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D.I. 182 del 29/12/2020_bis
Gianfranco Secondo
Created on August 24, 2021
Presentazione nuovo PEI
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Transcript
IC Sanremo Levante, 20/09/2022F.S. Area C - Supporto agli alunni BES
D.I. 182 del 29/12/2020
Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 3196/22 ha completamente riformato la Sentenza del TAR Lazio n. 9795/21 che aveva annullato il D.I. n. 182/20 concernente i nuovi modelli dei PEI. Pertanto la normativa relativa ai nuovi PEI, precedentemente annullata, torna nuovamente in vigore.
Indice
1. D.I. n. 182 del 29/12/2020.
2. Linee guida - Modalità di assegnazione delle misure di sostegno e modello di PEI.
3. Modello PEI per la scuola dell'infanzia.
4. Modello PEI per la scuola primaria.
5. Modello PEI per la scuola secondaria di I grado.
6. Modello PEI per la scuola secondaria di II grado.
7. Scheda per l'individuazione del debito di funzionamento.
8. Tabella individuazione fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.
9. Nota n. 40 del 13/01/2021.
10. Il TAR del Lazio abroga il DI 182/20 ed i suoi allegati..
11. Sentenza n. 3196 del 15/03/22 della VII Sezione del Consiglio di Stato.
Alcuni punti nodali che contraddistingono il Nuovo PEI
Le diapositive che seguono fanno parte di alcune slide usate dal Ministero Le diapositive complete sono consultabili al seguente URL: https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/ Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 sono definite le nuove modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. L’adozione del nuovo strumento e delle correlate linee guida implica di tornare a riflettere sulle pratiche di inclusione e costituisce una guida per la loro eventuale revisione e miglioramento.
Nella fase iniziale che cosa è necessario?
Cosa cambia rispetto alla Legge 104/94?
Progetto individuale (L. 328/2000)
Quali sono le scadenze?
Chi elabora il nuovo PEI?
La composizione del GLO è espressamente indicata nell'art. 3 del D.I. 182/2020 e ne fanno parte ....
1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti. 2. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare. 3. L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza. 4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione. 5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogista ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.
... e ancora ...
6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. 7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base. 8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO. 9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. 10. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.
Il "Funzionamento" del GLO è indicato nell'art. 4 del DI182/2020
1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16 e – di norma - entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo. 2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie. 3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo. 4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
... ancora ...
6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. 7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione. 8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti. 9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. 10. I componenti del GLO di cui all'articolo3, comma 1 del presente Decreto, nell’ambito delle procedure finalizzate all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria. 11. Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione di cui al comma 11, riguardante l’alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).
Ma come compilo in nuovo PEI?
Sono le sezioni del nuovo PEI
Su cosa devo porre l'attenzione per progettare il nuovo PEI?
Punti di forza del PEI
L'introduzione delle DIMENSIONI riporta ai vecchi ASSI del PDF (come riferimento).
Vediamo ora le parti del PEI di cui abbiamo parlato
COMPORTAMENTO (valutazione)
Per quanto concerne i vari punti in cui si articola il nuovo PEI, vi illustrerò i vari passaggi in una presentazione dedicata che ha come obiettivo fornire a tutti Voi una prima interpretazione circa la compilazione di questo nuovo strumento che ci è stato messo a disposizione e su cui si dovrà porre molta attenzione. Ora mi soffermo invece su una degli elementi generali del documento .... la valutazione del COMPORTAMENTO.
... la VALUTAZIONE
... l' ESAME di STATO
... e la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Come affermato nelle DIA precedenti, il PEI, prevede una verifica intermedia ed una verifica finale
Novità
Aggiornamento dei fascicoli degli alunni con disabilità nella partizione separata dell’Anagrafe nazionale studenti (ANS) .... è in fase di definizione e sviluppo la versione digitale dei modelli di PEI i quali “sono da compilarsi in modalità telematica con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali”
Novità
Decreto 188/2021 Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità (PERSONALE IMPEGNATO NELLE CLASSI CON ALUNNI CON DISABILITà NON IN POSSESSO DI TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO) ai sensi dell'art. 1, comma 961 della legge 30/12/2020 n. 178 Interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022, finalizzati all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità della presa in carico dell’alunno stesso. Gli interventi si articoleraanno in unità formative, con un impegno complessivo pari a 25 ore, che potrà essere sviluppata in: a. formazione in presenza e/o a distanza, b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, c. lavoro in rete, d. approfondimento personale e collegiale, e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, f. progettazione. Per ciascuna unità formativa sarà necessario garantire un minimo di 17 ore di formazione in presenza e/o a distanza (punto a) e 8 ore di approfondimenti, con le modalità di cui ai punti da b) a f).
GRAZIE PER L'ATTENZIONE.
Ora diamo un'occhiata alla compilazione del nuovo PEI
Sarà forse l'alba di un nuovo giorno?