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Gli schiavi a Roma

Veronica Arrigo

Created on December 15, 2023

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Transcript

GLI SCHIAVI A ROMA

Arrigo Veronica, Donato Giorgia, La Greca Valeria, Maurotto Bianca

III A

INDICE

  • Come gli antichi consideravano la schavitù
  • Come si diventa schiavi
  • Il mercato romano degli schiavi
  • Condizione giuridica degli schiavitù

COME GLI ANTICHI CONDSIDERAVAMO LA SCHIAVITÙ

La parola schiavo viene dal latino "slavus ".Questo termine veniva utilizzato dalle popolazioni indoeuropee per indicare i prigionieri di guerra slavi e per manifestare la propria superiorità su di loro. Nell'antichità, ridurre un persona in schiavitù era una cosa assolutamente naturale e lecita, nonostante molti schiavi lo erano per nascita. Come espresse il celebre filosofo greco Aristotele, infatti: " È dunque evidente che per natura alcuni uomini sono liberi ed altri schiavi e che per questi ultimi l'essere schiavi è giusto ed utile." | Romani quindi vedevano l'esistenza degli schiavi come una naturale necessità, dal momento che erano utilizzati come animali e utensili da lavoro per portare avanti l'economia e la società. Tuttavia, la distinzione tra uomini liberi e schiavi non era solamente basata sulla natura, bensì sul diritto (de iure) che definiva scrupolosamente i confini tra le due condizioni.

COME SI DIVENTA SCHIAVI?

Grandissima parte degli schiavi a Roma era costituita da prigionieri di guerra: captivi che non avevano pagato il riscatto, civili catturati in occasione delle conquiste o catturati da pirati. Tuttavia, non solo i prigionieri di guerra potevano diventare schiavi: se la madre fosse stata schiava al momento della nascita del bambino, il figlio automaticamente sarebbe diventato schiavo; al contrario, se il padre era schiavo e la madre libera, anche il figlio sarebbe stato libero. Anche i bambini abbandonati in strada, se trovati da un mercante con pochi scrupoli, erano spesso destinati alla vendita. Anche i creditori insolventi (ma anche coloro che avevano compiuto reati particolari) rischiavano di diventare schiavi, anche perché era per loro l’unico modo di ripagare il debito. Tuttavia, questa forma di schiavitù era spesso temporanea, e tutti potevano diventare schiavi, uomini, donne e bambini, a prescindere dalla provenienza geografica dell’individuo. Poteva accadere anche che un libero cittadino decidesse di farsi vendere come schiavo truffando un acquirente incauto, per poi incassare parte del prezzo pattuito.

IL MERCATO ROMANO DEGLI SCHIAVI

Durante l'antica Roma, i mercanti di schiavi vendevano pubblicamente gli schiavi nel Foro e nelle botteghe, sotto la vigilanza degli edili curuli, magistrati responsabili della regolare funzione dei mercati. Gli schiavi venivano esposti su un palco girevole chiamato "catasta" affinché i potenziali acquirenti potessero valutarne l'aspetto e la robustezza. Il venditore doveva informare l'acquirente sulle caratteristiche dello schiavo attraverso un cartello chiamato "titulus" appeso al collo di ciascun schiavo, che indicava nazionalità, attitudini, qualità e difetti. Nel titulus dovevano essere chiaramente elencate informazioni come malattie, tentativi di fuga o colpe commesse dallo schiavo. I prezzi degli schiavi variavano in base all'età e alle qualità, e caratteristiche come intelligenza, cultura, bellezza, abilità musicali, conoscenza del greco e peculiarità del carattere o aspetto fisico che potevano aumentare il loro valore. Il mercato degli schiavi era presente in ogni centro cittadino sotto il dominio romano, ma l'isola di Delo, nel Mar Egeo, divenne un importante centro per il commercio internazionale degli schiavi, con un volume di vendite che poteva arrivare a circa10.000 schiavi al giorno.

CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI SCHIAVI

Nel diritto romano l’uomo libero era “un animale politico”, portato per natura a unirsi ai propri simili e destinato a vivere e agire per formare delle comunità. Chi si affacciava alla vita da “schiavo” (servus) o per sua disgrazia lo diventava nel corso degli anni non poteva aspettarsi le garanzie di cui l’essere umano gode oggi in quanto tale: non aveva alcun diritto, ma solo responsabilità penali; non era un soggetto giuridico, non poteva, cioè, intraprendere alcuna azione legale. Per il diritto romano lo schiavo era praticamente come un oggetto; non per caso in diverse lingue antiche si utilizzava il genere neutro per indicare lo schiavo, come il termine giuridico latino mancipium (da manus e capio, è “colui che prende in mano” qualcosa per acquistarla), il quale indica la cosa acquistata, in generale “la proprietà”, in particolare “lo schiavo”.

Sottotitolo

La condizione giuridica assente dello schiavo la si può notare in molti testi dei più grandi scrittori classici. Quintiliano scrive: ad servum nulla lex pertinet (nessuna legge riguarda lo schiavo, cioè la legge non prende in considerazione lo schiavo). Catone il Censore nel “De agri cultura” (Il sec. a. C.) invita l’amministratore di una fattoria a disfarsi degli schiavi malandati o vecchi: Pater familias vendat (venda) oleum, vinum, frumentum quod supersit (che avanzi); boves vetulos, plastrum (un carro) vetus, ferramenta vetera, servum senem, servum morbosum et quid aliud supersit (e qualsiasi altra cosa avanzi) vendat. Gli schiavi sono quindi posti sullo stesso piano di bestiame, carri e attrezzi da lavoro che, una volta vecchi o difettosi, devono essere venduti. Lo schiavo nasce unicamente per lavorare e non può godere del tempo libero, (otium) prerogativa esclusiva dell’uomo ingenuus (di condizione libera). Terenzio Varrone, nel De re rustica (I secolo a. C.) non esita ad inserirlo accanto al carro da trasporto e al bue in quanto instrumentum vocale, cioè attrezzo dotatodi voce: Nunc dicam agri quibus rebus (con quali strumenti) colantur. Quas res (queste cose, acc.) alii dividunt in duas partes: in homines et adminicula (strumenti) hominum, sine quibus rebus (cose senza le quali) colere non possunt, alii in tres partes: instrumenti genus (il genere di strumento) vocale, semivocale et mutum: vocale in quo (nel quale) sunt servi, semivocale in quo sunt boves, mutum in quo sunt plaustra (carri).

Nonostante questo i testi normativi che si occupavano dello schiavo, come un oggetto giuridico, erano molti, e questo perché ogni atto civile o penale in cui fosse coinvolto uno schiavo necessitava di norme particolari e differenti. In un primo tempo egli non poteva possedere nulla, non poteva contrarre legittime nozze (iustae nuptiae) ed era sfornito di ogni mezzo giuridico contro i maltrattamenti del padrone, il quale aveva la facoltà anche di porre fine alla sua vita.Quaedam (certe) personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri subiectae sunt: earum quae (che) alieno iuri subiectae sunt, alio in potestate parentum, aliae in potestate dominorum sunt. In potestate dominorum sunt servi et apud omnes gentes dominis in servos vitae necisque potestas est. (Giustiniano, Corpus Iuris civilis)

Questa condizione con il tempo venne mitigata. Allo schiavo venne concesso di mettere da parte un piccolo gruzzolo (peculium). Gli si consentì anche di scegliersi fra le schiave una conserva come compagna e di vivere con lei in una forma di matrimonio servile detto contubernium, pur effetti giuridici, poiché i figli che ne nascevano erano schiavi del pater familias. Per evitare però forme di ribellione, i figli venivano separati dai genitori, vendendoli sul mercato e controllandone gli accoppiamenti. Solamente in Età imperiale il contubernium trovò una protezione legale, vietando al padrone di vendere separatamente i componenti.

II lato della servitù meno tollerabile è quindi l’essere esposto a subire senza alcuna difesa le pene inflitte dal padrone che, decidendo senza il freno di una legge, rendeva legge la propria volontà. Le pene servili erano durissime: dal trasferimento nella familia rustica, dall’obbligo del lavoro forzato nell’ergastulum o alla ruota del mulino, pene a cui si accompagnava di regola l’essere in catene, dalla fustigazione, si giungeva a forme di tortura raccapriccianti: l’ustione mediate lamine di metallo incandescenti, l’eculeus, uno strumento di legno che stirava il corpo e spezzava le giunture, la mutilazione ecc. Gli schiavi fuggitivi venivano marchiati a fuoco, spesso sulla fronte, con le lettere FUG. (fuggitivo) KAL. (calunniatore) FUR. (ladro), allo scopo di impedire, in caso di fuga, che si facessero passare per liberi o finissero nelle mani di qualcuno che poteva sostenere di esserne il padrone. In definitiva si potevano considerare particolarmente fortunati quegli schiavi i cui padroni, per renderli riconoscibili, applicavano al loro collo un medaglione iscritto.

Dal Corpus Inscriptionum Latinarum, raccolta iniziata nel 1853 dallo storico Teodoro Mommsen, ricaviamo alcune delle frasi che potevano essere iscritte: 1. Fugi, tene me cum revocaveris me domino meo Zonino accipies solidum. 2. Tene me quia fugio et revoca me ad Gemellinum medicum. 3. Tene me ne fugiam et revoca me in forum Traiani in Purpuretica (nel portico Porfiretico) ad Pascasium dominum meum.