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sistema penale e tossicodipendenza
Mariella Ciraci
Created on October 26, 2023
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Transcript
Custodia cautelare Fase dell'esecuzione della pena detentiva
TOSSICODIPENDENTEIndagato/Imputato, Condannato
START
Dott.ssa Mariella Ciracì
INDEX
LO STATO DI TOSSICODIPENDENZA NEL DIRITTO PENALE
L'AFFIDAMENTO TERAPEUTICO TRA PREORDINAZIONE ED EFFETTIVITA' DELLO STATUS DI TOSSICODIPENDENZA
IL DIBATTITO
ALCUNI DATI
LA SVOLTA CULTURALE
MAP
NORMATIVA ATTUALE
LA REALTA' E I SUOI NODI IRRISOLTI
LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
CONCLUSIONI
Dott.ssa Mariella Ciracì
il dibattito
Sindrome di prisonizzazione (Clemmer 1940)
"il mondo della prigione è un mondo privo di benevolenza. C'è sporcizia, puzza e sciatteria; ci sono monotonia e stupore. La sua popolazione è frustrata, infelice, smaniosa, rassegnata, amareggiata, astiosa, vendicativa… Se si eccettuano pochi individui, regna lo smarrimento", motivo per cui si genera un adattamento allo stile di vita carcerario, quasi come fosse un effetto dell'istinto di sopravvivenza alle condizioni forzate in cui si è costretto a vivere.
consiste in un insieme di sintomi e segni clinici, derivati dalla detenzione in carcere, che costituiscono un processo di spersonalizzazione, di demolizione della propria immagine, di annichilimento dell'autostima.
inghiottimento del singolo in una realtà talmente forte totalizzante, che non lascia scampo.
Analisi sociologiche anni 70
Info
- isolamento ed emarginazione,
- agevolazione trasmissione malattie infettive
- acquisizione comportamenti antisociali attraverso l'esposizione a modelli criminali
- non deterrenza delle recidive
Dott.ssa Mariella Ciracì
Tossicodipendenza egiudizio di responsabilità
diritto penale
Artt.92, I comma e 93 c.p. piena imputabilità
Art.95 c.p. non imputabilità nell'accertata cronica intossicazione
Quando il reato e' commesso in stato di ubriachezza, e questa e' abituale, la pena e' aumentata. Agli effetti della legge penale, e' considerato ubriaco abituale chi e' dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza. L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato e' commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi e' dedito all'uso di tali sostanze.
Art.94 c.p.
Dott.ssa Mariella Ciracì
la svolta culturale
- Legge 685/75 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura, riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" Cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione all'interno del carcere. Art.84
- Legge 26 luglio 1975, n.354
- Legge Gozzini 663/86, "Modifiche alla Legge sull'ordinamento penitenziario sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" Permessi premio
Dott.ssa Mariella Ciracì
D.P.R. 309/1990
la svolta culturale
"Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"
- Sovraffollamento
- Incompatibilità tra stato di tossicodipendenza e carcere
- Bilanciamento tra diritto alla salute, rieducazione della pena, tutela della collettività
- Referendum 1993, abrogazione....
Dott.ssa Mariella Ciracì
Capo II Titolo VIII dpr 309/90
Tre strade alternative
Art.89 Misura cautelare
Art. 90 Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
Art. 94 Affidamento in prova in casi particolari
Art.95 Detenzione Icatt
Dott.ssa Mariella Ciracì
ICATT
Gli istituti a custodia attenuata (o ICATT, carceri di piccole dimensioni interamente dedicati) sono attualmente tre: Eboli, Terza Casa Circondariale di Roma Rebibbia, Giarre. Le Sezioni di custodia attenuata (o SeATT, annesse a grandi carceri) sono cinque: Milano San Vittore, Torino, Genova Marassi, Padova Due Palazzi. Le custodie attenuate per detenuti comuni sono venti: Laureana di B., Paola, Carinola, Civitavecchia CR, Avezzano, Pescara, Larino, Teramo, Biella, Fossano, Torino (2), Genova, Imperia, Altamura, Firenze, Gorgona, S. Gimignano, Siena, Volterra, Orvieto. Gli istituti a Custodia Attenuata per (detenute) madri (o ICAM) sono cinque: Lauro, Milano S. Vittore, Torino, Senorbì (CA). Le Sezioni a custodia attenuata femminili sono 2: Teramo e Torino.
Dal 2008, intanto, la medicina penitenziaria è stata trasferita nelle competenze delle Regioni.
L’attenzione del sistema sanitario (Regioni, ASL) è senz’altro diminuita accanto a mancati incrementi nelle dotazioni organiche, nella messa a disposizione di fondi e soprattutto nell’applicazione di modelli operativi efficaci. Oggi siamo di fronte a modelli operativi differenti e non interoperabili tra Regioni e tra le differenti ASL; ciò va a scapito dell’uguaglianza di trattamento delle persone detenute, che tra un carcere e l’altro possono ricevere tipi di trattamenti anche molto differenti. Da alcuni provengono richieste di aumentare i LEA (Livelli essenziali di assistenza) e di crearne di specifici per i cittadini detenuti, ma questa soluzione appare poco congrua, considerando che il transito delle competenze sanitarie è stato realizzato proprio per ottenere un’uguaglianza tra le due popolazioni. Basterebbe che tutti i LEA previsti fossero applicati realmente.
Dott.ssa Mariella Ciracì
L.354/1975
Altre opportunita'
- Affidamento in prova al Servizio Sociale
- Detenzione domiciliare
- Semilibertà
+ info
Dott.ssa Mariella Ciracì
l.689/1981
Le pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dall’art. 20-bis c.p. e della novellata L. 689/1981. RIFORMA CARTABIA 2022
Riforma del processo penale per rispettare gli impegni assunti dall'Italia in relazione al PNRR, ossia la riduzione entro il 2026 del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.
semilibertà sostitutiva (limite di pena 4 anni),
detenzione domiciliare sostitutiva (limite di pena 4 anni):
il lavoro di pubblica utilità sostitutivo(limite di pena 3 anni,)
la pena pecuniaria sostitutiva (limite di pena 1 anno)
Dott.ssa Mariella Ciracì
Detenuti tossicodipendenti al 31 dicembre 2022
nuovi utenti
37,1%
Cocaina/crack 52,5%
Oppiacei/oppioidi 27,8%
Cannabinoidi 11,7%
Dott.ssa Mariella Ciracì
Rapporto M/F
Presenze in carcere
95,77%
4,23%
Aggiornato al 30 settembre 2023
+ info
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
Dott.ssa Mariella Ciracì
Tipologie
Quali reati?
La maggior parte dei detenuti in carcere tossicodipendenti:
- per violazione del DPR n.309/1990 ha commesso reati riferiti:
- Delitti acquisitivi
- Delitti non acquisitivi
(rapine, furti, ricettazioni, estorsioni anche a danno dei propri familiari)
Dott.ssa Mariella Ciracì
La realtà e i suoi nodi irrisolti
Sovraffollamento+ 8000
Scarso accesso alle misure per gli stranieri
Concezione monolitica del tossicod.-tipo
Valutazione burocratica del TS
Lunghezza dei tempi processuali
18/12/2022 DDL S 937Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione e di programmi di riduzione del danno.
Dott.ssa Mariella Ciracì
Grazie!
Misura cautelare
art. 89 d.p.r . 309/09
- nei confronti di condannato con sentenza definitiva (non più soggetta ad impugnazioni) per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza è privilegiata la misura cautelare non carceraria, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
Collocamento in comunità in luogo della custodia cautelare in carcere: nessuna preclusione per l’indagato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74)
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 17010/12; depositata l’8 maggio)
È una forma di trattamento penitenziario avanzato in cui, a fronte della già prevista applicazione del regolamento penitenziario, si favoriscono interventi sanitari e specialistici per un migliore recupero della persona.
La custodia attenuata può essere realizzata in idonei reparti o sezioni di istituti più grandi (SeATT) oppure in istituti a questa dedicati (ICATT)’
Misura cautelare
art. 89 d.p.r . 309/09
- nei confronti di condannato con sentenza definitiva (non più soggetta ad impugnazioni) per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza è privilegiata la misura cautelare non carceraria, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
Collocamento in comunità in luogo della custodia cautelare in carcere: nessuna preclusione per l’indagato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74)
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 17010/12; depositata l’8 maggio)
Affidamento in prova in casi particolari art. 94 d.p.r . 309/09
- Attualità dello stato di tossicodipendenza, non connessione tra reato e stato di tossicodipendenza.
- certificazionel.49/2006, accertamento della non preordinazione da parte del TS,
- limite 6 anni (pena o residuo di pena)
- L.10/14 Abrogazione 5 c. art.24 (divieto per più di 2 volte)
- Avvio della misura, PM, dall'accoglimento del TS, decorrenza più favorevole se programma risulti già
certificazione SER.D : 1. lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza (che deve essere attuale al momento in cui deve essere eseguita la pena), 2. la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche 3. la presenza di un programma terapeutico in corso (e, quindi, da proseguire), o a cui intenda sottoporsi (e, pertanto, da intraprendere) 4. l’idoneità del programma terapeutico concordato ai fini del recupero psicofisico del condannato e a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati in quanto effettivamente capace di incidere sulla causa criminogena connessa all’uso di sostanze stupefacenti e sulla capacità delinquenziale del soggetto tossicodipendente
«Il carcere è un luogo di sepolti vivi». “Nella classifica degli eventi esistenziali più drammatici, la carcerazione viene al terzo posto dopo la morte di un figlio e la morte della moglie. In un contesto drammatico dove dominano la miseria e la promiscuità, attualmente le carceri sono degli enormi serbatoi, dove la società, senza eccessive remore, continua a rinchiudere una marea di tossicodipendenti, di extracomunitari, di disturbati mentali, sembra un tentativo per neutralizzarli e renderli inoffensivi. I numeri parlano fin troppo chiaro e sono numeri preoccupanti, mai raggiunti nella storia del nostro Paese, che rendono tutto più complicato. Sovraffollamento vuol dire inevitabilmente minor vivibilità per i detenuti. Ci troviamo di fronte uomini e donne degradati ed umiliati. Prevalgono i "poveri diavoli", i cosiddetti "cani senza collare", tutti appartenenti agli strati sociali più deboli e poveri, “allevati” sui marciapiedi e nei sobborghi delle città”. I detenuti sono dei residui di umanità che vivono al di fuori dei cicli della natura. Il carcere li condiziona, li disumanizza, li modifica, li peggiora sia fisicamente che psicologicamente. Non indossano più il pigiama a strisce, non portano sul camiciotto o sul berretto il numero di matricola, ma resta purtroppo la realtà di rappresentare un numero, talora un fascicolo. “Il carcere è una chirurgia dell’anima. Il carcere è malattia”
Francesco Ceraudo (Dirigente Sanitario Casa Circondariale di Pisa)
“Uomini come bestie. Il medico degli ultimi” 2019
Le pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dall’art. 20-bis c.p. e della novellata L. 689/1981. RIFORMA CARTABIA 2022
Riforma del processo penale per rispettare gli impegni assunti dall'Italia in relazione al PNRR, ossia la riduzione entro il 2026 del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.
semilibertà (limite di pena 4 anni),
detenzione domiciliare (limite di pena 4 anni):
il lavoro di pubblica utilità (limite di pena 3 anni,)
la pena pecuniaria (limite di pena 1 anno)
Misura cautelare
art. 89 d.p.r . 309/09
- nei confronti di condannato con sentenza definitiva (non più soggetta ad impugnazioni) per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza è privilegiata la misura cautelare non carceraria, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
Collocamento in comunità in luogo della custodia cautelare in carcere: nessuna preclusione per l’indagato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74)
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 17010/12; depositata l’8 maggio)
Misura cautelare
art. 89 d.p.r . 309/09
- nei confronti di condannato con sentenza definitiva (non più soggetta ad impugnazioni) per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza è privilegiata la misura cautelare non carceraria, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
Collocamento in comunità in luogo della custodia cautelare in carcere: nessuna preclusione per l’indagato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74)
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 17010/12; depositata l’8 maggio)
SOSPENSIONE ESECUZIONE DELLA PENA EX ART. 90 D.P.R. 309/1990 Risulta essere un beneficio applicabile solo una volta nella vita del soggetto, anche in relazione a più pene, ed esclusivamente a condannato tossicodipendente (non ad alcooldipendente).
Destinatari di tale beneficio sono i condannati con sentenza definitiva sino a pena di anni sei (sino ad anni quattro in caso di condanna per reati ritenuti di maggiore gravità ex art. 4 bis Ord. Pen.)
Presupposti di applicabilità della misura: 1) L’intervenuta conclusione del programma terapeutico (non, quindi, programma in corso o da intraprendere, come per affidamento previsto dall’art. 94 D.P.R. n.309/1990) a seguito di sottoposizione, con esito positivo, al percorso terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso struttura pubblica o privata autorizzata.
2) Il reato deve essere stato commesso in relazione allo stato di tossicodipendenza, desumibile da
relazione del SERD attestante il trattamento del soggetto all’epoca della commissione del reato;
l’esecuzione della pena – detentiva e pecuniaria ( quest’ultima solo in caso di accertate disagiate condizioni economiche) – rimane sospesa e poi si estingue se, nei cinque anni il condannato non commette altro delitto non colposo ( art. 93 comma 1 , 2 bis D.P.R. n. 309/1990). Il termine quinquennale per l’estinzione può essere retrodatato a domanda dell’interessato, il quale potrà richiedere che venga stabilita una data di decorrenza più favorevole ( antecedente all’istanza, in genere in corrispondenza con l’inizio del programma terapeutico).Il legislatore accorda, pertanto, il beneficio della sospensione/estinzione della pena solo se è intervenuto il recupero terapeutico del condannato
Misura cautelare
art. 89 d.p.r . 309/09
- nei confronti di condannato con sentenza definitiva (non più soggetta ad impugnazioni) per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza è privilegiata la misura cautelare non carceraria, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
Collocamento in comunità in luogo della custodia cautelare in carcere: nessuna preclusione per l’indagato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74)
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 17010/12; depositata l’8 maggio)
Misura cautelare
art. 89 d.p.r . 309/09
- nei confronti di condannato con sentenza definitiva (non più soggetta ad impugnazioni) per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza è privilegiata la misura cautelare non carceraria, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
Collocamento in comunità in luogo della custodia cautelare in carcere: nessuna preclusione per l’indagato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74)
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 17010/12; depositata l’8 maggio)
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
Misura cautelare art. 89 d.p.r . 309/09
- per indagato/imputato per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza è privilegiata la misura cautelare non carceraria, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (art 4 bis o.p. es. terrorismo, associazione di tipo mafioso, omicidio, maltrattamenti in famiglia, stalking, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona, immigrazione clandestina, contrabbando tabacchi aggravato, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti....)
- Si applica l'art.89 in via eccezionale l'autoredi reati ex art.4 bis o.p. agli a.d. con in corso un p.t. , quando l'interruzione possa pregiudicare il recupero del soggetto.
- Collocamento in comunità in luogo della custodia cautelare in carcere: nessuna preclusione per l’indagato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74)
Misura cautelare
art. 89 d.p.r . 309/09
- nei confronti di condannato con sentenza definitiva (non più soggetta ad impugnazioni) per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza è privilegiata la misura cautelare non carceraria, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
Collocamento in comunità in luogo della custodia cautelare in carcere: nessuna preclusione per l’indagato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74)
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 17010/12; depositata l’8 maggio)