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il tumulto dei ciompi
Sofia Pecoraro
Created on March 7, 2024
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Transcript
IL TUMULTO DEI CIOMPI
La rivolta popolare del popolo minuto
SOFIA PECORARO E MICHELE TOIA 3°B
IL CONTESTO STORICO
A partire dalla seconda metà del XIII secolo, Firenze aveva iniziato a diventare una delle città più potenti e prospere dell'Europa grazie agli intensi traffici commerciali che andavano dalle ricche fiere della champagne ai grandi mercati del levante. Sull'esempio dell'Arte dei Mercatanti (detta anche "arte dei Calimala"), costituitasi nel 1182 circa, erano nate nel tempo ventuno "arti" (sette maggiori, quattordici minori) ossia associazioni laiche che riunivano gli appartenenti ad una stessa categoria professionale o chi esercitava lo stesso mestiere istituite allo scopo di garantirsi la difesa ed il perseguimento di scopi comuni. Furono proprio le arti ad essere il motore del grande sviluppo economico che Firenze godette per tutto il basso medioevo e proprio per questo le stesse arti riuscirono ad affermarsi ben presto anche come protagoniste della scena politica cittadina
IL CONTESTO STORICO
Nel 1282 venne istituito il Priorato delle Arti (detto anche "Signoria") inizialmente composta da tre priori (facente parte delle arti maggiori) in seguito diventati sei, sorteggiati tra gli appartenenti di tutte e ventuno le arti. Il Priorato, insieme con il capitano del popolo, rappresentava il potere esecutivo e rappresentativo; essi, in carica per due mesi, convocavano i Consigli e sopraintendevano a tutti i pubblici ufficiali della repubblica fiorentina. Nel 1293 ad opera del priore Giano Della Bella vennero approvati gli Ordinamenti di giustizia, per cui per essere sorteggiati al priorato non bastava essere formalmente iscritti a un'Arte ma bisognava anche esercitarla realmente escludendo, così, le famiglie nobili dalle cariche pubbliche.
Venne compilato un vero registro in cui erano elencate le famiglie che non potevano ambire alle istituzioni. Inoltre, si istituì la figura del Gonfaloniere di Giustizia con l'incarico di far rispettare gli ordinamenti e punire chi attenta alla stabilità del governo
IL POPOLO GRASSO E IL POPOLO MINUTO
IL CONTESTO STORICO
Ciò segnò l'affermazione del cosiddetto "popolo grasso", ovvero la borghesia composta dai cittadini più facoltosi occupati, ad esempio, come banchieri o notai o nei remunerativi traffici dei tessuti e della produzione della lana. E questo a discapito della classe nobiliare, i "magnati" o i "grandi", considerati dal popolo delle arti come pericolosi perché inclini alla guerra e alle sopraffazioni, tenuti definitamente lontano dai più importanti consigli cittadini in quanto esclusi dai sorteggi. Il governo della città era dunque pieno appannaggio del popolo ma soltanto di quello inquadrato nelle arti, restavano fuori coloro che lavoravano a servizio delle arti come dipendenti: erano i garzoni, gli apprendisti, gli operai. Questi, detti solitamente "popolo minuto" o "gente minuta", erano la maggior parte dei fiorenti e vivevano in condizioni miserrime di sola sussistenza privati di qualsiasi minima forma di partecipazione al governo della città. Moltissimi di loro erano i lavoranti dell'Arte della Lana, la corporazione più importante della Firenze del XIV secolo dopo aver, nei decenni precedenti, superato quella dei Calimala.
IL TUMULTO DEI CIOMPI
Il tumulto dei Ciompi fu una rivolta di matrice popolare avvenuta nella repubblica di Firenze tra il 20 luglio e il 31 agosto 1378 che vide protagonisti in particolare gli operai salariati della lana, detti appunto "ciompi", insieme ad altri appartenenti al cosiddetto "popolo minuto" come lavoranti, garzoni, piccoli artigiani non appartenenti ad alcuna corporazione. I rivoltosi rivendicarono una loro partecipazione al governo della città, fino a quel momento appannaggio esclusivo del "popolo grasso" ossia i protagonisti della ricca economia fiorentina come banchieri, commercianti, produttori tessili, notai organizzati nelle corporazioni delle arti. Gli eventi avvennero in un periodo difficile della storia di Firenze, contrassegnato dai continui scontri tra guelfi e ghibellini, fallimenti di grandi banchieri, sconfitte militari e epidemie di peste.
IL TUMULTO DEI CIOMPI
Nel 1375 Firenze si trovò impegnata nella Guerra degli Otto Santi contro lo Stato Pontificio, esacerbando le tensioni tra l'influente partito Parte Guelfa, controllato dai magnati (i nobili di antica stirpe), e il governo dei Priori composto dagli esponenti delle Arti maggiori. In tale cotesto, il 18 giugno 1378 il gonfaloniere di giustizia Salvestro di Alamanno de' Medici propose ai priori l'inasprimento degli Ordinamenti di giustizia, una serie di provvedimenti adottati tra a il 1293 e il 1295 attraverso i quali i nobili erano esclusi dal governo della città. Ciò provocò prima la reazione dei magnati contro la proposta di Salvestro seguita da quella delle Arti, a cui si aggiunse il popolo minuto, a difesa invece degli Ordinamenti. La situazione degenerò in saccheggi che vennero sedati la sera del 22 giugno a fatica, ma la situazione rimase molto tesa. Nelle successive settimane, in un clima di vera paura, la Arti minori e il popolo minuto iniziarono a riunirsi e si fece in loro strada l'idea che attraverso un'insurrezione avrebbero potuto avere finalmente un riconoscimento politico e il diritto di potere accedere alle magistrature cittadine. Ciò avvenne il 28 luglio.
LE RIVOLTE POPOLARI ODIERNE
LO SCIOPERO
Lo sciopero è una forma di autotutela collettiva dei lavoratori finalizzata alla tutela dei loro diritti ed interessi. Consiste in un’astensione concertata dal lavoro, posta in essere al fine di esercitare una pressione nei confronti di una controparte, che normalmente, ma non necessariamente, coincide con il datore di lavoro. Lo sciopero, che era una mera libertà nel periodo pre-fascista e un reato nell’ordinamento corporativo, è elevato a rango di diritto soggettivo fondamentale dall’art. 40 della Costituzione repubblicana del 1948. Il diritto di sciopero è dunque un diritto individuale, che può essere esercitato soltanto in forma collettiva. L’art. 40 della Costituzione riconosce il diritto di sciopero, ma nel contempo afferma che si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Nel 1990 è intervenuta la Legge n. 146/1990 per regolamentare lo sciopero nei soli servizi pubblici essenziali. Tuttavia, anche la contrattazione collettiva si è occupata di regolamentare l’esercizio di questo diritto in modo tale da colmare le lacune derivanti dal limitato intervento legislativo in materia. La definizione di limiti e regole all’esercizio del diritto di sciopero era stata nel frattempo operata dai Giudici in decenni di sentenze in materia. Il lavoratore che aderisce allo sciopero non ha diritto alla retribuzione per le ore di astensione dal lavoro.
MODALITA' DI ATTUAZIONE E LIMITI
Lo sciopero normalmente si esercita come astensione totale dal lavoro di una collettività di lavoratori, ma sono lecite anche altre modalità di attuazione. Ad esempio, sono state ritenute legittime forme articolate di sciopero, come quello “a singhiozzo” (effettuato ad intervalli frazionati di tempo) ovvero “a scacchiera” (effettuato a gruppi alternati di addetti). Va tenuto però presente che, in taluni casi, è posto in discussione il diritto alla retribuzione dei non scioperanti, messi in libertà dal datore di lavoro, sul presupposto che la loro prestazione non sia proficuamente utilizzabile: su questo punto si rinvia alla giurisprudenza nell’apposita sezione a questa dedicata. Sono indiscutibilmente legittime altre forme articolate di sciopero, quali ad esempio quello “parziale”, e cioè effettuato solo per una parte della giornata, e quello limitato al lavoro straordinario. Nell’esperienza sindacale italiana è viceversa assai raro il ricorso allo sciopero ad “oltranza”, pur essendo certamente lecita la proclamazione di uno sciopero senza un limite prefissato di durata.Non è necessario un atto formale di proclamazione dello sciopero, se non nell’area dei servizi pubblici essenziali, nell’ambito della quale peraltro la legge prevede anche uno specifico obbligo di preavviso.Fuori dall’area regolamentata, è dunque certamente legittimo lo sciopero “improvviso”, detto anche “a sorpresa”.
RINGRAZIAMO L'ASSEMBLEA TUTTA PER L'ATTENZIONE PRESTATACI
Le Arti di Firenze iniziano a costituirsi come corporazioni delle arti e mestieri tra il XII ed il XIII secolo; si trattava di associazioni laiche nate per la difesa ed il perseguimento di scopi comuni che riunivano gli appartenenti ad una stessa categoria professionale o chi esercitava lo stesso mestiere ed a cui va attribuita la buona parte del merito per lo straordinario sviluppo economico che permise a Firenze di diventare una delle più ricche e potenti città del medioevo europeo. Le arti vennero divise in Arti maggiori e minori, in base alla rilevanza economica e al prestigio del loro operare: le prime riguardavano essenzialmente attività imprenditoriali, che necessitavano un'organizzazione per importare le materie prime ed esportare il prodotto lavorato finito, le attività bancarie e le arti liberali come la Medicina o la Giurisprudenza; le arti minori invece erano essenzialmente legate ad attività manuali di prodotti di consumo e al commercio a vario titolo dei generi alimentari.
LE ARTI DI FIRENZE
I CIOMPI
Tradizionalmente con il termine "ciompi" si voleva indicare, nel contesto della Firenze medievale, i salariati, appartenenti soprattutto al settore della lavorazione della lana (addetti alla pettinatura e alla cardatura).essi appartenevano al cosiddetto "popolo magro", consistente in braccianti, operai e piccoli commercianti spesso immigrati dal contado per soddisfare la necessità di lavoro a basso costo. Privi di qualsiasi forma di rappresentanza, le condizioni economiche del "popolo magro" erano caratterizzate da estrema precarietà. I Ciompi, assieme ad altri mestieranti più umili rappresentavano uno dei gradini più bassi della scala sociale dell'epoca: non godevano di alcuna rappresentanza ed erano per questo esclusi da una qualsiasi gestione politica della società.
LE FINALITA'
Tra le forme di autotutela collettiva dei lavoratori (boicottaggio, non collaborazione, ostruzionismo, cosiddetto “picchettaggio”, etc.), lo sciopero è certamente lo strumento storicamente più importante e diffuso. Si esprime in un’astensione totale dal lavoro da parte di una pluralità di dipendenti, diretta ad esercitare una pressione su una o più controparti. Oltre che nel datore di lavoro, la controparte può essere individuata nelle associazioni imprenditoriali, ad esempio negli scioperi indetti a sostegno dei rinnovi contrattuali, ovvero nel governo od altre istituzioni, nel caso di scioperi con finalità economico sociali. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 40, di numerose norme penali del codice Rocco del 1930 che punivano severamente varie forme di sciopero. In alcune importanti decisioni degli anni ‘70 è stata quindi sancita la legittimità dello sciopero anche ove questo non sia diretto in via immediata alla tutela delle condizioni salariali o normative dei prestatori di lavoro, ma sia più in generale finalizzato alla difesa e lo sviluppo dei diritti della classe lavoratrice. In quest’ottica, è stato ritenuto legittimo lo sciopero di “protesta”, lo sciopero di “solidarietà” e lo stesso sciopero “per finalità politiche”, purché non diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.