neretto della gobba della G). Così facendo però, scrive la Cassazione, ha omesso di considerare la tutela rafforzata prevista dal Dlgs 30/2205, in attuazione della direttiva CE 89/104. Ed ha anche trascurato gli approdi della giurisprudenza della Corte Ue secondo cui non è necessario un rischio confusione, essendo sufficiente "un nesso tra il segno e il marchio". Per la Prima Sezione civile infatti: "Non vi è dubbio che una estesa commercializzazione di prodotti recanti segni identici o simili a marchi rinomati possa fondatamente cambiare le abitudini della clientela cui tali articoli sono normalmente indirizzati, soprattutto di quella che è orientata all'acquisto per il carattere esclusivo del prodotto, per l'elevatissimo target del medesimo, la quale, per non incorrere nel rischio che il suo costoso accessorio di lusso possa essere confuso con uno contraffatto, può dirigersi verso altre marche altrettanto rinomate". La nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio», detto anche «parassitismo», spiega la Suprema corte, va, invece ricollegato non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile al marchio. E comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, "sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà senza che il titolare del marchio posteriore abbia dovuto operare sforzi propri in proposito e senza qualsivoglia remunerazione economica atta a compensare lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per crearlo e mantenerne l'immagine". "Il titolare del segno posteriore, in sostanza, ponendosi nel solco del marchio notorio, beneficia del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, senza dover sborsare alcun corrispettivo economico". Dunque, prosegue il ragionamento, "è del tutto irrilevante che coloro i quali sono soliti acquistare prodotti Gucci possano non essere indotti in errore in ordine alla provenienza del prodotto recante il marchio del contraffattore, potendo tale prodotto indirizzarsi a quei consumatori che lo scelgono in modo consapevole non per le sue caratteristiche, decorative o di materiale, intrinseche, ma solo per la sua forte somiglianza a quello "celebre", magari per "spacciarlo" come quello originate ai conoscenti meno attenti o meno qualificati nel riconoscere i marchi rinomati". In definitiva, conclude la decisione, "quanto all'intensità della notorietà e del grado di carattere distintivo del marchio, è stato evidenziato che più il carattere distintivo e la notorietà del marchio di cui si tratta sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di una violazione; inoltre, più l'evocazione del marchio ad opera del segno successivo è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi loro pregiudizio". Il giudice del rinvio dovrà dunque accertare "se l'utilizzo del marchio posteriore costituisca o meno, alla luce dei parametri sopra illustrati, un uso privo di giusta causa che consenta di trarre indebitamente profitto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio Gucci ovvero arrechi pregiudizio alle caratteristiche di tale marchio".

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Cass. pen. n. 5427/1995 L’art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio (contraffazione) ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto (alterazione). Ai fini del delitto di cui all’art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), invece è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino , per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi. (Fattispecie ex art. 474 c.p. relativa alla detenzione per la vendita di capi di abbigliamento recanti il marchio «Ralph Lauren» contraffatto). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5427 del 30 ottobre 1995

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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI DI DIRITTO ED ECONOMIA La Valutazione globale risulta dalla somma dei punteggi parziali divisa per 3.

A - CONOSCENZA DEI CONTENUTI, ATTINENZA ALLA RICHIESTA 1 Traccia non svolta 2 Nessuna comprensione del testo/ totale mancanza di aderenza alla traccia/ totale mancanza di conoscenza dei contenuti 3 Nessuna comprensione del testo/ mancanza di aderenza alla traccia/ mancanza di conoscenza dei contenuti 4 Scarsa comprensione del testo/ scarsa aderenza alla traccia/ scarsa conoscenza dei contenuti/ gravi errori nell’interpretazione dei dati. 5 Comprensione del testo limitata; parziale aderenza alla traccia/ limitata conoscenza dei contenuti 6 Comprensione del testo limitata, aderenza alla traccia nei contenuti essenziali, conoscenza parziale dei contenuti. 7 Generale comprensione del testo, generale aderenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 8 Comprensione del testo, sicura aderenza alla traccia. Contenuto approfondito. 9 Sviluppo della traccia completo ed esauriente. 10 Originali approfondimenti arricchiscono lo sviluppo della traccia completo ed esauriente.B - ABILITA’ 1/2 : Traccia non svolta, totale mancanza di aderenza alla traccia, abilità lessicali assenti. 3 : Mancanza di coerenza e organicità delle argomentazioni, uso di un lessico generico ed improprio. Mancanza di correttezza orto-sintattica. 4 : Presenza di gravi carenze nella coerenza e organicità delle argomentazioni, gravi carenze ortosintattiche presenza di numerose improprietà lessicali. 5 : Trattazione non sempre organica, carenze orto-sintattiche, lessico parzialmente improprio. 6 : Trattazione organica, lievi carenze orto-sintattiche, lessico generalmente proprio. 7: Trattazione organica, svolgimento coerente, correttezza espositiva e orto sintattica, lessico appropriato. 8: Argomentazioni articolate, svolgimento coerente, lessico proprio, ampio vocabolario. 9/10: Argomentazioni ampiamente articolate, sicuro possesso dei registri espressivi. C COMPETENZE 1/2 : Nessuna delle tracce proposte è stata sviluppata. 3 : Totale mancanza di capacità di riflessione critica 4 : Scarsa capacità di riflessione critica 5 : Limitate capacità di riflessione critica 6: Spunti di riflessione critica 7 : Capacità di riflessione critica accettabile 8: Riflessioni critiche e motivate, personalizzazione nella trattazione. 9/10 : Eccellenti capacità di giudizio critico e di rielaborazione personale. Originalità nella trattazione. NOTA:  Tale griglia sarà utilizzata nella valutazione delle domande aperte, temi o quesiti di comprensione di un testo. Le domande aperte potranno essere parte di verifiche che contengono più tipologie di prova (ad es. strutturate). In questo caso costituiranno una valutazione parziale.  Per verifiche costituite da numerose domande aperte a risposta breve, sarà attribuita una valutazione di aderenza ai contenuti per ogni quesito. La media di tali valutazioni attribuirà il punteggio relativo ai contenuti. La valutazione delle abilità e delle competenze potrà essere invece globale.  In caso di prove strutturate, la valutazione deriverà dal punteggio attribuito ai singoli quesiti, che risulterà scritto sulla prova. Per tutte le prove vale il principio di ricondurre con proporzione a decimi, la valutazione risultante in multipli di 10.

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