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LESANZIONI

è una conseguenza sfavorevole prevista per chi non rispetti una norma giuridica. In generale, consiste nella limitazione di diritti per l'inosservanza del comportamento prescritto, prevedendo una sanzione volta a scoraggiarla. Va detto che, se la maggioranza delle norme di condotta è assistita da una sanzione, vi possono essere anche obblighi e doveri non sanzionati; in casi come questi nel diritto romano si parlava di leges imperfectae (norme imperfette) in contrapposizione a quelle perfectae assistite da sanzione.Il soggetto sul quale grava la responsabilità può essere una persona fisica o giuridica. Un principio tradizionale, espresso dal brocardo "societas delinquere non potest", vuole che le sanzioni penali possano essere comminate solamente a persone fisiche; molti ordinamenti lo hanno superato, mentre in Italia è ancora in vigore, sebbene attenuato in qualche modo dopo l'introduzione, nel 2001, di una forma di responsabilità penale degli enti.La sanzione, prevista (o, come si suol dire, comminata) dalla norma in via generale e astratta, è inflitta (o irrogata) al soggetto responsabile di un illecito concretamente accertato, dall'autorità cui l'ordinamento ha attribuito il relativo potere; negli ordinamenti statali è tipicamente un giudice, ma può essere anche un organo della pubblica amministrazione. Negli ordinamenti primitivi, invece, e tuttora nell'ordinamento internazionale, l'applicazione della sanzione è lasciata al soggetto offeso dall'illecito (o al suo gruppo), il quale si fa in questo modo giustizia da sé (autotutela). Solitamente le sanzioni sono date unilateralmente ai Paesi non allineati.

Le Sanzioni.

La sanzione può essere risarcitoria, cioè finalizzata a reintegrare il danno subito da un altro soggetto in conseguenza dell'illecito, oppure punitiva, finalizzata cioè all'afflizione del trasgressore: la sanzione punitiva colpisce il comportamento illecito in sé, quella risarcitoria le sue conseguenze, cercando di compensarle.Tipico esempio di sanzione risarcitoria è l'obbligazione ex lege di risarcire il danno ingiusto causato con colpa o dolo, prevista nell'ordinamento italiano dall'art. 2043 del Codice civile; tipico esempio di sanzione punitiva è la pena, ossia la sanzione penale, prevista in conseguenza di un reato. Talvolta una sanzione può cumulare entrambe le funzioni: è il caso dei danni punitivi nei sistemi di common law.Alla funzione riparatoria o punitiva della sanzione, si aggiunge una funzione preventiva: infatti, la certezza o, almeno, un'adeguata probabilità della sua applicazione ha l'effetto di indurre la maggior parte dei soggetti cui è destinata a evitarla, astenendosi dal comportamento illecito.

Sanzioni Risarcitorie e Punitive

La sanzione penale ha una funzione prevalentemente punitiva e accompagna le norme la cui violazione è ritenuta dal legislatore di particolare gravità. Può consistere nella restrizione della libertà personale per un periodo di tempo più o meno lungo, o nel pagamento di una multa o di un’ammenda. Le norme cui è associato questo tipo di sanzione compongono il diritto penale. La sanzione civile accompagna le norme di diritto privato e consiste, generalmente, nella riparazione del danno causato. Così, per esempio, chi non paga un debito non potrà essere arrestato (l’arresto per debiti è scomparso dal nostro ordinamento dal 1877) ma, su richiesta del creditore, potrà essere obbligato dal giudice, anche mediante la vendita forzata dei suoi beni, a pagare il debito e a risarcire il danno causato. Questo tipo di sanzione ha, chiaramente, una funzione riparatoria. La sanzione amministrativa è prevista soprattutto per la violazione di norme che regolano gli aspetti della vita sociale su cui si estende il controllo della pubblica amministrazione (vedi forum di diritto pubblico) Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure in altre e più gravi forme di punizione, come il licenziamento per il pubblico dipendente che abbia commesso gravi mancanze, oppure il ritiro della licenza commerciale per il ristoratore che non abbia rispettato le norme sull’igiene e così via.

-TIPI DI SANZIONE-

-SANZIONI DETENTIVE-

-SANZIONI PECUNIARIE-

Una pena detentiva, in diritto, indica un tipo di pena consistente nella privazione della libertà personale del condannato, protratta per un periodo di tempo determinato, per tutta la vita o a tempo indeterminato (sicché la fine è stabilita durante l'esecuzione, in base al comportamento del condannato). Si tratta del tipo di pena più frequentemente utilizzato negli ordinamenti contemporanei; non tutti, però, conoscono la pena detentiva a vita e solo alcuni quella a tempo indeterminato.Le pene detentive possono essere eseguite in apposite istituzioni totali, variamente denominate (carcere, prigione, penitenziario, istituto di pena ecc.), oppure, in certi casi, nella dimora del condannato. La privazione della libertà personale dà luogo a una situazione di detenzione, la quale però può derivare anche da altre misure, come quelle cautelari decise nell'ambito del processo penale oppure, in certi ordinamenti, le misure di sicurezza disposte dal giudice o le misure di prevenzione disposte dall'autorità amministrativa.Il condannato a una pena detentiva può essere obbligato a svolgere, durante la detenzione, un lavoro (lavoro forzato o punitivo), volto alla sua rieducazione e al suo reinserimento nella società, come avviene per lo più negli ordinamenti attuali, oppure, come avveniva soprattutto in passato, ad aggravare l'afflizione derivante dalla pena (era il caso dei lavori forzati a vita e a tempo, previsti dal Codice penale italiano del 1865). Il condannato può, inoltre, subire la perdita o limitazione di altri diritti (ad esempio, dei diritti politici) fino ad arrivare, in ordinamenti del passato, alla privazione della capacità giuridica (la cosiddetta morte civile).

Nel diritto penale, è una sanzione comminata per la violazione di un precetto penale e si sostanzia nel pagamento di una somma di denaro. Sono pene pecuniarie la multa (art. 24 del c.p.) e l'ammenda (art. 26 del c.p.), che si affiancano alle pene detentive (ergastolo, reclusione, arresto). Nel diritto civile, la pena pecuniaria è una sanzione di natura amministrativa che il giudice può comminare sia alle parti che ai terzi, nei casi previsti, al fine di rendere più sollecito e leale lo svolgimento del processo.