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la costituzione italiana
ARTICOLO 6
inizio
articolo 6: LINGUE DA TUTELARE
"La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche"
Che cosa significa "Repubblica?"Sistema politico in cui la carica di Capo dello Stato non è ereditaria ma elettiva, esercitandosi tale potere da parte dei cittadini direttamente o a mezzo dei loro rappresentanti scelti liberamente, in base alla Costituzione. Dal punto di vista dell'ordinamento, all'interno della R. troviamo i diversi enti (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) in cui la stessa si articola. La forma repubblicana dell'Italia non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139 Cost.)
Che cosa significa "minoranza linguistica"? Una minoranza linguistica è una comunità, numericamente ridotta e storicamente presente, che parla una lingua diversa da quella ufficiale (nel nostro caso, dalla lingua italiana). Nel territorio dello Stato italiano sono presenti le lingue tedesca e ladina in Sud-Tirolo/ Alto Adige, il francese ed il patois franco-provenzale in Valle d’Aosta, il friulano e lo sloveno in Friuli Venezia Giulia, il sardo in Sardegna, il ladino nelle valli delle Dolomiti tra Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, il cimbro negli altipiani trentini di Luserna e Lavarone e quello veneto di Asiago.
INTRODUCTION HERE
Perchè questo articolo?
Due motivazioni:
- culturali e linguistiche: territorio vario dal punto di vista linguistico
- storico-politiche:atteggiamento di dura repressione da parte del regime fascista verso le comunità di lingua "diversa": francesce, tedesco, sloveno
Questo sintetico articolo si ispira a un significativo principio di rispetto della lingua parlata da una comunità e assume come dato di fatto che in Italia esistono minoranze linguistiche, ossia gruppi che non parlano l’italiano come prima lingua. Lo scopo di questo articolo era evitare che la maggioranza nazionale potesse limitare i diritti delle minoranze linguistiche in quelle regioni dove queste avevano tradizioni culturali e linguistiche (per esempio gli altoatesini di lingua tedesca, i francofoni in Valle d’Aosta o gli sloveni in Friuli-Venezia Giulia). Rispettare la lingua di una comunità è un atto di alto valore civile, perché significa rispettare quella stessa comunità. La lingua madre non è un elemento accessorio o secondario dell’identità personale e collettiva, ma è radicata profondamente nella mente di una persona ed è uno specchio della cultura che l’ha generata. Per questa ragione la riduzione del numero di lingue esistenti sulla Terra, provocata dalla globalizzazione, viene oggi considerata una forma di impoverimento.
RIFERIMENTI
L’art. 6 rimanda all’art. 2 e al primo comma dell’art.3 e trova applicazione soprattutto negli
ordinamenti delle Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Sardegna,
Friuli-Venezia Giulia e Sicilia) che tutelano le minoranze attraverso il bilinguismo (la possibilità di
utilizzare in maniera paritaria, anche nelle scuole, l’italiano e la lingua madre) e il separatismo
linguistico (questo modello – in vigore in Trentino-Alto Adige e nelle province di Trieste e Gorizia
– tende a separare i gruppi, per esempio attribuendo a ciascuno proprie scuole dove l’idioma
dell’altro è studiato come «seconda lingua»).
Legge 482/1999 Mentre nelle Regioni a statuto speciale la salvaguardia delle lingue minoritarie è in atto fin dal 1948, le altre realtà linguistiche minoritarie sono tutelate in base a una specifica legge emanata nel 1999.
La legge 15 dicembre 1999, n. 482, “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, introduce nell’ordinamento, “in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali” (art. 2), una disciplina organica di tutela delle lingue e delle culture minoritarie storicamente presenti in Italia, e più specificamente delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.
La legge n. 482 del 1999 delimita un perimetro 'a numero chiuso' di minoranze linguistiche, oggetto della tutela in essa prevista in base al loro storico radicamento.
Rapporto tra l'italiano e le lingue minoritarie
96% - 4%
96% italiano4% lingue minoritarie
Questo articolo può essere applicato anche alle minoranze linguistiche immigrate negli ultimi anni?
Si veda l’art. 38 del Testo unico sull’immigrazione, d.lgs. 286/1998:
La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
Lavoro realizzato da:Maria Luisa La Rovere e Davide Limblici
ARTICOLO 6 DELLA COSTITUZIONE
Marialuisa La Rovere
Created on May 9, 2023
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la costituzione italiana
ARTICOLO 6
inizio
articolo 6: LINGUE DA TUTELARE
"La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche"
Che cosa significa "Repubblica?"Sistema politico in cui la carica di Capo dello Stato non è ereditaria ma elettiva, esercitandosi tale potere da parte dei cittadini direttamente o a mezzo dei loro rappresentanti scelti liberamente, in base alla Costituzione. Dal punto di vista dell'ordinamento, all'interno della R. troviamo i diversi enti (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) in cui la stessa si articola. La forma repubblicana dell'Italia non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139 Cost.)
Che cosa significa "minoranza linguistica"? Una minoranza linguistica è una comunità, numericamente ridotta e storicamente presente, che parla una lingua diversa da quella ufficiale (nel nostro caso, dalla lingua italiana). Nel territorio dello Stato italiano sono presenti le lingue tedesca e ladina in Sud-Tirolo/ Alto Adige, il francese ed il patois franco-provenzale in Valle d’Aosta, il friulano e lo sloveno in Friuli Venezia Giulia, il sardo in Sardegna, il ladino nelle valli delle Dolomiti tra Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, il cimbro negli altipiani trentini di Luserna e Lavarone e quello veneto di Asiago.
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Perchè questo articolo?
Due motivazioni:
Questo sintetico articolo si ispira a un significativo principio di rispetto della lingua parlata da una comunità e assume come dato di fatto che in Italia esistono minoranze linguistiche, ossia gruppi che non parlano l’italiano come prima lingua. Lo scopo di questo articolo era evitare che la maggioranza nazionale potesse limitare i diritti delle minoranze linguistiche in quelle regioni dove queste avevano tradizioni culturali e linguistiche (per esempio gli altoatesini di lingua tedesca, i francofoni in Valle d’Aosta o gli sloveni in Friuli-Venezia Giulia). Rispettare la lingua di una comunità è un atto di alto valore civile, perché significa rispettare quella stessa comunità. La lingua madre non è un elemento accessorio o secondario dell’identità personale e collettiva, ma è radicata profondamente nella mente di una persona ed è uno specchio della cultura che l’ha generata. Per questa ragione la riduzione del numero di lingue esistenti sulla Terra, provocata dalla globalizzazione, viene oggi considerata una forma di impoverimento.
RIFERIMENTI
L’art. 6 rimanda all’art. 2 e al primo comma dell’art.3 e trova applicazione soprattutto negli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia) che tutelano le minoranze attraverso il bilinguismo (la possibilità di utilizzare in maniera paritaria, anche nelle scuole, l’italiano e la lingua madre) e il separatismo linguistico (questo modello – in vigore in Trentino-Alto Adige e nelle province di Trieste e Gorizia – tende a separare i gruppi, per esempio attribuendo a ciascuno proprie scuole dove l’idioma dell’altro è studiato come «seconda lingua»).
Legge 482/1999 Mentre nelle Regioni a statuto speciale la salvaguardia delle lingue minoritarie è in atto fin dal 1948, le altre realtà linguistiche minoritarie sono tutelate in base a una specifica legge emanata nel 1999.
La legge 15 dicembre 1999, n. 482, “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, introduce nell’ordinamento, “in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali” (art. 2), una disciplina organica di tutela delle lingue e delle culture minoritarie storicamente presenti in Italia, e più specificamente delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo. La legge n. 482 del 1999 delimita un perimetro 'a numero chiuso' di minoranze linguistiche, oggetto della tutela in essa prevista in base al loro storico radicamento.
Rapporto tra l'italiano e le lingue minoritarie
96% - 4%
96% italiano4% lingue minoritarie
Questo articolo può essere applicato anche alle minoranze linguistiche immigrate negli ultimi anni?
Si veda l’art. 38 del Testo unico sull’immigrazione, d.lgs. 286/1998: La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
Lavoro realizzato da:Maria Luisa La Rovere e Davide Limblici