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LA COSTITUZIONE IN AUSTRIA

Greta Canovaro

Created on October 1, 2023

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Transcript

LA COSTITUZIONE DELL'AUSTRIA

La repubblica federale austriaca presenta profili federali non riconducibili al modello classico. La scarsa conflittualità a livello politico ha consentito il mantenimento di una struttura federale dalle potenzialità inespresse, che tuttavia ha trovato nell'adesione dell'Austria all'Unione europea un incentivo per ulteriori, positivi sviluppi.

PREMESSA

Nata alla fine del primo conflitto mondiale in seguito alla dissoluzione dell'Impero austroungarico dalla volontà dei Länder di lingua tedesca legati alla Corona imperiale di dare vita ad una nuova entità statuale, l'Austria diventa ufficialmente una repubblica il 12 novembre 1918. La Costituzione, adottata nel 1920, assume tra i suoi valori fondanti il principio federale: ma è questione formale, più che sostanziale. La vocazione centralistica del regime austriaco, la prevalenza del Bund sull'autonomia dei Länder che emerge dalle disposizioni costituzionali danno conto di un modello federale atipico che resterà comunque tale nei decenni a venire, connotando l'Austria come il meno federale tra tutti gli stati federali d'Europa.

FEDERAZIONE
STRUTTURA DELLA

Nonostante la riforma del 1929 abbia introdotto l'elezione diretta del Presidente federale, la Repubblica austriaca resta fondamentalmente una democrazia parlamentare. Eletto direttamente dal popolo con sistema maggioritario a doppio turno, il Capo dello Stato dura in carica sei anni e può essere rieletto una volta soltanto. Il Presidente ha poteri limitati: la nomina (e la revoca) del Cancelliere e degli altri membri del governo, lo scioglimento e la convocazione del Consiglio Nazionale, la promulgazione delle leggi, l'indizione del referendum popolare e la concessione della grazia.

A livello centrale, il potere esecutivo spetta al Cancelliere federale e ai membri del suo governo. Esso gode della fiducia implicita del solo Consiglio Nazionale. Titolare del potere legislativo è il Parlamento che si compone di due camere: il Consiglio Nazionale e il Consiglio Federale. Spetta ai membri di entrambe il potere di iniziativa. È ai 183 membri del Consiglio Nazionale che spetta l'approvazione delle leggi. La Costituzione stabilisce che essi esercitino le loro funzioni senza vincolo di mandato: ciò significa che i consiglieri federali sono svincolati dalle indicazioni e dagli interessi specifici dei territori di provenienza e la loro elezione dipende di fatto dalla militanza in un partito politico.

Gli Stati federati che formano la Repubblica austriaca sono i Länder autonomi di Burgenland, Carinzia, Bassa Austria, Alta Austria, Salisburgo, Stiria, Tirolo, Vorarlberg, e Vienna che è al tempo stesso Land, capitale della Federazione e Comune. Tali enti sono dotati ciascuno di una propria costituzione, di autonomi organi di rappresentanza e di governo, e di una parziale autonomia finanziaria.

La costituzione austriaca è composta da 152 articoli e si ispira a principi di democrazia e rappresentatività. Le norme internazionali generalmente riconosciute, costituiscono parte integrante del diritto federale austriaco. È compito dell’esercito federale non soltanto assicurare l’integrità territoriale e la neutralità dell’Austria, ma anche di difendere gli organi costituzionali e le libertà democratiche.

PRINCIPI GENERALI

IN AUSTRIA

Articolo 7 Tutti i cittadini della Federazione sono uguali davanti alla legge. Sono esclusi privilegi di nascita, di sesso, di ceto, di classe e di confessione religiosa. Nessuno può essere discriminato per la propria disabilità. La Repubblica (Federazione, Länder e Comuni) promuove e garantisce la parità di trattamento di tutti, disabili e non, in tutti i settori della vita quotidiana. La Federazione, i Länder ed i Comuni riconoscono le pari opportunità tra uomo e donna. Sono ammissibili tutte quelle disposizioni che di fatto promuovono le pari opportunità tra gli uomini e le donne eliminando le diseguaglianze tuttora esistenti. Per definire le cariche si utilizza la forma data dal sesso di colui o colei che le detiene. Lo stesso accade per i titoli. Ai dipendenti pubblici, compresi gli appartenenti all'esercito federale, è assicurato l'esercizio, senza restrizioni, dei loro diritti politici.

PRINCIPI GENERALI

IN ITALIA

Articolo 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso , di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche , di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

IN AUSTRIA

Articolo 14 La legislazione e l'esecuzione in materia scolastica, nonché in ambito educativo in materia di convitti e case dello studente, sono di competenza federale, in quanto non sia diversamente disposto nei commi seguenti. Spettano alla Federazione la legislazione di principio ed ai Länder la legislazione di attuazione e l’esecuzione nelle seguenti materie: a) composizione ed articolazione degli organi collegiali che devono essere costituiti, a livello di Land e di Distretto politico nell'ambito delle autorità scolastiche federali, comprese la nomina dei membri di tali organi collegiali e le loro indennità;

d) requisiti tecnici per l’assunzione da parte di Länder, Comuni o Consorzi di Comuni di maestre d’asilo e di educatori presso convitti e doposcuola, destinati esclusivamente o prevalentemente a scolari della scuola dell'obbligo.

b) organizzazione esterna (istituzione, forme organizzative, mantenimento, chiusura, circoscrizioni, numero degli allievi per classe e orario scolastico) delle scuole pubbliche dell'obbligo;

c) organizzazione esterna dei convitti pubblici, che sono destinati unicamente o prevalentemente a scolari delle scuole dell'obbligo;

Spettano ai Länder la legislazione e l'esecuzione nelle seguenti materie: a) individuazione delle competenze delle autorità per l'amministrazione del personale insegnante della scuola pubblica dell'obbligo in base alle leggi emanate ai sensi del comma 2; nelle leggi dei Länder deve essere stabilito che le autorità scolastiche federali nei Länder e nei Distretti politici devono partecipare alle nomine, alle altre coperture di posti e alle qualifiche, nonché ai procedimenti selettivi e disciplinari. La partecipazione, riguardo alle nomine, alle altre coperture di posti ed alle qualifiche, deve in ogni caso comprendere un diritto di proposta dell'autorità scolastica federale di primo grado;

b) asili e attività ricreative. In deroga alle disposizioni dei commi da 2 a 4, spettano alla Federazione la legislazione e l'esecuzione nelle seguenti materie: a) scuole pubbliche a indirizzo pratico, asili, doposcuola e convitti annessi ad una scuola pubblica per le esercitazioni pratiche previste dai rispettivi piani di studio; b) convitti pubblici, destinati esclusivamente o prevalentemente a scolari delle scuole a indirizzo pratico di cui alla lettera a);

c) stato giuridico e rappresentanza degli insegnanti, degli educatori e delle maestre d’asilo per gli istituti pubblici di cui alle lettere a) e b). Sono scuole pubbliche le scuole istituite e mantenute dall'ente a ciò designato dalla legge. L’accesso alle scuole pubbliche è disciplinato dalla legge, senza discriminazione di nascita, di sesso, di razza, di ceto, di classe, di lingua e di religione. Le stesse norme, in quanto applicabili, vigono per gli asili, i doposcuola ed i convitti. Le scuole che non sono pubbliche sono private; esse possono essere parificate alle scuole pubbliche secondo le disposizioni di legge.

IN ITALIA

Articolo 34: la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

FINE

Grazie per l'attenzione

ANDREAS CANOVARO 2D