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ARTICOLO 2

ARTICOLO 10 COMMA 3

ARTICOLO 3

ARTICOL 27 COMMA 4

ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE

valori riguardanti il diritto all'identità personale, all'immigrazione e al diritto alla vita: Art. 2, Art. 3, Art. 27, comma 4.

L’ARTICOLO 2 della Costituzione italiana stabilisce il riconoscimento dei diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo che non sono legati alla cittadinanza, ma alla condizione di essere umano. Quindi includendo i migranti e richiedenti d’asilo nel rispetto di questi diritti. I diritti non vengono esercitati solo a livello individuale, ma anche in contesti sociali come famiglie, comunità, gruppi etnici o associazioni. Il termine ‘solidarietà’ introduce un principio di accoglienza verso chi si trova in situazioni di difficoltà comprese le persone che migrano per ragioni di persecuzioni, povertà o altri casi. Questo articolo è importante perché stabilisce che lo Stato ha il dovere di garantire a tutte le persone, inclusi i migranti, i diritti inviolabili. Uno dei diritti inviolabili è il diritto alla vita e di conseguenza lo Stato deve proteggere anche la vita dei migranti garantendogli dignità e rispetto.

L’ARTICOLO 10 COMMA 3 introduce il concetto di diritto d’asilo, ovvero il diritto di un individuo di cercare protezione in Italia se nel proprio Paese non gli sooo garantite le libertà democratiche. Questo articolo rappresenta una forma di tutela per chi fugge da situazioni in cui la propria vita e libertà sono a rischio. Lo stato italiano deve proteggere queste persone e a garantire loro la possibilità di vivere in sicurezza.

Il 4 COMMA DELL’ARTICOLO 27 sancisce l’abolizione totale della pena di morte in Italia. Questo articolo è particolarmente importante per gli immigrati e richiedenti d’asilo che fuggono da Paesi dove c’è ancora la pena di morte. L’Italia s’impegna a non applicare la pena ma anche a proteggere i migranti dal rischio di essere condannati a morte se rimandati nel loro Paese d’origine.

L’ARTICOLO 3 stabilisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale: rappresenta la realizzazione dell’uguaglianza formale fra i cittadini. La prima parte garantisce che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge senza discriminazioni di nessun tipo mentre la seconda parte, come già in pre endemia introduce il concetto di uguaglianza sostanziale, ovvero il dovere della Repubblica di agire in modo attivo per rimuovere le barriere che impediscono alle persone di godere dei propri diritti. L’articolo 3 è fondamentale per l’immigrazione perché ogni persona deve essere trattata con pari dignità.