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Il Lavoro
Francesca Visciglia
Created on May 29, 2023
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Il Lavoro Nella costituzione
Il Lavoro Nella costituzione
Educazione Civica
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Il Diritto del lavoro
Il Diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano oltre che l’interesse economico, anche la libertà, dignità, e personalità del lavoratore. E’ costituito da norme di diritto privato che disciplinano il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro dalla sua costituzione alla sua estinzione, norme di diritto pubblico (c.d. legislazione sociale) che impongono obblighi legali a carico delle parti ed dalle norme di diritto sindacale che regolano la costituzione, la struttura e l’attività delle associazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il Diritto del lavoro
Oggetto scientifico della materia diritto del lavoro è la disciplina della relazione giuridica tra datore di lavoro e lavoratore che trova la sua fonte in un contratto connotato dalla peculiarità costituita dal fatto che, se da un punto di vista giuridico le parti sono su un piano di parità, da un punto di vista economico il prestatore di lavoro si trova in un posizione di inferiorità: è il c.d. contraente debole. Le norme di diritto del lavoro infatti tendono a tutelare il lavoratore in quanto contraente debole assicurando, nei rapporti contrattuali con il datore di lavoro il rispetto e la promozione non solo delle condizioni economiche e quindi degli interessi patrimoniali, ma anche della libertà e personalità del lavoratore.
Le fonti del diritto
Le fonti del diritto del lavoro si possono riassumere nei seguenti tre punti:
Fonti internazionali, sopranazionali
Fonti contrattuali e sindacali
Fonti statuali o legislative
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IL CONTRATTO DI LAVORO
Caratteristiche:
- occorre l’accordo delle parti, - l’oggetto (che è la prestazione del lavoro e la relativa retribuzione), - la retribuzione, che può essere a tempo (per esempio un tanto all’ora o al mese), oppure a cottimo, se è commisurata al risultato. - la retribuzione potrebbe anche venire commisurata ai guadagni dell’imprenditore ed allora si dice che è “con partecipazione agli utili”.
IL CONTRATTO DI LAVORO
II contratto collettivo di lavoro
è un accordo fra una categoria di datori di lavoro ed una associazione di lavoratori (sindacato) per regolare i rapporti di lavoro di una data categoria di lavoratori. Ciò che viene deciso vale anche per i lavoratori non iscritti al sindacato, ma appartenenti al settore produttivo a cui il contratto collettivo si riferisce.
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IL CONTRATTO DI LAVORO
Il contratto individuale di lavoro subordinato
trattasi di accordo privato fra una persona, che si impegna a lavorare alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro e quest'ultimo appunto, che si obbliga a pagare una retribuzione.
Il lavoro nella costituzione
Articolo 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
COMMENTO
articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
COMMENTO
articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
COMMENTO
articolo 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
COMMENTO
articolo 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
COMMENTO
articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.
COMMENTO
articolo 39
L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentatinunitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
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articolo 40
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
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