Homeschooling
leggi fondamentali
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Codice civile
Testo Unico Istruzione D. Lgs. del 16 aprile 1994 n. 297
Costituzione della Repubblica italiana
Principi e norme internazionali
D.M. del 13 dicembre 2001 n. 489
Legge del 27 maggio 1991 n. 176
Indicazioni nazionali per il secondo ciclo di istruzione (2010)
Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione (Decreto 16/11/2012 n. 254)
D. Lgs. del 15 aprile 2005 n. 76
D. Lgs. del 13 aprile 2017 n. 62
D. M. dell'11 novembre 2025 n. 218
Art. 30
L'educazione e l'istruzione sono dovere e diritto dei genitori.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti
Art. 31
La Repubblica agevola l’adempimento dei compiti della famiglia
Art. 33
L'insegnamento è libero.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita.
Il D. Lgs. del 13/12/2017 n. 62
- conferma la necessità di una comunicazione annuale per l'istruzione parentale, da presentare al dirigente scolastico del territorio di residenza;
- sottolinea che per il passaggio alla classe successiva è necessario sostenere un esame di idoneità
- non menziona la dichiarazione delle capacità tecniche o economiche per la pratica dell'istruzione parentale
- individua i principi regolatori per la verifica e la valutazione degli apprendimenti
- detta le norme generali per lo svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media)
- detta le norme generali per lo svolgimento dell'esame di maturità
Il codice civile
- afferma l'obbligo per i coniugi di mantenere, educare, istruire ed assistere moralmente i figli
- sancisce il diritto dei figli ad essere educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori, secondo le proprie inclinazioni e caratteristiche;
- riconosce loro il diritto a crescere in famiglia e ad essere ascoltati nelle questioni che li riguardano
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea
Il D.Lgs. del 13/12/2001 n. 489
- precisa che gli esami di idoneità e di terza media sono previsti o per il rientro nei percorsi scolastici o alla conclusione dell'obbligo di istruzione
- individua i soggetti responsabili della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione
Il D. Lgs. del 15/04/2005 n. 76
- ribadisce la responsabilità genitoriale rispetto all'istruzione e alla formazione dei giovani
- Individua i soggetti responsabili della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione: in primis il dirigente del territorio di residenza ed il sindaco
La legge 27 maggio 1991, n. 176
Recepisce la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989
Le Indicazioni nazionali per il secondo ciclo di istruzione
- contengono le norme generali sull'istruzione secondaria superiore (art. 33 della Costituzione)
- insieme al Profilo dello studente, costituiscono il quadro di riferimento per la programmazione dei percorsi di studio
- assumono ad orizzonte le competenze chiave delle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea
- in base a queste, stabiliscono obiettivi e traguardi alla conclusione di ciascun biennio e della quinta classe (quindi non per ciascun anno di istruzione)
Le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione - (decreto 16/11/2012 n. 254)
- contengono le norme generali sull'istruzione primaria (art. 33 della Costituzione)
- rivalutano l'apprendimento informale e non formale,
- evidenziano che la scuola non ha più il monopolio dell'apprendimento e che per acquisire competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici,
- riconoscono che i tempi dell'apprendimento sono necessariamente lunghi (ovvero tutto il quinquennio della primaria e tutto il triennio della secondaria di primo grado),
- assumono ad orizzonte le competenze chiave delle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea
- su queste basi, stabiliscono obiettivi e traguardi soltanto alla conclusione delle classi terza e quinta della primaria e terza della secondaria di primo grado,
- costituiscono il quadro di riferimento per il progetto didattico-educativo (di conseguenza, anche per l'esame di idoneità e di terza media)
Il D.M. del 11/11/2025 n. 218
- regola lo svolgimento degli esami di idoneità, che si possono sostenere in una istituzione scolastica statale o paritaria
Relativamente al primo ciclo di istruzione,
- mantiene il progetto didattico-educativo (non un programma) già introdotto dal D.M. 5/21, che la famiglia deve redigere in vista dell'esame sulla base del proprio percorso di apprendimento; detto progetto didattico-educativo deve essere coerente con gli obiettivi ed i traguardi previsti dalle indicazioni nazionali per il curriculum e viene presentato entro il 30 aprile, contestualmente alla domanda d'esame (art. 3 comma 1)
- stabilisce le prove in cui si articola l'esame (art. 3 comma 7)
- prevede che l'esame di idoneità nel primo ciclo debba essere predisposto tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dalla famiglia (art. 3 comma 10)
- regolamenta la domanda, lo svolgimento e l'esito degli esami, nonché gli adempimenti successivi
- stabilisce le misure da adottare nelle diverse fasi, nei casi di giovani con diabilità e/o disturbi specifici dell'apprendimento
Relativamente al secondo ciclo di istruzione,
- prevede che la famiglia presenti una programmazione, conforme ai curricoli ordinamentali (art. 6 comma 1)
- fissa a due il massimo di idoneità conseguibili in un anno (art. 4 comma 1)
- regolamenta le varie fasi degli esami di idoneità
Il D.Lgs del 16/04/1994 n. 297 Testo unico Istruzione
- all'art. 111 prevede che l'istruzione parentale sia una modalità lecita e alternativa alla scuola per adempiere all'obbligo di istruzione
- ribadisce i concetti di capacità tecnica o economica
- prevede che la scelta di istruzione parentale debba essere comunicata annualmente
Homeschooling, leggi fondamentali
Nunzia Vezzola
Created on July 2, 2023
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Codice civile
Testo Unico Istruzione D. Lgs. del 16 aprile 1994 n. 297
Costituzione della Repubblica italiana
Principi e norme internazionali
D.M. del 13 dicembre 2001 n. 489
Legge del 27 maggio 1991 n. 176
Indicazioni nazionali per il secondo ciclo di istruzione (2010)
Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione (Decreto 16/11/2012 n. 254)
D. Lgs. del 15 aprile 2005 n. 76
D. Lgs. del 13 aprile 2017 n. 62
D. M. dell'11 novembre 2025 n. 218
Art. 30
L'educazione e l'istruzione sono dovere e diritto dei genitori.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti
Art. 31
La Repubblica agevola l’adempimento dei compiti della famiglia
Art. 33
L'insegnamento è libero.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita.
Il D. Lgs. del 13/12/2017 n. 62
Il codice civile
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea
Il D.Lgs. del 13/12/2001 n. 489
Il D. Lgs. del 15/04/2005 n. 76
La legge 27 maggio 1991, n. 176
Recepisce la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989
Le Indicazioni nazionali per il secondo ciclo di istruzione
Le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione - (decreto 16/11/2012 n. 254)
Il D.M. del 11/11/2025 n. 218
- regola lo svolgimento degli esami di idoneità, che si possono sostenere in una istituzione scolastica statale o paritaria
Relativamente al primo ciclo di istruzione,- regolamenta la domanda, lo svolgimento e l'esito degli esami, nonché gli adempimenti successivi
- stabilisce le misure da adottare nelle diverse fasi, nei casi di giovani con diabilità e/o disturbi specifici dell'apprendimento
Relativamente al secondo ciclo di istruzione,Il D.Lgs del 16/04/1994 n. 297 Testo unico Istruzione