EDUCAZIONE CIVICA E STORIA
Roma e le sue leggi
Una grande eredità del mondo romano
iniziamo!
LE LEGGI DELLA REPUBBLICA LE LEGGI DELL'IMPERO
- LEGES PUBLICAE
- PLEBISCITI
- SENATOCONSULTI
- EDITTI
- Le leggi delle XII Tavole
Le Costituzioni imperiali
- MANFDATA
- DECRETA
- RESCRIPTA
- EPISTULAE
Le leggi in età repubblicana
LE PRIME LEGGI SCRITTE
A Roma le leggi furono tramandate oralmente per lungo tempo.La prima opera importante di codificazione è la legge delle XII tavole, redatta nel 450 a. C., perché la plebe voleva leggi scritte. In questo modo alcune norme diventarono certe e venne impedito al singolo di farsi giustizia da sé. Secondo la testimonianza di Tito Livio il tribuno della plebe Gaio Terenzilio Arsa, propose nel 462 a.C. la nomina di una commissione di magistrati con l'incarico di redigere un codice di leggi scritte. Nel 451 a.C. fu istituita una commissione di decemviri legibus scribundis che rimpiazzò le magistrature ordinarie, sia patrizie che plebee, in quell'anno. Le Dodici Tavole vennero affisse nel foro, dove rimasero fino al sacco ed all'incendio di Roma del 390 a.C. e Cicerone narra che ancora ai suoi tempi (I secolo a.C.) il testo delle Tavole veniva imparato a memoria dai bambini.
Le leggi dei re
PRIMA DELLA REPUBBLICA
Anche prima della repubblica venivano promulgate delle leggi.Esse sono note con il nome di leges regiae. Erano le deliberazioni dell'antico senato, proclamate dal re davanti ai comizi curiati. Vennero raccolte dal pontefice Papirio e presero in nome di ius Papirianum.
LE LEGGI REPUBBLICANE
SECONDA PARTE
Le leggi in età imperiale
Le Constitutiones
IMPERO
Le costituzioni imperiali erano gli atti con i quali gli imperatori romani dettavano norme nuove, modificando così l’ordinamento vigente.
Furono dette anche leges, in età tardo-antica, quando rimasero in effetti l’unica fonte del diritto.
Vengono tradizionalmente distinte in - quelle che si occupano di questioni generali - quelle che riguardano vicende particolari. Possono prendere diverse forme (mandati, editti, decreti, epistole, rescritti)
Le Constitutiones
IMPERO
Le costituzioni generali sono i pareri espressi dal principe su argomenti di carattere generale.
Le costituzioni particolari comprendono gli atti con cui il principe risolveva singoli casi. Però, per il solo fatto di provenire da lui, erano considerati applicabili subito a tutti i casi analoghi.
IMPERO
Le Constitutiones a carattere generale Sono rivolte ai funzionari per guidarli nell'esercizio della loro funzione. I mandata erano vincolanti, gli editti avevano carattere di suggerimento.
IMPERO
Le Constitutiones a carattere particolare si legano a singoli processi e casi, in cui si chiedeva l'intervento dell'imperatore. Ma mentre i decreta sono sentenze, rescripta ed epistulae sono pareri.
Le raccolte di leggi
CODICE GREGORIANO
- È la prima raccolta di leggi imperiali che conosciamo. Risale al 291-292.
- Viene detta Codice perché non è usato il volume di papiro, ma un nuovo tipo di “libro”: i fogli di pergamena era legati insieme nella forma del libro.Viene detta Gregoriano perché venne scritta da un privato di cui non sappiano nulla tranne il nome.
- Essa conteneva rescritti che risalivano a Diocleziano, ma anche ad imperatori precedenti.
- Fu molto utile perché mise ordine nelle disposizioni. Infatti era organizzata in 15 libri, ognuno con un titolo, relativo ad un argomento e riportava le leggi in ordine cronologico.
- Fu integrato da un codice successivo, detto ERMOGENIANO, usato anche in seguito.
CODICE di TEODOSIO II o di costantino
- È una raccolta pubblicata da Teodosio II (figlio di Arcadio) nel 438 relativa a questioni non trattate nelle raccolte precedenti.
- È il primo tentativo da parte dello Stato di raccogliere le costituzioni imperiali da Costantino in poi.
- Fu realizzato da una commissione costituita da 16 membri
- È composto in 16 libri ciascuno diviso in sezioni relativa ad un argomento. Le costituzioni sono inserite in ordine cronologico con l’indicazione dell’imperatore che le aveva emanate, il luogo e la data.
- Il Codice teodosiano fu un evento fondamentale perché i precedenti erano opere di privati cittadini e contenevano solo rescritti. Questo fu voluto da un imperatore, conteneva le leges ed ebbe valore di legge.
L'imperatore fonte del diritto
COSTANTINO
La commissione nominata da Teodosio II partì dalle leggi di Costantino, perché
era percepito come un principe amato da Dio (quindi il Codice teodosiano aveva un’impronta cristiana), ma soprattutto perchè era stato il primo a fare leges, indicando nell’imperatore la fonte del diritto. Costantino aveva chiarito cioè che solo l’imperatore poteva stabilire le regole che tutti dovevano seguire. Perciò tutti gli imperatori venuti dopo di lui, ad eccezione di Giuliano si erano ispirati alle sue leggi. Il Codice di Teodosio II servì a fare ordine e a stabilire con certezza quali leggi erano state emanate da Costantino che spesso veniva citato senza un vero fondamento, avendo legiferato per 25 anni e avendo prodotto una grande mole di editti, leggi e rescritti, spesso innovando il diritto.
GIUSTINIANO
- Giustiniano voleva restaurare la grandezza dell’Impero Romano. Ecco perché volle mettere mano anche al diritto, eliminando le leggi doppie e quelle contraddittorie.
- Nominò una commissione di giuristi, guidata dall’esperto Triboniano che elaborò tra il 528 e il 533 il CORPUS IURIS CIVILIS (raccolta del diritto civile)
- Per secoli il Corpus è stato il punto di riferimento del diritto europeo, sostituito nel XIX secolo dal codice napoleonico.
GIUSTINIANO
- Il CORPUS IURIS CIVILIS era articolato in
- le Istituzioni opera didattica in quattro libri destinata a coloro che studiavano il diritto sul modello delle Istituzioni scritto dal giurista romano Gaio;- il Digesto antologia in 50 libri di frammenti di opere giuridiche dei più importanti giuristi della storia di Roma;- il Codice raccolta di costituzioni imperiali da Adriano allo stesso Giustiniano;- le Novelle costituzioni emanate da Giustiniano dopo la pubblicazione del Codice, I primi tre testi sono scritti in latino, mentre l'ultimo è scritto parte in latino e parte in greco.
ED CIVICA LA LEGGE a ROMA
Stefano Tagliente
Created on February 13, 2024
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EDUCAZIONE CIVICA E STORIA
Roma e le sue leggi
Una grande eredità del mondo romano
iniziamo!
LE LEGGI DELLA REPUBBLICA LE LEGGI DELL'IMPERO
Le Costituzioni imperiali
Le leggi in età repubblicana
LE PRIME LEGGI SCRITTE
A Roma le leggi furono tramandate oralmente per lungo tempo.La prima opera importante di codificazione è la legge delle XII tavole, redatta nel 450 a. C., perché la plebe voleva leggi scritte. In questo modo alcune norme diventarono certe e venne impedito al singolo di farsi giustizia da sé. Secondo la testimonianza di Tito Livio il tribuno della plebe Gaio Terenzilio Arsa, propose nel 462 a.C. la nomina di una commissione di magistrati con l'incarico di redigere un codice di leggi scritte. Nel 451 a.C. fu istituita una commissione di decemviri legibus scribundis che rimpiazzò le magistrature ordinarie, sia patrizie che plebee, in quell'anno. Le Dodici Tavole vennero affisse nel foro, dove rimasero fino al sacco ed all'incendio di Roma del 390 a.C. e Cicerone narra che ancora ai suoi tempi (I secolo a.C.) il testo delle Tavole veniva imparato a memoria dai bambini.
Le leggi dei re
PRIMA DELLA REPUBBLICA
Anche prima della repubblica venivano promulgate delle leggi.Esse sono note con il nome di leges regiae. Erano le deliberazioni dell'antico senato, proclamate dal re davanti ai comizi curiati. Vennero raccolte dal pontefice Papirio e presero in nome di ius Papirianum.
LE LEGGI REPUBBLICANE
SECONDA PARTE
Le leggi in età imperiale
Le Constitutiones
IMPERO
Le costituzioni imperiali erano gli atti con i quali gli imperatori romani dettavano norme nuove, modificando così l’ordinamento vigente. Furono dette anche leges, in età tardo-antica, quando rimasero in effetti l’unica fonte del diritto. Vengono tradizionalmente distinte in - quelle che si occupano di questioni generali - quelle che riguardano vicende particolari. Possono prendere diverse forme (mandati, editti, decreti, epistole, rescritti)
Le Constitutiones
IMPERO
Le costituzioni generali sono i pareri espressi dal principe su argomenti di carattere generale.
Le costituzioni particolari comprendono gli atti con cui il principe risolveva singoli casi. Però, per il solo fatto di provenire da lui, erano considerati applicabili subito a tutti i casi analoghi.
IMPERO
Le Constitutiones a carattere generale Sono rivolte ai funzionari per guidarli nell'esercizio della loro funzione. I mandata erano vincolanti, gli editti avevano carattere di suggerimento.
IMPERO
Le Constitutiones a carattere particolare si legano a singoli processi e casi, in cui si chiedeva l'intervento dell'imperatore. Ma mentre i decreta sono sentenze, rescripta ed epistulae sono pareri.
Le raccolte di leggi
CODICE GREGORIANO
CODICE di TEODOSIO II o di costantino
L'imperatore fonte del diritto
COSTANTINO
La commissione nominata da Teodosio II partì dalle leggi di Costantino, perché era percepito come un principe amato da Dio (quindi il Codice teodosiano aveva un’impronta cristiana), ma soprattutto perchè era stato il primo a fare leges, indicando nell’imperatore la fonte del diritto. Costantino aveva chiarito cioè che solo l’imperatore poteva stabilire le regole che tutti dovevano seguire. Perciò tutti gli imperatori venuti dopo di lui, ad eccezione di Giuliano si erano ispirati alle sue leggi. Il Codice di Teodosio II servì a fare ordine e a stabilire con certezza quali leggi erano state emanate da Costantino che spesso veniva citato senza un vero fondamento, avendo legiferato per 25 anni e avendo prodotto una grande mole di editti, leggi e rescritti, spesso innovando il diritto.
GIUSTINIANO
GIUSTINIANO
- Il CORPUS IURIS CIVILIS era articolato in
- le Istituzioni opera didattica in quattro libri destinata a coloro che studiavano il diritto sul modello delle Istituzioni scritto dal giurista romano Gaio;- il Digesto antologia in 50 libri di frammenti di opere giuridiche dei più importanti giuristi della storia di Roma;- il Codice raccolta di costituzioni imperiali da Adriano allo stesso Giustiniano;- le Novelle costituzioni emanate da Giustiniano dopo la pubblicazione del Codice, I primi tre testi sono scritti in latino, mentre l'ultimo è scritto parte in latino e parte in greco.