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i diritti dei lavoratori
Loredana Motti
Created on February 15, 2024
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Transcript
I diritti dei lavoratori e delle lavoratrici
Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
Questo articolo trova attuazione per la prima volta con lo STATUTO DEI LAVORATORI, che tutela la salute, la libertà, la riservatezza e la dignità del lavoratore.
Capitolo n. 8
Gli articoli della Costituzione che vanno dal 35 al 47 parlano dei rapporti economici, basati su due principi fondamentali:
Art. 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.
Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Tutela anche il lavoro dei minori.
- il carattere democratico sociale della Costituzione;
- la grande importanza data dalla Costituzione al lavoro e ai lavoratori.
Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Art. 39Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
Art 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Al primo comma viene affermata la libertà di iniziativa economica, al secondo comma, invece, la libertà viene ridimensionata: l'attività imprenditoriale non deve danneggiare la collettività.
Art. 40 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Per essere lecito uno sciopero deve essere un'astensione dal lavoro collettiva e dichiarata da un'organizzazione sindacale; deve essere un'astensione volontaria.
Art 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e, salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 45 La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
Art 47 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Art 43 A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.